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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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118 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011delegabilità di poteri gestori, si può sostenere che la presenza dell’autorizzazionealla delega derivante dal consenso dei soci, la qualità di amministratoredei soggetti cui viene delegato in tutto o in parte il potere amministrativoe la non esorbitanza della delega dalle materie riservate alla necessariacompetenza dell’organo collegiale enucleano la possibilità di delegadel potere gestorio.Il comitato esecutivo è un ulteriore organo collegiale della società, pertantoassume le proprie decisioni nel rispetto del principi della collegialità eadotta vere e proprie deliberazioni, da ritenersi soggette alle stesse normeche regolano le deliberazioni consiliari. La previsione della pluralità degliamministratori delegati è stata, invece, comunemente intesa nel senso cheessi sono esentati dal rispettare il metodo collegiale e agiscono a seconda diciò che è stato stabilito all’atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente,analogamente agli amministratori di società di persone (artt. 2257 e2258 c.c.).In caso di una pluralità di amministratori delegati, possono prospettarsidiverse situazioni gestorie in merito alle concrete modalità dell’eserciziodell’attività: si può così verificare l’ipotesi di una pluralità di amministratoridelegati, investiti (in via congiunta oppure disgiunta) dal consiglio di amministrazionedi attribuzioni tra loro distinte; oppure può esservi una pluralitàdi amministratori delegati, investiti (in via congiunta oppure disgiunta) dalconsiglio di amministrazione di attribuzioni comuni ( 17 ).Gli amministratori delegati possono svolgere in via disgiunta funzionidifferenti fra loro nelle ipotesi concrete nelle quali sia demandata in via disgiuntaad una pluralità di amministratori delegati la possibilità di agire sullamedesima materia che sia a ciascuno di essi stata delegata: in tema di ammissibilitàdella delega in via disgiuntiva di poteri amministrativi, la stessatrova conforto normativo nella formulazione dell’art. 2381 c.c., laddove siprevede la delega delle attribuzioni del consiglio ad un comitato esecutivoo ad uno o più dei suoi membri, senza specificazione ulteriore in merito alladeterminazione contenutistica della delega ( 18 ).( 17 ) Cfr. Rovelli, Limiti alla delega di poteri amministrativi (nota a Trib. Bologna, 10 ottobre1989, - decr.), in Società, 12/1989, 1319; Salafia, Durata dell’incarico amministrativodifforme dallo statuto (nota a Trib. Milano, 6 marzo 1986), in Società, 6/1986, p. 616; Id., L’amministrazionedelle società di capitali, in Società, 2/1998, p. 129; Santini, Proposte per un’assicurazione“all risks” degli amministratori di società, in Giur. it., 1985, IV, p. 465; Cabras, L’amministratore- dipendente nelle società per azioni, in Cons. <strong>impresa</strong>, 1987, p. 1341; CalandraBuonaura, Amministrazione bipersonale, metodo collegiale e clausola di prevalenza del voto delpresidente (nota a Trib. Milano, 18 luglio 1984), in Giur. comm., 1985, II, p. 653.( 18 ) Ghini, Deleghe del consiglio di amministrazione a singoli componenti, cit., p. 716: “Conriferimento all’art. 2381, comma 6°, c.c., si nota il ricorso ad una soluzione intermedia per il

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