12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAGGI 115espressamente dall’art. 2381 c.c., e prescritte come non delegabili: non possonoessere delegate la redazione del bilancio (art. 2423 c.c.), la facoltà diaumentare il capitale (art. 2443 c.c.) nonché le incombenze attribuite agliamministratori in caso di riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446c.c.) o al di sotto del limite legale (art. 2447 c.c.), materie che il dato normativo,attesa la rilevanza societaria delle evenienze per la vita e la crescita dellasocietà, riserva inderogabilmente all’organo consiliare nella sua interezza,vietandone la delegabilità a uno o più amministratori e richiedendodunque che, nelle indicate situazioni, tutti gli amministratori operino inmodo collegiale.La previsione determinativa della delegabilità dei poteri ad un singoloamministratore (delegato), geneticamente presente nell’atto costitutivo oinserita in seguito con deliberazione assembleare che introduca nello statutosociale la facoltà di delega, consente al consiglio di amministrazione divalutare l’opportunità della delega nonché la sua ampiezza, determinando imodi di operatività dell’organo delegato.All’esito della valutazione da parte dell’organo consiliare nel senso dellatraduzione effettiva in una delibera di delega, tale delega di funzioni amministrativeal comitato esecutivo o ad uno o più amministratori determinala nascita di un ulteriore organo della società dotato di competenza concorrentecon quella del consiglio di amministrazione, di modo che quest’ultimonon viene privato delle funzioni che sono oggetto di delega ( 15 ).( 15 ) In tema Ghini, Deleghe del consiglio di amministrazione a singoli componenti, in Società,2005, p. 711 ss., il quale sostiene che: “I compiti del consiglio di amministrazione non siesauriscono alla costituzione dell’organo delegato ed alla nomina del suo titolare, perché, comerisulta dal terzo comma del novellato art. 2381 c.c., il consiglio di amministrazione determinail contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Inevitabile, comesi vede, è la determinazione del contenuto e dei limiti della delega, mentre è facoltativa la fissazionedelle modalità di esercizio della stessa. Vigente la disciplina pregressa, l’art. 2381 c.c.richiedeva unicamente la determinazione dei limiti della delega. Sembra giusto che la deliberazioneconsiliare si occupi, innanzitutto, del contenuto della delega, da formare, ovviamente,attingendo all’insieme dei poteri consiliari che risultano delegabili. In concomitanza all’individuazionedel contenuto, sono da fissare, come sempre, i limiti della delega, ed ora anche– se si vuole – le modalità per il suo concreto esercizio da parte di ciascun delegato. In definitivala delega è da modellare secondo le necessità operative della società. In ordine al contenutoed ai limiti della delega, dalla lettura del novellato congegno normativo si evince che,seguendo un indirizzo osservato in precedenza (per la parte dei limiti) il legislatore della riformasocietaria non ha sentito la necessità di specificare quali attribuzioni possono formareoggetto di delega, compito, peraltro, quanto mai arduo in relazione all’estrema varietà deicompiti che si incontrano sol che si prendano in attento esame le attività di un limitato numerodi consigli di amministrazione. Molte sono le circostanze che influiscono sulle scelteper il contenuto ed i limiti, in sostanza per la divisione del lavoro fra consiglio nel suo com-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!