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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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114 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011In tema di individuazione della natura del rapporto giuridico tra amministratoredelegato e società, si deve, da subito, escludere l’opzione interpretativache vede la natura del rapporto in esame in una collaborazionecoordinata e continuativa tra l’amministratore delegato e la società. L’impossibilitàdi tale accostamento deriva dalla costatazione che l’amministratoredelegato costituisce il vertice della società per azioni, e non risulta sussisterel’elemento della coordinazione, caratteristico del rapporto di parasubordinazione,e, in più, il compenso dell’amministratore è elemento naturaledel rapporto e quindi rinunciabile, a differenza del compenso del collaboratore( 13 ).La valutazione del rapporto di immedesimazione organica tra l’amministratoredelegato e la società per azioni esclude che le funzioni connessealla carica svolte dall’amministratore medesimo siano riferibili a due distinticentri di interesse; di guisa, le prestazioni relative a tali funzioni non risultanoriconducibili né ad un rapporto di lavoro subordinato, né ad un rapportodi parasubordinazione ( 14 ).2. – In mancanza di determinazione statutaria di appositi limiti gestori,la delega non può, comunque, avere ad oggetto talune attribuzioni previste( 13 ) La l. 11 agosto 1973, n. 533, che ha disciplinato il processo del lavoro nel nostro ordinamento,ha introdotto una nuova figura di rapporto di lavoro, distinto sia dal rapporto di lavorosubordinato che dal contratto d’opera. Si tratta dei cd. rapporti di collaborazione che, secondol’art. 409, n. 3, c.p.c., si concretano in una prestazione d’opera continuativa e coordinataprevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. Ancor prima la l. 14 luglio1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativoai lavoratori), all’art. 2 indicava anche i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazionid’opera continuativa e coordinata degni di tutela. Una parte della dottrina riconducea tale figura non qualsiasi rapporto di collaborazione caratterizzato dagli elementi ivi indicatima soltanto quelli in cui il prestatore di lavoro possa apparire come debole: non, ad esempio,i rapporti di alta consulenza. Rimarrebbero così soggette alla tutela in discorso le prestazionidi lavoro che presentino un tratto in comune con quelle rese in regime di subordinazione.( 14 ) Cfr. Cass., 2 marzo 1999, n. 1726, in Giust. civ. 1999, c. 1354: “La qualifica di lavoratoresubordinato non è compatibile con quella di amministratore delegato di società di capitali,né con quella di amministratore che abbia comunque la titolarità effettiva di tutto il potere gestionale(nella specie, in quanto appartenente alla famiglia azionista di riferimento della societàcontrollante la società amministrata), non essendo configurabile il vincolo di subordinazioneove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina,escluso dall’immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore dellavolontà sociale e di quella di organo competente ad esprimerle; con la conseguenza che lacompetenza a conoscere dell’azione sociale di responsabilità proposta nei confronti dei predettiamministratori spetta in primo grado al tribunale ed in secondo grado alla Corte d’appello,non al giudice del lavoro”.

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