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SAGGI 113La delega dà vita ad un nuovo organo della società, che acquista unacompetenza concorrente con quella del consiglio di amministrazione sulleattribuzioni oggetto della delega, divenendo responsabile per l’esercizio deipoteri conferiti. Gli organi delegati, pertanto, non sono dotati di una sfera dipoteri autonoma e separata da quella del consiglio di amministrazione, checonserva il diritto di impartire direttive ed avocare a sé operazioni rientrantinella delega ( 12 ).La nozione di delega viene utilizzata per indicare come i delegati debbanosupplire con la propria volontà, la propria decisione e la propria iniziativaa ciò che altrimenti sarebbe compito del consiglio. Come detto, lo strumentodella delega consente, così, di derogare alla necessaria collegialitàpropria del funzionamento del consiglio di amministrazione, al fine di garantire,in relazione alle attribuzioni delegate, la rapidità di decisione propriadegli organi monocratici o comunque di composizione più ristretta rispettoall’intero consiglio di amministrazione.to civile, Milano, 1980, p. 457. Cfr. in tema Salamone, La c.d. proprietà del mandatario, in Riv.dir. civ., 1999, p. 77 ss.; Salafia, Note in tema di mandato conferito dai fiducianti a società fiduciaria,in Giust. civ., 1999, I, p. 2641 ss. Cfr. Papanti, Pelletier, Rappresentanza e cooperazionerappresentativa, Milano, 1984, p. 180; Id., (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e lagiurisprudenza, vol. I, Napoli, 1991, p. 10 ss.; Id., Introduzione alla problematica della « proprietà», Camerino, 1971, p. 203. Id., Manuale di diritto civile, Napoli, 1997, p. 71. E infine Persegani,Trimarchi, Acquisti di beni mobili del mandatario, in Giur. merito, 1994, p. 393; Montalenti,Il contratto di commissione, in Cottino, (a cura di), Contratti commerciali, vol. XVI delTratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell’econ., Padova, 1991, p. 554 ss. Conf. Maccarone, Considerazionid’ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in questa rivista, 1998, p. 627;Mari, Interposizione fittizia e reale, in Foro pad., 1992, I, c. 413; Marino, Riorganizzazioni personaliinternazionali, trusts ed elusione fiscale, in Riv. dott. comm., 1998, p. 29. In tema si legga, anche,Jaeger, La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Milano, 1968, p. 5 ss. Da ultimo,si veda Graziadei, Mandato, in Riv. dir. civ., 1997, II, p. 147 ss.; Id., voce Mandato, in Digestodiscipline privatistiche. Sezione Civile, vol. XI, Torino, 1994, p. 154 ss.; Id., voce Mandato indiritto comparato, in Digesto discipline privatistiche. Sezione civile, vol. XI, Torino, 1994, p. 192 ss.( 12 ) In tema Desario, La gestione delegata nelle società di capitali. La nuova disciplina, cit.,p. 5 ss. Cfr., in giurisprudenza, Trib. Firenze, 15 febbraio 2005, in Giur. merito, 2007, c. 397: “difronte all’inerzia dell’amministratore delegato rispetto alle direttive, da lui conosciute, essenzialial proficuo ed efficace svolgimento del ruolo di direzione unitaria da parte della societàcapogruppo, il rapporto tra quest’ultima e il primo può incrinarsi, fino a condurre alla revocadell’amministratore stesso fatta secondo criteri di giusta causa”. Ed ancora App. Milano, 21gennaio 1994, in Società, 1994, p. 923: “I componenti del consiglio di amministrazione di unasocietà di capitali, i quali abbiano delegato la funzione amministrativa ad uno di loro stessi,non si privano delle funzioni delegate e possono quindi sempre dare istruzioni al delegato,con la conseguenza che, ove abbiano omesso di vigilare ed intervenire con ragionevole tempestivitàsull’operato del delegato, rispondono del danno provocato al patrimonio sociale dallagestione di quest’ultimo, che essi avrebbero potuto evitare”.

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