SAGGI 111storia anche al di fuori del procedimento formale dell’art. 2381 c.c. e la legittimitàdelle disposizioni statutarie o della determinazione assembleare cheeccedessero il limite del semplice consenso indicato dall’art. 2381 c.c. ( 8 ).Atteso il fondamento dogmatico della delega, quale forma di autorizzazioneconsiliare, è certo, in linea di principio, che i delegati non possonoagire se non vi sia una preventiva investitura degli altri, dato che questi a lorovolta di regola non interferiscono nelle determinazioni di carattere operativoassunte dai membri delegati ( 9 ).La vastità dell’area relazionale tra le diverse articolazioni interne dell’organoamministrativo necessita, ad indiscutibile evidenza e nonostantel’assenza di alcuna prescrizione normativa pre riforma, dell’adozione di unsistema di necessarie informazioni di cui disporre da parte degli ammini-( 8 ) Si legga Buonocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, dalla Collana Quadernidel Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Salerno, Napoli, 2006, p.199 ss. e Id., Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi 3°e 5°, del c.c., in Giur. comm., 2006, p. 6. L’a. sostiene che “si percepirà quanto sia mutato il quadroraffigurante l’organizzazione interna della società per azioni ed in particolare quanto siavalorizzato il potere degli amministratori e quanto cambieranno contenuto e confini della responsabilitàdi questi e dell’<strong>impresa</strong>-società.” Ed ancora: “Con l’art. 2381 la legge non si accontentadi imporre all’<strong>impresa</strong> – come pure è accaduto sovente in passato – una data formaovvero di prescrivere minimi di capitale sociale ovvero ancora di imporre la tenuta di determinatescritture contabili, ma interviene per incidere sulle concrete modalità di organizzazioneinterna dell’attività d’<strong>impresa</strong>, che è campo tradizionalmente lasciato all’autonomia decisionaledell’imprenditore”.( 9 ) In argomento si veda Salafia, Gli organi delegati nell’amministrazione della s.p.a., inSocietà, 2004, per il quale: “La recente riforma societaria ha confermato, nell’ambito del modellotradizionale di amministrazione, la facoltà del consiglio di amministrazione di delegarein tutto, nei limiti espressamente indicati dall’art. 2381, comma 4°, c.c., o in parte le propriefunzioni a singoli propri componenti o a gruppi dei suddetti componenti, che la legge denomina,rispettivamente, amministratori delegati o comitati esecutivi. Tuttavia, la suddetta facoltàviene subordinata all’espressa previsione statutaria o al consenso dell’assemblea,espresso o in occasione dell’elezione del consiglio di amministrazione o successivamente,mediante specifico intervento (cfr. art. 2381, comma 2°, c.c.). La stessa facoltà viene riconosciutaal consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, nell’ambito del sistemaalternativo di amministrazione e controllo regolato dagli artt. 2409 octies ss., c.c., senza tuttaviasubordinarla alla previsione statutaria o al consenso assembleare. Lo statuto o l’assembleapotrebbero, però, non attribuire espressamente al consiglio di gestione la facoltà di delega, dicui si tratta, dato che all’autonomia dei soci questo potere può essere riconosciuto in quantonon contrasta con alcun interesse generale. Per quanto riguarda il modello alternativo di amministrazionee controllo cosiddetto monistico, l’art. 2409 noviesdecies richiama, fra le normeapplicabili, l’intero art. 2381 e, quindi, riconosce al consiglio di amministrazione il potere didelegare le proprie funzioni con gli stessi limiti, che la norma richiamata indica con riferimentoal modello tradizionale di amministrazione”.
112 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011stratori deleganti onde assicurare al dovere di vigilanza un’efficacia non soloteorica ( 10 ).In sede di principi e criteri direttivi, l’art. 4, comma 8°, lett. a), della l. n.366 del 2001 detta, attesa la fiducia mostrata in materia gestoria verso l’autonomiastatutaria, la traccia che, con riguardo allo specifico tema della delegagestoria, la disciplina deve seguire: precisare contenuti e limiti delle deleghea singoli amministratori o comitati esecutivi, lasciando con ciò intendereche sia intenzione del legislatore delegante, quasi in controtendenzarispetto all’opzione in favore dell’autonomia statutaria, restringere in questosettore gli spazi lasciati all’autodeterminazione sociale.Se si riflette attentamente sulla struttura della delega, si evidenzia comesiamo in presenza di un rapporto bifasico, vale a dire che l’organo delegatorimane organo amministrativo, ma, al contempo, risulta essere, su autorizzazioneconsiliare, titolare di un rapporto contrattuale derivativo che sembra,a parere di chi scrive, possa essere ricondotto nell’ottica del contratto dimandato ( 11 ).( 10 ) Cfr. Cass., 28 gennaio 1997, n. 1427, la cui massima sostiene che “l’amministratore disocietà (ovvero l’amministratore delegato) di s.p.a. ex art. 2384 c.c. è titolare del potere di gestionenonché del potere di rappresentanza per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale,e quindi di compiere quell’attività economica che la società si propone per ritrarne un utile. Etale attività necessariamente comprende ogni azione che tenda al raggiungimento del fine divantaggio economico rientrante nell’oggetto sociale, compreso quindi il potere di presentarequerela a tutela di posizioni patrimoniali dell’ente. Sicché non necessita, al predetto scopo, lapreventiva deliberazione del consiglio di amministrazione”.( 11 ) In materia si veda Santagata, Del mandato. Disposizioni generali. Artt. 1703-1709, inComm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna, 1985, p. 3 ss.; Scardulla, voce Interposizione di persona,in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1972, p. 143 ss.; Settesoldi, Il mandato ad acquistare e adalienare in Alcaro, (a cura di), Il mandato, Milano, 2000, p. 68 ss.; Tilocca, Il problema delmandato, in Riv. trim. civ., 1969, p. 872 ss.; Visalli, In tema di acquisti del mandatario (art. 1706c.c.), in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 73 ss. Sul tema del rapporto di cooperazione tra organo amministrativoe società cfr. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, 5 a ed., vol. III,Torino, 1958, p. 54 ss.; Battaglia, Rilievi critici in tema di mandato e regime di circolazione deibeni giuridici, in Giust. civ., I, 1995, p. 2166. In tema Pugliatti, La rappresentanza indiretta e lamorte del rappresentante (1953), ora in Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 449; Id., Rilevanzadel rapporto interno nella rappresentanza indiretta (1959), ora in Studi sulla rappresentanza,Milano, 1965, p. 458. Cfr. Colombatto, Patto bilaterale d’interposizione e suoi effetti neiconfronti del terzo contraente, in Riv. dir. comm., 1981, II, p. 71 ss.; De Angelis, Trust e fiducianell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 353 ss.; Id., voce Fiduciaria (Società), inDigesto delle Discipline Privatistiche. Sezione commerciale, vol. VI, Torino, 1991, p. 91; De Lorenzi,Il mandato alla luce dell’analisi economica del diritto, in questa rivista, 1993, p. 965 ss.;Carbone, “Pactum fiduciae” ed interposizione reale, in Corr. giur., 1993, p. 855 ss.; Caredda,Intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. e mandato, in Banca borsa e tit. cred., 1994, II, p. 540 ss.;Carnevali, Intestazione fiduciaria, in Irti (a cura di), Dizionari del diritto privato, tomo I, Dirit-
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