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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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112 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011stratori deleganti onde assicurare al dovere di vigilanza un’efficacia non soloteorica ( 10 ).In sede di principi e criteri direttivi, l’art. 4, comma 8°, lett. a), della l. n.366 del 2001 detta, attesa la fiducia mostrata in materia gestoria verso l’autonomiastatutaria, la traccia che, con riguardo allo specifico tema della delegagestoria, la disciplina deve seguire: precisare contenuti e limiti delle deleghea singoli amministratori o comitati esecutivi, lasciando con ciò intendereche sia intenzione del legislatore delegante, quasi in controtendenzarispetto all’opzione in favore dell’autonomia statutaria, restringere in questosettore gli spazi lasciati all’autodeterminazione sociale.Se si riflette attentamente sulla struttura della delega, si evidenzia comesiamo in presenza di un rapporto bifasico, vale a dire che l’organo delegatorimane organo amministrativo, ma, al contempo, risulta essere, su autorizzazioneconsiliare, titolare di un rapporto contrattuale derivativo che sembra,a parere di chi scrive, possa essere ricondotto nell’ottica del contratto dimandato ( 11 ).( 10 ) Cfr. Cass., 28 gennaio 1997, n. 1427, la cui massima sostiene che “l’amministratore disocietà (ovvero l’amministratore delegato) di s.p.a. ex art. 2384 c.c. è titolare del potere di gestionenonché del potere di rappresentanza per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale,e quindi di compiere quell’attività economica che la società si propone per ritrarne un utile. Etale attività necessariamente comprende ogni azione che tenda al raggiungimento del fine divantaggio economico rientrante nell’oggetto sociale, compreso quindi il potere di presentarequerela a tutela di posizioni patrimoniali dell’ente. Sicché non necessita, al predetto scopo, lapreventiva deliberazione del consiglio di amministrazione”.( 11 ) In materia si veda Santagata, Del mandato. Disposizioni generali. Artt. 1703-1709, inComm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna, 1985, p. 3 ss.; Scardulla, voce Interposizione di persona,in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1972, p. 143 ss.; Settesoldi, Il mandato ad acquistare e adalienare in Alcaro, (a cura di), Il mandato, Milano, 2000, p. 68 ss.; Tilocca, Il problema delmandato, in Riv. trim. civ., 1969, p. 872 ss.; Visalli, In tema di acquisti del mandatario (art. 1706c.c.), in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 73 ss. Sul tema del rapporto di cooperazione tra organo amministrativoe società cfr. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, 5 a ed., vol. III,Torino, 1958, p. 54 ss.; Battaglia, Rilievi critici in tema di mandato e regime di circolazione deibeni giuridici, in Giust. civ., I, 1995, p. 2166. In tema Pugliatti, La rappresentanza indiretta e lamorte del rappresentante (1953), ora in Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 449; Id., Rilevanzadel rapporto interno nella rappresentanza indiretta (1959), ora in Studi sulla rappresentanza,Milano, 1965, p. 458. Cfr. Colombatto, Patto bilaterale d’interposizione e suoi effetti neiconfronti del terzo contraente, in Riv. dir. comm., 1981, II, p. 71 ss.; De Angelis, Trust e fiducianell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 353 ss.; Id., voce Fiduciaria (Società), inDigesto delle Discipline Privatistiche. Sezione commerciale, vol. VI, Torino, 1991, p. 91; De Lorenzi,Il mandato alla luce dell’analisi economica del diritto, in questa rivista, 1993, p. 965 ss.;Carbone, “Pactum fiduciae” ed interposizione reale, in Corr. giur., 1993, p. 855 ss.; Caredda,Intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. e mandato, in Banca borsa e tit. cred., 1994, II, p. 540 ss.;Carnevali, Intestazione fiduciaria, in Irti (a cura di), Dizionari del diritto privato, tomo I, Dirit-

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