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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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110 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011dell’organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delleinformazioni ( 7 ).In tema di delega dei poteri di amministrazione, la scarna prescrizionedel 2° comma dell’art. 2381 c.c. ante riforma, a tenore del quale il consiglio diamministrazione, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegarele proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcunisuoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega,dava adito alla tendenza interpretativa a individuare la configurabilitàdelle cd. deleghe atipiche, vale a dire la possibilità di conferire la delega ge-( 7 ) Cfr. Desario, L’amministratore delegato nella riforma delle società, cit., p. 941 ss.:“Qualcosa, in effetti, si mostra ancora non completamente condivisibile e, quindi, suscettibiledi perfezionamento. Penso ad esempio, al reporting cadenzato ogni sei mesi, che è lassotemporale obiettivamente significativo, nel quale, a motivo di insistite operazioni dissennate,può registrarsi l’affossamento delle sorti delle imprese anche più floride e pingui. Sarebbe poistato probabilmente meglio se i deleganti avessero dovuto non solo esaminare bensì pure approvarei piani. Immagino, infatti, piani non condivisi dal consiglio di amministrazione, cheaddirittura si spinga a esigerne talune modifiche, tuttavia non accettate da un testardo e pervicacedelegato. All’evidenza s’ingenera una situazione deleteria di stallo, cui si ovvierà esclusivamenteattraverso la revoca della delega a suo tempo accordata o, quanto meno, mediantel’estemporaneo riassorbimento di essa da parte dell’organo collegiale. Non v’è dubbio, però,che nell’interregno la società, in quanto sprovvista di piani di riferimento, sarà a rischio disbandamento. Al di là di queste menome critiche, non è chi non veda come tutta la nuova impalcaturapoggi – assai positivamente – sul flusso informativo che deve scorrere dai delegati(ivi compresi gli “irregolari”) verso i deleganti. Anzi, vi è addirittura di più: la circolarizzazionedelle informazioni tra delegati e deleganti si mostra cruciale per il dimensionamento dell’ambitodi eventuale responsabilità dei deleganti. Nel vecchio sistema questi rispondevanodei fatti dannosi compiuti dai delegati, qualora avessero tenuto condotte improntate a culpain vigilando; ma oltre questa generica previsione sinceramente non s’andava. Adesso la previsioneè confermata, però fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381 (v. art. 2392,comma 2°). Ne discende, a mio parere, che il delegante risponde del fatto dannoso del delegato,se, non informatone, non si sia preoccupato comunque di richiedere le notizie dovutegli.Il delegante ne risponde anche quando, informatone, dall’informativa la dannosità emergevaagevolmente (come potrà appurarsi attraverso l’opera di preziosi consulenti d’ufficio nelrelativo contenzioso) e, ciò nonostante, nulla si sia fatto per porvi rimedio. Escluderei, viceversa,ogni addebito allorché l’informativa, effettuata e fruita, nulla lasci trapelare, nel qualcaso la responsabilità non potendosi appuntare che sul solo delegato. In questo senso ragionavopoc’anzi di crucialità del flusso informativo. E posso stilizzare ancora di più: – l’informativadeve esserci (in difetto, l’operato del delegato collocandosi in una luce di discutibilità,poi facile a scivolare in responsabilità); – essa deve essere completa e, soprattutto, la si devesaper leggere, estraendone tutte le relative conseguenze, con gli occhiali che possono pretendersi– in termini di competenza, perizia e diligenza – dai deleganti; – ipotetiche perplessitànon possono permanere tali, ma vanno fugate attraverso supplementi d’informativa che il deleganteha il potere-dovere di richiedere, in funzione del suo agire informato (e cfr. l’art. 2381,ult. cpv.)”.

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