SAGGI 109i fatti e gli atti del particolare segmento gestorio delegato. Se si ragiona sull’ultimaaffermazione, si comprende la ratio dell’esigenza legislativa di unconsenso dei soci alla delega. Questi, infatti, mediante la previsione di unconsiglio di amministrazione per l’esercizio del potere amministrativo,hanno fatto affidamento sulla responsabilità solidale di tutti gli amministratori,a garanzia del corretto svolgimento dell’attività di gestione.Di guisa, risultando necessaria ed imprescindibile un’autorizzazione, ladelega non è rimessa ad un atto meramente discrezionale del consiglio diamministrazione, ma, al contrario, laddove la previsione statutaria manchi,non vi è possibilità da parte del consiglio di amministrazione di delegare leproprie funzioni a singoli amministratori ( 6 ).Efficienza della gestione ed efficacia della corporate governance rappresentanoil prodromo della prosperità della società per azioni; nell’ottica dellatutela endo-societaria, la disciplina della responsabilità costituisce l’elementodi stabile congiunzione tra potere di gestione e risultato della gestione,ciò al fine di raggiungere sia l’obiettivo prioritario di favorire la nascita,la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso l’accesso aimercati interni ed internazionali dei capitali, e quindi facilitare la valorizzazionedel carattere imprenditoriale della società, con affermazioni tanto generichequanto difficilmente discutibili, sia la prospettiva, meramente pratica,di semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenzedelle imprese e del mercato concorrenziale in ordine alla necessità di ampliaregli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze ditutela dei diversi interessi coinvolti, precetto, quest’ultimo, che il legislatoretrova utile rimarcare proprio in relazione alla disciplina dell’amministrazionedelle spa, stabilendo che la riforma è diretta ad attribuire all’autonomiastatutaria un adeguato spazio con riferimento all’articolazione interna( 6 ) Al riguardo si legga Denozza, Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche,Milano, 2002, p. 39 e Guidantoni, La riforma societaria e i nuovi obblighi di informativa:le comunicazioni infrannuali, in Società, 2004, p. 1352; Fauceglia, Note in tema di rappresentanzanelle società per azioni (nota a Cass. civ., 9 novembre 1983, n. 6621), in Giur. comm., 1985,II, p. 482; Id., Profili del potere degli amministratori in tema di aumento del capitale sociale (notaa Trib. Palermo, 11 ottobre 1983), in Giur. merito, 1985, p. 626; Ferrari, Opponibilità ai terzidelle limitazioni al potere di rappresentanza (nota a Cass., 8 novembre 2000, n. 14509), in Società,4/3001, p. 418. In tema Jaeger, Dell’obbligo degli amministratori di dichiarare alla CON-SOB le proprie partecipazioni, in Giur. comm., 1985, I, p. 635; Lo Cascio, La responsabilità dell’amministratoredi fatto di società di capitali, in Giur. comm., 1986, I, p. 189; Salafia, Duratadell’incarico amministrativo difforme dallo statuto (nota a Trib. Milano, 6 marzo 1986), in Società,1986, p. 616 e Id., L’amministrazione delle società di capitali, in Società, 1998, p. 129; Santini,Proposte per un’assicurazione “all risks” degli amministratori di società, in Giur. it., 1985,IV, p. 465.
110 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011dell’organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delleinformazioni ( 7 ).In tema di delega dei poteri di amministrazione, la scarna prescrizionedel 2° comma dell’art. 2381 c.c. ante riforma, a tenore del quale il consiglio diamministrazione, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegarele proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcunisuoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega,dava adito alla tendenza interpretativa a individuare la configurabilitàdelle cd. deleghe atipiche, vale a dire la possibilità di conferire la delega ge-( 7 ) Cfr. Desario, L’amministratore delegato nella riforma delle società, cit., p. 941 ss.:“Qualcosa, in effetti, si mostra ancora non completamente condivisibile e, quindi, suscettibiledi perfezionamento. Penso ad esempio, al reporting cadenzato ogni sei mesi, che è lassotemporale obiettivamente significativo, nel quale, a motivo di insistite operazioni dissennate,può registrarsi l’affossamento delle sorti delle imprese anche più floride e pingui. Sarebbe poistato probabilmente meglio se i deleganti avessero dovuto non solo esaminare bensì pure approvarei piani. Immagino, infatti, piani non condivisi dal consiglio di amministrazione, cheaddirittura si spinga a esigerne talune modifiche, tuttavia non accettate da un testardo e pervicacedelegato. All’evidenza s’ingenera una situazione deleteria di stallo, cui si ovvierà esclusivamenteattraverso la revoca della delega a suo tempo accordata o, quanto meno, mediantel’estemporaneo riassorbimento di essa da parte dell’organo collegiale. Non v’è dubbio, però,che nell’interregno la società, in quanto sprovvista di piani di riferimento, sarà a rischio disbandamento. Al di là di queste menome critiche, non è chi non veda come tutta la nuova impalcaturapoggi – assai positivamente – sul flusso informativo che deve scorrere dai delegati(ivi compresi gli “irregolari”) verso i deleganti. Anzi, vi è addirittura di più: la circolarizzazionedelle informazioni tra delegati e deleganti si mostra cruciale per il dimensionamento dell’ambitodi eventuale responsabilità dei deleganti. Nel vecchio sistema questi rispondevanodei fatti dannosi compiuti dai delegati, qualora avessero tenuto condotte improntate a culpain vigilando; ma oltre questa generica previsione sinceramente non s’andava. Adesso la previsioneè confermata, però fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381 (v. art. 2392,comma 2°). Ne discende, a mio parere, che il delegante risponde del fatto dannoso del delegato,se, non informatone, non si sia preoccupato comunque di richiedere le notizie dovutegli.Il delegante ne risponde anche quando, informatone, dall’informativa la dannosità emergevaagevolmente (come potrà appurarsi attraverso l’opera di preziosi consulenti d’ufficio nelrelativo contenzioso) e, ciò nonostante, nulla si sia fatto per porvi rimedio. Escluderei, viceversa,ogni addebito allorché l’informativa, effettuata e fruita, nulla lasci trapelare, nel qualcaso la responsabilità non potendosi appuntare che sul solo delegato. In questo senso ragionavopoc’anzi di crucialità del flusso informativo. E posso stilizzare ancora di più: – l’informativadeve esserci (in difetto, l’operato del delegato collocandosi in una luce di discutibilità,poi facile a scivolare in responsabilità); – essa deve essere completa e, soprattutto, la si devesaper leggere, estraendone tutte le relative conseguenze, con gli occhiali che possono pretendersi– in termini di competenza, perizia e diligenza – dai deleganti; – ipotetiche perplessitànon possono permanere tali, ma vanno fugate attraverso supplementi d’informativa che il deleganteha il potere-dovere di richiedere, in funzione del suo agire informato (e cfr. l’art. 2381,ult. cpv.)”.
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