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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 109i fatti e gli atti del particolare segmento gestorio delegato. Se si ragiona sull’ultimaaffermazione, si comprende la ratio dell’esigenza legislativa di unconsenso dei soci alla delega. Questi, infatti, mediante la previsione di unconsiglio di amministrazione per l’esercizio del potere amministrativo,hanno fatto affidamento sulla responsabilità solidale di tutti gli amministratori,a garanzia del corretto svolgimento dell’attività di gestione.Di guisa, risultando necessaria ed imprescindibile un’autorizzazione, ladelega non è rimessa ad un atto meramente discrezionale del consiglio diamministrazione, ma, al contrario, laddove la previsione statutaria manchi,non vi è possibilità da parte del consiglio di amministrazione di delegare leproprie funzioni a singoli amministratori ( 6 ).Efficienza della gestione ed efficacia della corporate governance rappresentanoil prodromo della prosperità della società per azioni; nell’ottica dellatutela endo-societaria, la disciplina della responsabilità costituisce l’elementodi stabile congiunzione tra potere di gestione e risultato della gestione,ciò al fine di raggiungere sia l’obiettivo prioritario di favorire la nascita,la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso l’accesso aimercati interni ed internazionali dei capitali, e quindi facilitare la valorizzazionedel carattere imprenditoriale della società, con affermazioni tanto generichequanto difficilmente discutibili, sia la prospettiva, meramente pratica,di semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenzedelle imprese e del mercato concorrenziale in ordine alla necessità di ampliaregli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze ditutela dei diversi interessi coinvolti, precetto, quest’ultimo, che il legislatoretrova utile rimarcare proprio in relazione alla disciplina dell’amministrazionedelle spa, stabilendo che la riforma è diretta ad attribuire all’autonomiastatutaria un adeguato spazio con riferimento all’articolazione interna( 6 ) Al riguardo si legga Denozza, Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche,Milano, 2002, p. 39 e Guidantoni, La riforma societaria e i nuovi obblighi di informativa:le comunicazioni infrannuali, in Società, 2004, p. 1352; Fauceglia, Note in tema di rappresentanzanelle società per azioni (nota a Cass. civ., 9 novembre 1983, n. 6621), in Giur. comm., 1985,II, p. 482; Id., Profili del potere degli amministratori in tema di aumento del capitale sociale (notaa Trib. Palermo, 11 ottobre 1983), in Giur. merito, 1985, p. 626; Ferrari, Opponibilità ai terzidelle limitazioni al potere di rappresentanza (nota a Cass., 8 novembre 2000, n. 14509), in Società,4/3001, p. 418. In tema Jaeger, Dell’obbligo degli amministratori di dichiarare alla CON-SOB le proprie partecipazioni, in Giur. comm., 1985, I, p. 635; Lo Cascio, La responsabilità dell’amministratoredi fatto di società di capitali, in Giur. comm., 1986, I, p. 189; Salafia, Duratadell’incarico amministrativo difforme dallo statuto (nota a Trib. Milano, 6 marzo 1986), in Società,1986, p. 616 e Id., L’amministrazione delle società di capitali, in Società, 1998, p. 129; Santini,Proposte per un’assicurazione “all risks” degli amministratori di società, in Giur. it., 1985,IV, p. 465.

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