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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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108 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Se si riflette sulla fenomenologia del sistema di delega a favore di singolisoggetti all’interno delle dinamiche gestionali delle società per azioni, siravvisa che la costituzione dell’organo delegato vuole raggiungere il finedella ripartizione della complessa attività di amministrazione della societàfra i vari membri del consiglio, di guisa che si possa affidare ad alcuni componentidel consiglio stesso la direzione dell’<strong>impresa</strong> sociale e favorire unaspecializzazione nell’esercizio dell’attività amministrativa ( 3 ).La delega gestoria razionalizza l’esercizio del potere amministrativonell’ambito della società: si garantisce uno snellimento dell’attività di gestione,l’esercizio del potere amministrativo diviene adeguato (rectius adeguabile)alle variabili circostanze ed esigenze dell’attività imprenditoriale,realizzando quindi una maggiore rapidità decisionale ( 4 ).Propedeutica alla delegabilità del potere è l’espressione del consensodei soci, il quale può essere contenuto, e, di risulta, manifestato nell’atto costitutivoo, in mancanza, espresso da una successiva apposita deliberazioneassembleare di modificazione dell’atto costitutivo: la delega trova il propriopresupposto in un atto di autonomia dei soci, giacché, attraverso la possibilitàdi delega dell’attività amministrativa da parte del consiglio di amministrazioneall’organo delegato, si deroga al principio di collegialità ( 5 ).Il conferimento di delega amministrativa determina una diversificazionenell’accertamento della responsabilità degli amministratori; si può, a ragione,sostenere che la delega comporta un regime di responsabilità più attenuatoper gli amministratori deleganti (non esecutivi), all’esito della concentrazionedegli obblighi di gestione per determinati settori aziendali incapo ai delegati, con la correlativa liberazione degli altri amministratori per( 3 ) D’Alessandro, Il diritto delle società da “i battelli del Reno” alle “navi vichinghe”, in Foroit., 1988, V, c. 48 ss.; Mignoli, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in questa rivista,1986, p. 753 ss.; Gambino, Responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Giur.comm., 1993, I, p. 841 ss.; Bin, Gruppi di società e diritto commerciale, in questa rivista, 1990, p.507 ss.; Salafia, Patologia dei gruppi di società, in Società, 1995, p. 1141 ss.( 4 ) In tema Cagnasso, Il dovere di vigilanza degli amministratori e “la delega di fatto” tranorme “vecchie” e “nuove”, in Giur. it., 2004, p. 557 e Id., L’amministrazione collegiale e la delega,in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 4, Torino, 1991, p. 311.( 5 ) All’organo amministrativo spetta la gestione della società e cioè l’esercizio di un’attivitàcontinuativa che mal si presta ad essere svolta da un organo collegiale. Di qui la necessitàdi delegare, quanto meno in parte, le attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno opiù dei membri di questo, ponendoli in condizione di decidere ed agire in luogo del consiglio:l’espressione delega vuole appunto significare come il delegato debba supplire con la propriavolontà, la propria decisione e la propria iniziativa a ciò che altrimenti sarebbe compito delconsiglio. V. Minervini, Gli amministratori di s.p.a., Milano, 1956 ed inoltre Frè, Società perazioni, 1, Artt. 2325-2461, in Comm. Scialoja-Branca, 1951, p. 32 ss.

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