12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

104 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011Gli atti collegiali sono, dunque, mera espressione tecnica dell’azionecollettiva, che potrà essere censurata solo sul piano della responsabilità edell’efficacia ( 60 ), salva, se ritenuta ammissibile nei confronti dei sindaci, ladenuncia ex art. 2409 c.c. ( 61 ).Peraltro, appare eccessiva anche la soluzione che si ispira all’applicazionedei principi amministrativistici sui vizi endoprocedimentali in presenzadi procedimenti complessi, principi che porterebbero all’automatica impugnabilitàdella delibera assembleare (in particolare le delibere di approvazionedel bilancio) se il collegio opera (per esempio approvando la relazioneex art. 2429 c.c.) pur in presenza di un sindaco decaduto ( 62 ).Il tema meriterebbe ben altro spazio, ma la soluzione ventilata dallaCassazione, per la quale la mera composizione illegittima del collegio si potrebbetradurre nella “inesistenza giuridica” del suo operato sembra difficilmenteaccoglibile sul piano concettuale e molto pericolosa su quello pratico.Infatti, la decadenza non rilevata di un sindaco potrà incidere (astrattamente)sul piano formale della formazione dell’atto (collegiale) deliberato144 ss.; Tedeschi, Il collegio sindacale, in Codice civile, Comm. diretto da Schlesinger, Milano,1992, sub art. 2404, p. 267.Inoltre, con riguardo alle società con azioni quotate, il codice di autodisciplina del 2006prevede, al criterio applicativo 10.C.4, che il sindaco il quale, “per conto proprio o di terzi, abbiaun interesse in una determinata operazione dell’emittente informa tempestivamente e inmodo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura,termini, origine e portata del proprio interesse”.( 60 ) L’argomento è già stato impiegato in dottrina per spiegare l’inefficacia delle delibereassembleari, ma anche del consiglio di amministrazione che incidano su diritti individuali deisoci, cercando di portare la tutela sulla (assoluta) inefficacia dell’atto prima ancora che sullasua validità, in quanto così si individuano dei limiti all’esercizio del “potere”, non dei parametricui rapportare il suo esercizio per valutarne la validità. Parla di “limite esterno all’operativitàdel procedimento che determina l’inefficacia della delibera assunta in loro violazione”,Ferro Luzzi, La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge e all’atto costitutivo,cit., p. 138, nota 32.( 61 ) In proposito v. Chizzini, Modifiche al controllo giudiziale sulla gestione del novellatoart. 2409 c.c., in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 727 ss., in part. p. 738; Dalmotto, in Il nuovo diritto societario,diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, sub art. 2409, p.1252; Montagnani, Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell’attuale tutela, inRiv. soc., 2004, p. 1105 ss., in part. p. 1133. In giurisprudenza, prima della riforma, si è ritenutocostituiscano gravi irregolarità anche, tra l’altro, “il mancato funzionamento del collegio sindacale”(cfr. Trib. Palermo, 1 dicembre 1972, in Giur. merito, 1974, II, p. 104, affermazione ribaditaanche nel successivo grado di giudizio di App. Palermo, 20 luglio 1973, in Giur. comm.,1974, II, p. 106).( 62 ) Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Monza, 16 febbraio 1993, in Dir. fall., 1993, II,p. 873.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!