SAGGI 101fluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati daun nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico”: in questo casol’illegittima partecipazione alle riunioni del collegio da parte di un sindacodecaduto rappresenta un vizio del procedimento complesso che sfocia nelladelibera assembleare ( 49 ).6. – La soluzione adottata dalla Corte, condizionata, come la stessa sottolinea,anche dall’assenza di una disciplina specifica per le impugnazionidelle delibere del collegio sindacale ( 50 ), appare eccessiva e ricalca un’idea di( 49 ) Un tipico esempio è rappresentato dalle delibere di approvazione del bilancio d’esercizio.Parla di “delibere procedimentali”, che si spiegano all’interno di un più ampio procedimentoe i cui vizi si traducono in motivi di impugnazione del “provvedimento finale” e nondell’“atto endoprocedimentale”, Angelici, voce Società per azioni e in accomandita per azioni,in Enc. dir., Milano, 1990, XLII, p. 977 ss., in part., p. 1003 s. L’impostazione risente dell’elaborazioneteorica sviluppata nei contributi sul procedimento amministrativo, dove si è sostenutoche “la struttura seriale del procedimento implica che l’omissione [. . .], così come l’invaliditàdi un elemento della serie procedimentale, si rifletta sui successivi e sull’atto finale invalidandoliin via derivata”. Così Villata, Sala, voce “Procedimento amministrativo”, in Digestodisc. pubbl., XI, Torino, 1996, p. 574 ss., in part., p. 597. Cfr., anche per gli ulteriori riferimenti,Butturini, L’impugnazione del bilancio d’esercizio, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell’econ.,diretto da Galgano, XLIV, Padova, 2007, p. 60 e p. 87.Seppur per diverse ragioni, condivide l’opinione anche Cesqui, I poteri individuali deisindaci, Parma, s.d. (ma 1984), p. 256, per il quale lo scarso interesse della dottrina per l’impugnativadelle delibere del collegio sindacale è da ricollegare non solo all’“elasticità del funzionamentodell’attività di controllo sulla gestione sociale [. . .]” ma anche “all’inevitabile conseguenzadi un sistema di controllo sull’amministrazione sociale qualificata dall’essere [. . .] acarattere eminentemente individuale”.( 50 ) Peraltro sono assai scarse le occasioni in cui la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsisulla stessa impugnabilità di tali delibere. Sembra propendere per l’impugnabilitàPret. Roma, 2 febbraio 1978, in Riv. dott. comm., 1978, p. 1055; in Foro it., 1978, I, c. 761. Inquell’occasione il consiglio di amministrazione richiedeva la concessione di un provvedimentoex art. 700 c.p.c. per paralizzare la delibera del collegio sindacale con cui si era dispostala convocazione dell’assemblea per deliberare, tra l’altro, la revoca del consiglio di amministrazione.Il Giudice respinse la domanda, affermando, però, che, in caso di contrasti interorganici,“si ritiene sussistente la legittimazione all’azione, sia attiva che passiva di entrambi gliorgani”.Un accenno si trova anche in Cass., 5 aprile 1973, n. 2489, in Giur. comm., 1974, II, p. 271ss., con nota di Portale, Problemi in tema di valutazione e revisione della stima dei conferimentiin natura (con postilla sul sindaco “minorenne”), per la quale, in un caso di conferimento in naturain cui veniva impugnata dal conferente la delibera di revisione della stima operata da amministratorie sindaci ex art. 2343 c.c., “l’impugnazione separata della deliberazione degli amministratorie dei sindaci [. . .] è [. . .] inammissibile, perché non da essa deriva direttamente eimmediatamente il danno al socio conferente, ma dalla deliberazione assembleare, che riduceil numero delle azioni da assegnare al socio come controprestazione del conferimento”.
102 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011collegialità molto rigorosa e formale (di ispirazione pubblicistica) a cui èestranea anche la c.d. prova di resistenza ( 51 ), cui spesso la giurisprudenzaha fatto ricorso anche in campo societario ( 52 ).Con riferimento alla stessa impugnabilità delle delibere collegiali, anchela dottrina si è dimostrata molto divisa.Senza entrare nel coacervo di opinioni che si registrano sul punto ( 53 ),sarà qui sufficiente osservare che se ci si limitasse a ricercare una soluzionesul piano organizzativo, l’intera attività si snoderebbe tra le difficoltà di qualificazionedell’atto e il suo trattamento giuridico ( 54 ).In realtà, però, il problema è un altro: non è necessario capire se sia possibileconfigurare delle irregolarità nel procedimento o nel contenuto delladelibera del collegio in riferimento ad un modello di collegialità ( 55 ), quanto( 51 ) Nel punto 5.2 della motivazione si legge, infatti, che “appare arbitraria la pretesa di fareapplicazione della cosiddetta prova di resistenza anche per le deliberazioni di tale organo”.( 52 ) Non ricorrono, a quanto consta, precedenti editi specifici sull’applicabilità della provadi resistenza a delibere del collegio sindacale. Tuttavia la giurisprudenza ha fatto ampio ricorsoa questo principio anche in assenza di una disposizione puntuale. Cfr. Trib. Udine, 8 ottobre2001, in Società, 2002, p. 364, con commento di Gennari, Adozione, con voto di soggettinon legittimati, di delibera per il ripianamento delle perdite mediante versamenti dei soci, con richiamianche alla giurisprudenza della S.C., ove, seppur con riferimento all’approvazione diuna delibera cui partecipino soggetti non legittimati, si afferma che è “principio consolidato epienamente condivisibile che la c.d. prova di resistenza [. . .] costituisca un principio di più ampiaapplicazione in materia di funzionamento degli organi collegiali [. . .]”.Peraltro uno specifico riferimento alla prova di resistenza si ricava dall’art. 2373 c.c.; disposizioneritenuta non eccezionale dalla dottrina che ne ammette l’applicazione analogicaanche a fattispecie non contemplate. Cfr. Guerrera, La responsabilità “deliberativa” nelle societàdi capitali, Torino, 2004, p. 184.Condivide l’opinione dei supremi giudici, Nazzicone, Sindaco decaduto ed invalidità, direttae derivata, di deliberazioni societarie, cit., c. 2186 s., rifacendosi anche ai principi espressidalla giustizia amministrativa.( 53 ) Riferimenti in Cavalli, Collegio sindacale, cit., p. 759 ss., Magnani, Collegio sindacale.Controllo contabile, Comm. diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2005,sub art. 2404, p. 233, Sodi, Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale: profili procedimentali,cit., in part. p. 142 s.( 54 ) Sul “fenomeno di imputazione” si rinvia a Angelici, La società nulla, Milano, 1974,p. 88 ss.( 55 ) Il contrasto (o la non conformità) tra norma e azione (rispetto ad un comportamentoviolato o omissione rispetto a un comportamento dovuto) non è un dato storicamente sufficienteper cogliere le conseguenze dell’antinomia: è l’ordinamento che predispone quei meccanismiritenuti idonei per la sua conservazione; è l’ordinamento che prevede le “sanzioni”,come misure cui ricorrere “[. . .] per ottenere la massima osservanza delle sue norme [. . .]” etra le quali può trovare spazio anche la nullità (o annullamento) e il risarcimento del dannoper violazione del neminem laedere (v. Bobbio, voce Sanzione, cit., p. 530 ss., in part. p. 535 ss.).
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