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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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2 CONTRATTO E IMPRESA 1/20111990, p. 1250; Trib. Chieti, 20 maggio 1992, in Dir. fall., 1993, II, p. 545; Trib.Roma, 15 dicembre 1974, in Dir. fall., 1975, II, p. 474; Trib. Roma, 10 febbraio1992, in Fallimento, 1992, p. 645.Né può darsi rilievo al fatto, ritenuto rilevante solo dall’App. Bari, 29 ottobre1990, ivi, 1991, p. 521, che il credito contestato sia munito di titolo esecutivo.Tanto meno gli si può dare rilievo se il giudice dell’esecuzione abbiasospeso per gravi motivi l’esecutività del titolo fatto valere dal creditoreistante. Se non si può procedere, per quel vantato credito, ad esecuzione individuale,a maggior ragione non si potrà procedere ad esecuzione concorsuale.Può accadere che l’istanza di fallimento sia presentata non già a seguitodell’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva individuale (ciò che potrebbe,in ipotesi, essere assunto come rivelazione di insolvenza), bensì inconcorso con l’azione esecutiva individuale e in pendenza del processo esecutivo.Ciò che rende manifesto come l’iniziativa del fallimento sia stata assuntadal creditore istante quale indebito mezzo di pressione sul pretesodebitore, così integrando gli estremi dell’abuso del diritto di azione in giudizio(sulla cui repressione cfr. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15592, in Giur. it.,2001, p. 1887), che può comportare, quando si sia abusato dell’istanza di fallimento,la revoca del fallimento dichiarato in accoglimento dell’istanza(Cass., 19 settembre 2000, n. 12405, in Foro it., 2001, I, c. 2326).2. – Può l’insolvenza desumersi dallo squilibrio patrimoniale?Ancora: altro è lo squilibrio patrimoniale fra l’attivo ed il passivo, altro èl’insolvenza. Un’<strong>impresa</strong> con bilancio in disavanzo è sicuramente un’<strong>impresa</strong>in crisi, ma può non essere in stato di insolvenza. Lo si predica da tempo:aveva giudicato irrilevante, ai fini della dichiarazione di fallimento, losquilibrio patrimoniale dell’<strong>impresa</strong> già Cass., 14 marzo 1985, n. 1980, inGiur. it., 1986, I, 1, c. 281. Finché dispone del fido delle banche o riceve il finanziamentodi enti pubblici o riduce il volume della produzione, licenziandoparte dei suoi dipendenti, l’imprenditore può, nonostante il deficit dibilancio, fare fronte regolarmente ai pagamenti, e i creditori non hanno motivodi dolersi. Ma può, d’altra parte, accadere che un’<strong>impresa</strong> con bilancioin avanzo sia insolvente; come quando l’<strong>impresa</strong> sia priva di disponibilità liquidao l’attivo sia formato da beni non agevolmente vendibili.La motivazione della sentenza ora citata merita di essere segnalata:Ma in ordine all’insolvenza, il giudice del merito ha motivato il giudizio sulla sua sussistenzacon valutazioni di fatto che si sottraggono ad ogni censura, in quanto hannopreso in esame tutti gli aspetti rilevanti del caso e si sono ispirate all’esatto principio secondocui il suddetto stato non postula necessariamente il riscontro di un passivo superioreall’attivo, ma ricorre quando il debitore, per il venir meno delle condizioni di liqui-

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