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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 99ne spetterebbe a chiunque vi abbia interesse e per un arco temporale sostanzialmentecoincidente con l’intera durata dell’incarico; sia all’utilitàconcreta del rimedio, visto che i tempi necessari per ottenere una declaratoriadi nullità della delibera non consentono, se non forse in via cautelare,di ottenere una tempestiva, e quindi efficace, tutela.Probabilmente la soluzione più soddisfacente è quella che valorizza l’ideache l’indipendenza è, innannzi tutto, una regola di condotta (e non divalidità o efficacia); una soluzione che dirige verso la revoca per giusta causa.Infatti, il carattere imperativo della norma non contrasta con la qualificazionedella stessa come regola di comportamento, né l’imperatività dirigenecessariamente verso un giudizio di illiceità ( 42 ).Si tratta del rimedio che, anche a livello operativo, sembra offrire unamiglior tutela per l’indipendenza del sindaco, in quanto garantisce una verificagiudiziale della sussistenza di una giusta causa di revoca. Non mancanoperò, anche in questo caso, possibili rilievi in ordine alla sua efficaciaconcreta.Infatti, per ottenere l’approvazione del tribunale è necessaria una “deliberazionedi revoca” (art. 2400, comma 2°, c.c.) che difficilmente si otterrànel caso in cui la carenza di indipendenza sia da addebitare, ad esempio, adun forte legame tra lo stesso sindaco e il socio di maggioranza ( 43 ).( 42 ) Cfr. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 2004, p. 345 ss.; Id., Simulazione,nullità del contratto annullabilità del contratto, in Codice civile, Comm. Scialoja-Branca,Bologna-Roma, sub art. 1418, p. 81 s.; Bianca, Il contratto, 3, Milano, 2000, p. 618. Per un’applicazionespecifica di queste distinzioni v. in giurisprudenza, Cass. sez. un., 19 dicembre 2007, n.26725, in Contratti, 2008, p. 2008, 221 ss., con commento di Sangiovanni, Inosservanza dellenorme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità e commentata, tra gli altri anche daGalgano, Il contratto di intermediazione finanziaria davanti alle Sezioni unite della Cassazione,in questa rivista, 2008, p. 1 ss., in part. p. 8 ss.; Prosperi, Violazione degli obblighi di informazionenei servizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Cass. sez. un., 19 dicembre 2007, nn.26724 e 26725), in questa rivista, 2008, p. 936 ss. e Autelitano, La natura imperativa delle regoledi condotta degli intermediari finanziari, in I Contratti, 2008, p. 1157 ss. Su questi temi v. già Sartori,Le regole di condotta degli intermediari finanziari: disciplina e forme di tutela, Milano, 2004.( 43 ) In tal caso, la soluzione potrebbe passare dall’impugnazione della delibera negativa eal ricorso a forme di tutela risarcitoria. Cfr. in proposito Cian, La deliberazione negativa dell’assembleanella società per azioni, Torino, 2003, p. 186, che, dopo aver analizzato criticamentele varie teorie (di impronta negoziale e di impronta organizzativo-procedimentale) accoglieuna concezione intermedia che ha le sue radici in una visione negoziale dell’atto deliberativo,ma aperta ai riflessi organizzativi dell’atto (p. 77 ss.) e, proprio su quel piano, dimostra la rilevanzadella delibera a contenuto negativo come “delibera in senso tecnico” suscettibile, perciò,di impugnazione. Ma è in quella sede che emergono tutte le difficoltà ad ammettere unatutela “reale” per l’impugnante; una tutela di tipo “costitutivo-esecutiva” che passa dall’ammissibilitàdi una decisione giudiziale che tenga luogo della delibera “positiva” non adottata,

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