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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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98 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011pena citati, il contenuto dell’informazione ritenuta rilevante dal legislatorerappresenta un minus e quindi, a fortiori, si dovrebbe ritenere compreso undovere informativo di maggior peso, come quello relativo all’indipendenzadei sindaci.Tuttavia questa soluzione non è priva di inconvenienti pratici di notevolespessore. Infatti, occorre fare i conti con i ridotti termini per l’impugnazionee con una forte compressione della legittimazione all’azione previstidall’odierno art. 2377 c.c. Si tratta di inconvenienti che potrebbero esseresuperati prediligendo la soluzione della nullità della delibera, in coerenzacon la tesi che già è invalsa per il caso di nomina di sindaco ineleggibile.Infatti, si potrebbe affermare che l’indipendenza è un requisito solo inparte valorizzato dall’art. 2399 c.c. (e 148 T.U.F. per le società quotate), mala cui essenzialità rispetto al corretto svolgimento dell’incarico è facilmentedesumibile dal sistema. Pertanto sarebbe irragionevole trattare in mododifferente situazioni giuridiche che rispondono ad una medesima funzioneed hanno la medesima ratio. In altre parole, se l’indipendenza è un requisitoessenziale per chi svolge la funzione di controllo, lo stesso è certamenteassistito da una natura imperativa e, perciò, la sua carenza originaria renderebbeillecito l’oggetto della delibera di nomina ( 41 ).Questo rimedio, tuttavia, importa possibili controindicazioni pratichelegate sia ad intuibili potenziali risvolti ricattatori, visto che la legittimazio-( 41 ) La questione è tornata d’attualità soprattutto con riferimento ai rimedi applicabili incaso di nomina di “amministratori indipendenti” privi di tale requisito. Per Regoli, Gli amministratoriindipendenti, in Liber amicorum di Campobasso, Assemblea, amministrazione, 2, acura di Portale, Abbadessa, Torino, 2006, p. 385 ss., in part. p. 412 s., in “caso di accertata falsaauto-attribuzione della qualifica di indipendente” potrebbe invocarsi la decadenza dall’incarico(almeno nei casi previsti, per le società quotate, dall’art. 147ter, commi 3° e 4° e dall’art.147quater, T.U.F.), ovvero la revoca per giusta causa. L’a., in questo caso, seppur in via dubitativa,prospetta l’applicazione anche della sanzione penale per false comunicazioni sociali exart. 2622 c.c., mentre, per la promozione dell’azione sociale o individuale di responsabilità alfine di ottenere il ristoro dei danni, rinvia a Stella Richter jr., Gli amministratori non esecutivinell’esperienza italiana, in Banca, impr., soc., 2005, p. 163 ss., in part. p. 170.Sempre con riguardo agli amministratori indipendenti, N. Salanitro, Nozione e disciplinadegli amministratori indipendenti, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, p. 1 ss., in part. p. 8 s., ricorrendoal combinato disposto tra l’art. 2387 e l’art. 2382 c.c., non esita a far derivare, nel sistematradizionale, la decadenza per l’amministratore non indipendente per carenza dei requisitistatutari.Una via non praticabile, però, per il caso di mancato (originario) rispetto, nel sistema monistico,della proporzione di “almeno un terzo” di amministratori indipendenti nel consigliodi amministrazione. L’a., in questa ipotesi, giunge a considerare la delibera di nomina nullaper illiceità dell’oggetto “[. . .] e si può anche pensare ad un’applicazione a fortiori della disciplinadell’art. 2409 c.c. [. . .]”.

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