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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 97dovere di informazione può ricondursi a due finalità: i) rendere edotti i socidel carico professionale che già grava sul candidato sindaco affinché questipossano valutare, prima di eleggerlo, l’effettiva dedizione che l’eletto potrebbeoffrire alla società in cui sta per assumere la carica; ii) evidenziare unpotenziale conflitto di interessi tra cariche attualmente (ma, almeno attraversouna precisa, ed opportuna, clausola statutaria anche precedentemente)ricoperte dal candidato che, pur non essendo ricomprese nella previsionedell’art. 2399 c.c., potrebbero, di fatto, ostacolare il corretto espletamentodell’incarico ( 39 ). Ora, se è imposto dalla legge comunicare questi dati, amaggior ragione sarà necessario comunicare le circostanze che potrebberoincidere sulla serenità di giudizio del futuro sindaco ( 40 ). Infatti, nei casi ap-Nelle società quotate, poi, il dovere di rendere noti gli incarichi già ricoperti (v. anche art.144duodecies ss. reg. emitt.) è rilevante anche per una nuova ipotesi di decadenza, dichiaratadalla Consob, introdotta anch’essa dalla legge risparmio con il nuovo art. 148bis T.U.F. (v. anchele sanzioni previste nell’art. 193, comma 3bis, T.U.F.).( 39 ) Nella relazione alla l. 262/2005 (v. in Nigro-Santoro (a cura di), La tutela del risparmio:comm. della l. 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, Torino, 2007,p. 39) sembrano emergere entrambe. Infatti, questa “disposizione tende a consentire all’assembleadi valutare l’idoneità del soggetto rispetto al cumulo degli incarichi rivestiti (e, incidentalmente,di conoscere relazioni con altri soggetti che possano configurare situazioni diconflitto)”.( 40 ) Il dovere di informazione preventivo è stato valorizzato, seppur con riferimento all’operativitàdi una polizza assicurativa per responsabilità professionale da Trib. Milano, 7febbraio 2003, in Società, 2003, p. 1385, con nota di Redeghieri Baroni, Questioni in tema diresponsabilità degli organi sociali: quantificazione dei danni, omessa vigilanza dei sindaci e coperturaassicurativa, per il quale l’omessa “comunicazione di un evento [la dichiarazione difallimento della società ove i contraenti operavano come sindaci], il cui significato (in generalee nell’economia del contratto di assicurazione) non poteva sfuggire al contraente facenteuso dei normali canoni di diligenza, anche e soprattutto perché istituzionalmente munito dellespecifiche nozioni professionali necessarie ad apprezzarlo, integra, a parere del tribunale,gli estremi della colpa grave di cui all’art. 1892 c.c. [. . .]. L’omissione rileva anche sul versanteoggettivo, poiché incide « sulla reale rappresentazione del rischio », nel senso che appare « ditale natura (da doversi ritenere) che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l’avrebbedato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto l’esatta e completa verità » (Cass.n. 5115/1994)”. I giudici, però, non hanno potuto disporre anche l’annullamento dei contrattidi assicurazione, richiesto in via riconvenzionale, poiché la comparsa di costituzione erastata depositata solo il giorno precedente all’udienza, in violazione dei termini ex artt. 167 e171 c.p.c.La sentenza è significativa perché evidenzia un generale dovere informativo in relazionealle finalità della clausola contrattuale: l’esatta rappresentazione del rischio corso dall’assicurato.Nel nostro caso il dovere informativo indicato dall’art. 2400 c.c. è espressione parziale eminima dell’obbligo di rendere edotti i soci di tutte le circostanze che potrebbero incideresull’esatto adempimento dell’incarico di vigilanza. In dottrina su questi temi v. Gallo, Asimmetrieinformative e doveri di informazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 641 ss., in part. p. 670.

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