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92 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011vrà sfociare in una delibera di un organo collegiale ( 21 ), data l’efficacia (ipsoiure) con cui opera la decadenza che, dunque, potrebbe essere rilevata medianteun qualsiasi atto formale, anche del presidente del collegio o da altrosindaco ( 22 ). Sarà perciò sufficiente una comunicazione che dovrà essere inviatasia al sindaco decaduto, sia al supplente chiamato a subentrare ( 23 ).Non è da escludere, inoltre, che tale accertamento possa essere promossoanche da parte del singolo socio ( 24 ) e forse anche del terzo ( 25 ) e sen-re quale sia l’organo competente per l’accertamento. Infatti, l’art. 148 T.U.F., al comma 4°quater,così come novellato dalla l. risp. (l. 262/2005), attribuisce tale compito al consiglio di amministrazionee, “nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, [all’]assemblea[. . .]”, nonché, in caso di inerzia, la Consob su richiesta di qualsiasi interessato o d’ufficio.La disposizione, che si apre con una clausola che ne limita la portata ai “casi previsti dalpresente articolo”, sembra dettare una regola speciale, agevolando la conclusione per la qualeè proprio l’organo di controllo a dover dichiarare la decadenza dei propri membri per i casinon riconducibili, neppure in via analogica, all’art. 148 T.U.F. (Cfr. Sasso, L’ampliamento deipoteri di informazione di convocazione dei componenti l’organo di controllo, in De Angelis-Rondinone(a cura di), La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, Torino,2008, p. 93 ss., in part. 103 ss.).Più in generale la legislazione speciale sembrerebbe confermare che, in mancanza di diversaindicazione, sia proprio il collegio, il cui componente è decaduto, a dover accertare, motivaree comunicare la causa di cessazione dall’incarico.In giurisprudenza v. Trib. Milano, 16 marzo 1956, in Foro it., 1957, I, c. 1348; in Riv. dir.comm., 1957, II, p. 52, per il quale “le cause di decadenza dei sindaci, al pari di quelle degli amministratori[. . .] devono essere rilevate dall’organo sociale competente [. . .]”.( 21 ) Come, invece, sembra sostenere Cavalli, Collegio sindacale, cit., p. 736 ss.( 22 ) Anzi costituisce un vero e proprio obbligo giuridico da parte degli altri componentidel collegio acclarare la verificazione di una causa di decadenza, in quanto rappresenta un doverericollegabile alla vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto. Pertanto il mancato rilievodella decadenza potrebbe fondare anche la promozione dell’azione di responsabilità (sene deriva un danno) da parte dell’assemblea o della minoranza ex art. 2393bis c.c. o la revocaper giusta causa (inadempimento).( 23 ) La comunicazione andrà estesa a tutti gli interessati, seppur in forme diverse: ai soci,poiché l’assemblea successiva dovrà “provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplentinecessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’art. 2397, comma 2°” (2401, comma1°, c.c.); agli amministratori, affinché adempiano agli oneri pubblicitari (art. 2400, comma 3°,c.c.). Cfr. a tal proposito il Trib. Mantova, 25 luglio 2009, inedita ma reperibile sul sito www.ilcaso.it,dove, seppur con riferimento alle dimissioni, discostandosi dichiaratamente dall’orientamentodella corte di legittimità, si afferma che “[. . .] le dimissioni, per essere efficaci, devonoessere comunque comunicate ai sindaci supplenti; la conoscenza dell’effettività dellafunzione costituisce, infatti, il presupposto indefettibile [. . .] per l’adempimento dei doveri el’esercizio dei poteri che la carica comporta [. . .]” (p. 7 ss. del documento).( 24 ) Per una rassegna dei diritti individuali di controllo intesi come “verifica della legalitàe regolarità dell’attività della società ed in particolare dell’amministrazione, al fine di assicurarelegittimità ed efficienza dell’agire sociale a partire dalla gestione, a protezione in definiti-

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