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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DibattitiDichiarazione del fallimento e argomenti di prova dell’insolvenza1. – Bastano gli inadempimenti per provare l’insolvenza?Non è raro constatare che il fallimento venga dichiarato, nella nostraesperienza giudiziaria, sulla base di argomenti di prova del requisito dell’insolvenza,richiesto dall’art. 5, l. fall., i quali attengono all’entità del creditovantato dal creditore istante, all’ammontare complessivo dei debiti risultantidal bilancio, al volume delle perdite riportate negli ultimi esercizi.Sono argomenti, in sé considerati, non rilevanti. Anzitutto, altro è l’inadempimento,altro l’insolvenza. Gli inadempimenti, quale che sia l’entitàdella somma pretesa, non equivalgono ad insolvenza, che è il necessariopresupposto oggettivo del fallimento. L’insolvenza è, notoriamente, unevento diverso dall’inadempimento, anche se si può manifestare, e normalmentesi manifesta, con inadempimenti: queste sono vicende che attengonoa singoli rapporti obbligatori e che interessano, perciò, singoli creditori;l’insolvenza attiene, invece, all’intero patrimonio del debitore ed è, perciò,un evento che interessa tutti i suoi creditori.Altrettanto noto è il nesso fra l’insolvenza e il fallimento, che è una proceduraconcorsuale, ossia una procedura esecutiva generale e collettiva: è« generale » in quanto colpisce l’intero patrimonio del debitore e non – comele procedure esecutive singolari (artt. 2910 ss., c.c., 474 ss., c.p.c.), chehanno per presupposto il semplice inadempimento – singoli beni del debitore;è, inoltre, una procedura « collettiva » in quanto è rivolta al soddisfacimentodella massa dei creditori, e non soltanto di quei creditori nei confrontidei quali il debitore sia già risultato inadempiente, né soltanto diquelli che abbiano assunto l’iniziativa della procedura esecutiva.Si suole ripetere che è inadempiente chi non vuole pagare, e che è insolventechi non può pagare. È possibile essere inadempienti senza essereinsolventi: accade se, pur potendo, non si vuole adempiere perché si contestal’esistenza del credito. La giurisprudenza è pressoché univoca al riguardo:non c’è insolvenza in caso di inadempimento di un credito contestato egià soggetto ad accertamento giudiziale: così, fra le tante, App. Bologna, 17ottobre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, c. 1; App. Bari, 29 marzo 1985, in Fallimento,1985, p. 883; App. Lecce, 24 febbraio 1977, in Giur. comm., 1978, II, p.118; Trib. Salerno, 18 marzo 1998, in Dir. fall., 1999, II, p. 884; Trib. Genova,6 aprile 1993, in Fallimento, 1993, p. 775; Trib. Milano, 7 giugno 1990, ivi,

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