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MODIFICHE DELLO STATUTO NELLA S.P.A. - Ratio

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DIRITTO SOCIETARIOvarie<strong>MODIFICHE</strong> <strong>DELLO</strong> <strong>STATUTO</strong><strong>NELLA</strong> S.P.A.SOMMARIO••SCHEMA DI SINTESIPARTICOLARITÀ SULLE <strong>MODIFICHE</strong>STATUTARIE NELLE S.P.A.SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO-•DIFICHEArtt. 2436, 2438-2447 Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D. Lgs. 6.02.2004, n. 37 - L. 3.10.2001,n. 366La disciplina delle modifiche statutarie rimane sostanzialmente inalterata rispetto al sistemaprecedente. É però definita con maggior precisione la procedura da seguire nella fase di depositodella deliberazione al registro imprese, per cui il notaio è ora obbligato a dare comunicazionetempestiva nel caso di condizioni di legge non adempiute, in modo che gli amministratori possanoconvocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ovvero ricorrere al tribunale.É introdotta dalla riforma anche la previsione della responsabilità solidale degli amministratorinel caso di aumento del capitale senza che le azioni precedentemente emesse siano state liberate;è una responsabilità per i danni causati ai soci e ai terzi, anche se restano salvi gli obblighi assunticon la sottoscrizione delle azioni. Nella sottoscrizione si applica la nuova percentuale da versareda parte dei soci, ora pari al 25% del valore nominale e non più ai tre decimi.Il diritto di opzione è confermato nelle sue linee principali, con l’aggiunta della possibilità diesclusione del diritto nel limite del 10% del capitale preesistente, nelle società con azioni quotatesui mercati regolamentati. La condizione necessaria è che il prezzo di emissione corrisponda alvalore di mercato delle azioni. La delega agli amministratori per l’aumento di capitale è ancoraattribuita per 5 anni, e permette anche di escludere o limitare il diritto di opzione in particolaricasi. Le riduzioni di capitale possono essere effettuate in ogni caso (non solo se il capitale èesuberante) e il tribunale può disporre che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione deicreditori nel termine dei 3 mesi, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori.SCHEMA DI SINTESIð• Il notaio che verbalizza la deliberazione di modifica statutaria, verificate lecondizioni di legge, ne richiede l’iscrizione nel registro imprese entro 30giorni.• In mancanza dell’iscrizione la deliberazione è definitivamente inefficace.DELIBEREDI MODIFICASTATUTARIAðProceduraððSe il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dàcomunicazione tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni agli amministratori.• Gli amministratori, nei 30 giorni successivi, possono:.. convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti o;.. ricorrere al tribunale per il relativo provvedimento.ðAumentodi capitaleðNon può essere eseguito un aumento di capitale fino a che le azioni precedentementeemesse non siano interamente liberateðEsercizioð• Ai soci spetta il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e leobbligazioni convertibili in azioni, in proporzione al numero delle azionipossedute.• L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registroimprese.DIRITTODI OPZIONEðEsclusioneðð• Quando l’interesse della società lo esige.• Fino a 1\4 delle azioni di nuova emissione, offerte in sottoscrizione ai dipendentidella società.• Per azioni di nuova emissione liberate con conferimenti in natura.La deliberazione assembleare con esclusione o limitazione del diritto di opzionedetermina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore delpatrimonio netto.ðRelazionedegliamministratorið• Le proposte di aumento devono essere illustrate dagli amministratori conapposita relazione comunicata al collegio sindacale almeno 30 giorni primadell’assemblea se prevedono l’esclusione del diritto di opzione:.. per interesse della società;.. per nuove azioni liberate con conferimenti in natura.Entro 15 giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sullacongruità del prezzo di emissione delle azioni.R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 3105


DIRITTO SOCIETARIOvariePARTICOLARITÀ SULLE <strong>MODIFICHE</strong> STATUTARIE NELLE S.P.A.PUBBLICITÀDELLE <strong>MODIFICHE</strong>STATUTARIEArt. 2436 Codice Civile• Depositoe iscrizione• Effettidelladeliberazione• Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione, entro30 giorni, ne richiede l’iscrizione nel registroimprese con il deposito e allega le eventuali autorizzazionirichieste.L’ufficio imprese, verificata la regolarità formale della documentazione,iscrive la delibera nel registro.• Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, nedà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni agliamministratori.• Gli amministratori, nei 30 giorni successivi, possono:.. convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti o;.. ricorrere al tribunale per il relativo provvedimento.Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dallalegge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delleimprese con decreto soggetto a reclamo davanti alla corte di appelloentro 30 giorni dalla comunicazione.• In mancanza dell’iscrizione la deliberazione è definitivamente inefficace.EffettiTestodelloStatutoLa deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione.Dopo ogni modifica dello statuto deve essere depositato nelregistro imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimentoall’omologazione dell’atto costitutivo o dideliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizionedi tali atti nel registro delle imprese.• Verificato l’adempimentodelle condizionistabilitedalla legge.Art. 223quinquiesdisposizionitransitorieVARIAZIONI DI CAPITALEIN AUMENTOArtr. 2438, 2439 e 2440Codice Civile• Aumentodi capitale• Sottoscrizionee versamenti• Conferimentidi beni• Non può essere eseguito un aumento di capitale fino a che le azioniprecedentemente emesse non siano interamente liberate.Responsabilità• In caso di violazione, gli amministratori sono solidalmenteresponsabili per i danni arrecati ai soci ed aiterzi.• Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con lasottoscrizione delle azioni emesse in violazione deldivieto.• I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto dellasottoscrizione, versare alla società almeno il 25% del valore nominaledelle azioni sottoscritte, salvo quanto previsto per il socio unico.• Sovrapprezzo• Deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizionel’eventuale sovraprezzo previsto.Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il terminerisultante dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importopari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesimalo abbia espressamente previsto.• Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in naturao di crediti si applicano le disposizioni previste in sede di costituzionedella società (art 2342, cc. 3 e 5, e 2343).106R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 3


DIRITTO SOCIETARIOvarieDIRITTO DI OPZIONEArt. 2441 Codice CivileLIMITAZIONI DEL DIRITTODI OPZIONEArt. 2441 Codice Civile• Soci• Offerta• Conferimentiin natura• Interessedella società• Societàcon azioniquotate• Azioni offerteai dipendenti• Entifinanziari• Ai soci spetta il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione ele obbligazioni convertibili in azioni, in proporzione al numero delleazioni possedute.• Obbligazioniconvertibili• L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registroimprese.• Deve essere concesso un termine non inferiorea trenta giorni dalla pubblicazione del-dalle leggi speciali per• Salvo quanto previstol’offerta per l’esercizio del diritto di opzionecatile società quotate in mer-regolamentati.PrelazioneAzioniquotatein mercatiregolamentatiChi esercita il diritto di opzione, purché ne facciacontestuale richiesta, ha diritto di prelazione nell’acquistodelle azioni e delle obbligazioni convertibiliin azioni che siano rimaste non optate.I diritti di opzione non esercitati devono essereofferti nel mercato regolamentato dagli amministratori,per conto della società, per almeno cinqueriunioni, entro il mese successivo alla scadenza deltermine previsto per l’esercizio del diritto di opzione(non meno di 30 giorni).• Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione puòessere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.La delibera deve essere approvata da tanti soci cheMaggioranze rappresentino oltre la metà del capitale sociale,anche nelle convocazioni successive alla prima.• Nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati lo statutopuò escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitalepreesistente, a condizione che:.. il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni;.. la corrispondenza risulti confermato in apposita relazione dallasocietà incaricata della revisione contabile.• L’assemblea può escludere il diritto di opzione limitatamente a unquarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte insottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllanoo che sono da essa controllate.• È necessaria la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie.Misurasuperiore• Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzionespetta anche ai possessori di queste, in concorsocon i soci, sulla base del rapporto di cambio.• Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che,secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberatemediante conferimenti in natura.L’esclusione dell’opzione in misura superiore alquarto deve essere approvata dai soci che rappresentanola metà del capitale, anche nelle convocazionisuccessive alla prima.• Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione se le azionidi nuova emissione sono sottoscritte da:.. banche, enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissionenazionale per le società e la borsa, o;.. altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento distrumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società,con operazioni di qualsiasi tipo.• Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti, e finchènon è esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possonoesercitare il diritto di voto.Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazionedi aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 3107


DIRITTO SOCIETARIOvarieRELAZIONEDEGLI AMMINISTRATORI• Obbligo• Devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazionele proposte di aumento di capitale sociale con esclusioneo limitazione del diritto di opzione:.. per interesse della società;.. per nuove azioni liberate con conferimenti in natura.• La relazione deve illustrare:.. le ragioni dell’esclusione o della limitazione;.. qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, leragioni di questo;.. i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.• Procedura• La relazione deve essere comunicata dagli amministratori alcollegio sindacale o al consiglio di sorveglianza ovvero al soggettoincaricato del controllo contabile almeno 30 giorni prima diquello fissato per l’assemblea.• Entro 15 giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprioparere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.Deposito• Il parere del collegio sindacale e la relazionegiurata dell’esperto per i conferimenti in naturadevono restare depositati nella sede della societàdurante i 15 giorni che precedono l’assembleae finché questa non abbia deliberato.• I soci possono prenderne visione.Art. 2441 Codice Civile• Deliberaassembleare•Determina il prezzo di emissione delle azioni inbase al valore del patrimonio netto, tenendoconto, per le azioni quotate in borsa, anchedell’andamento delle quotazioni nell’ultimosemestre.PASSAGGIO DI RISERVEA CAPITALEArt. 2442 Codice Civile• Aumentodi capitale• L’assemblea può aumentare il capitale,imputando a capitale le riservee gli altri fondi iscritti inbilancio in quanto disponibili.•L’aumento di capitale puòattuarsi anche mediante aumentodel valore nominaledelle azioni in circolazione.• In questo caso le azioni di nuova emissione devono:.. avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione;.. essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzionedi quelle da essi già possedute.108R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 3


DIRITTO SOCIETARIOvarieDELEGAAGLI AMMINISTRATORI• Aumentodi capitale• Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentarein una o più volte il capitale:.. fino ad un ammontare determinato, e;.. per il periodo massimo di 5 anni dalla data dell’iscrizione dellasocietà nel registro delle imprese.VerbaleIl verbale della deliberazione degli amministratori diaumentare il capitale deve essere redatto da un notaioe depositato e iscritto al registro imprese.• Esclusionedel dirittodi opzione• La delega può prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di aumentodi capitale con esclusione del diritto di opzione nei casi di:.. emissione di nuove azioni con liberazione mediante conferimenti innatura (art. 2441, c. 4);.. interesse della società (art. 2441, c. 5).• In tal caso le proposte di aumento di capitale sociale con esclusioneo limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagliamministratori con una relazione (art. 2441, c. 6).• Lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.• Modificadellostatuto• Delibera• La facoltà può essere attribuita anche mediantemodificazione dello statuto, per il periodo massimodi 5 anni dalla data della deliberazione.• La deliberazione deve essere approvata con la metàdel capitale, anche in seconda o terza convocazione.Artt. 2443 e 2444 Codice Civile• Attestazione• Nei 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizionedelle azioni di nuova emissione gli amministratoridevono depositare per l’iscrizionenel registro imprese un’attestazione che l’aumentodel capitale è stato eseguito.• Fino a che l’iscrizionenel registro non sia avvenuta,l’aumento delcapitale non può esseremenzionato negli attidella società.RIDUZIONE DEL CAPITALESOCIALEArt. 2445 Codice Civile• Delega agliamministratori• Opposizione• La riduzione del capitale sociale può aver luogo mediante:.. liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti;.. rimborso del capitale ai soci, nei limiti dell’ammontare minimo perle spa e nel caso di emissione di obbligazioni (art. 2327 e 2413).AzioniproprieDopo la riduzione le azioni proprie eventualmentepossedute non devono eccedere la decima parte delcapitale sociale.• L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e lemodalità della riduzione, mentre non è più richiesto che il capitalesia esuberante rispetto all’oggetto sociale.• La deliberazione può essere eseguita soltanto:.. dopo 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro imprese;.. purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizioneabbia fatto opposizione.• Il tribunale può disporre che l’operazione abbia luogo nonostantel’opposizione:.. quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditorio;.. la società abbia prestato idonea garanzia.R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 3109


DIRITTO SOCIETARIOvarieRIDUZIONE DEL CAPITALEPER PERDITE• Convocazionedell’assemblea• Se il capitale risulta diminuito di oltre 1\3 per perdite, gli amministratorio il consiglio di gestione (o, nel caso di loro inerzia,il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza) devonosenza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.• All’assemblea deve essere sottopostauna relazione sulla situazionepatrimoniale della società.•Con le osservazioni delcollegio sindacale o delcomitato per il controllosulla gestione.La relazione e le osservazioni restano depositate nella sededella società durante gli 8 giorni che precedono l’assemblea,perché i soci possano prenderne visione.• Fattidi rilievo• Nell’assemblea gli amministratori devono dar contodei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione dellarelazione.• Riduzionedi capitale• Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuitaa meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio disorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurreil capitale in proporzione delle perdite accertate.Ricorsoal tribunale• In caso di inerzia dell’assemblea, gli amministratorie i sindaci o il consiglio di sorveglianzadevono chiedere al tribunale di disporre lariduzione del capitale in ragione delle perditerisultanti dal bilancio.• Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero,con decreto da iscrivere nel registroimprese a cura degli amministratori.• La deliberazione deve essere verbalizzataed iscritta nel registro delle imprese anorma dell’art. 2436 Codice Civile.Art. 111-terdecies• Azionisenzavalorenominale• Se le azioni emesse dalla società sono senza valorenominale, lo statuto, una sua modifica o unadeliberazione adottata con le maggioranze dell’assembleastraordinaria possono prevedere che lariduzione del capitale sia deliberata dal consigliodi amministrazione.• In tal caso si deve depositare la delibera al registroimprese per l’iscrizione.Artt. 2446 e 2447Codice Civile• Riduzioneal di sottodel limitelegale• Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduceal disotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio digestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianzadevono senza indugio convocare l’assemblea.• L’assemblea delibera:.. la riduzione del capitale;.. il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al dettominimo;.. la trasformazione della società.110R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 3


DIRITTO SOCIETARIOvarieSCHEMA RIASSUNTIVO DELLE <strong>MODIFICHE</strong>Tavola riepilogativaArgomento Vecchia normativa Nuova normativaMancato adempimentodelle condizioni di leggeArt. 2436, c. 3Deposito dell’atto integraleArt. 2436, c. 5Responsabilità per aumentodi capitaleArt. 2438, c. 2Versamento in caso di aumentodi capitaleArt. 2439, c. 1Esclusione del diritto di opzioneArt. 2441, c. 4Delega agli amministratori perl’aumento di capitaleArt. 2443, c. 1Riduzione del capitaleArt. 2445, c. 1Riduzione del capitale e opposizionedei creditoriArt. 2445, c. 4Convocazione dell’assembleaper perditeArt. 2446, c. 1Delibera di riduzione di capitaleda parte degli amministratoriArt. 2446, c. 3Convocazione dell’assembleaper perdite al di sotto del limiteArt. 2447Gli amministratori nei 30 giorni successivialla comunicazione del notaio e, inmancanza, ciascun socio a spese della società,possono ricorrere al tribunale.La deliberazione non può essere eseguitase non dopo l’iscrizione.I sottoscrittori delle azioni di nuova emissionedevono, all’atto della sottoscrizione,versare alla società almeno i 3\10 delvalore nominale delle azioni sottoscritte.La riduzione del capitale può aver luogose esuberante per il conseguimento dell’oggettosociale.Il tribunale può disporre che la riduzioneabbia luogo nonostante l’opposizione quandola società abbia prestato idonea garanzia.Se il capitale risulta diminuito di oltre unterzo in conseguenza di perdite, gli amministratoridevono senza indugio convocarel’assemblea per gli opportuni provvedimenti.Se, per la perdita di oltre un terzo delcapitale, questo si riduce al disotto delminimo stabilito legale, gli amministratoridevono senza indugio convocare l’assemblea.• Gli amministratori, nei 30 giorni successivi alla comunicazionedel notaio, possono convocare l’assemblea per gli opportuniprovvedimenti o ricorrere al tribunale per il relativoprovvedimento.• In mancanza la deliberazione è inefficace.La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione.• In caso di aumento di capitale senza che le azioni precedentementeemesse non siano interamente liberate, gli amministratorisono solidalmente responsabili per i danni arrecati aisoci ed ai terzi.• Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizionedelle azioni emesse in violazione del divieto.I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’attodella sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% delvalore nominale delle azioni sottoscritte, salvo quanto previstoper il socio unico.Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lostatuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% delcapitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissionecorrisponda al valore di mercato delle azioni e che risulti confermatoin apposita relazione dalla società incaricata dellarevisione contabile.• La facoltà di delega agli amministratori può prevedere anchel’adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione deldiritto di opzione nel caso di emissione di nuove azioni conconferimenti in natura e nel caso di interesse della società.• Le proposte devono essere illustrate in una relazione.• Lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devonoattenersi.La riduzione del capitale sociale può aver luogo in ogni caso.Il tribunale può disporre che l’operazione abbia luogo nonostantel’opposizione quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizioper i creditori o la società abbia prestato idonea garanzia.Se il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenzadi perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nelcaso di loro inerzia il collegio sindacale o il consiglio disorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea pergli opportuni provvedimenti.Se le azioni emesse dalla società sono senza valore nominale,lo statuto, una sua modifica o una deliberazione adottata con lemaggioranze dell’assemblea straordinaria possono prevedere chela riduzione del capitale sia deliberata dal consiglio di amministrazione.Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduceal disotto del minimo stabilito legale, gli amministratori o ilconsiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consigliodi sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea.R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 3111

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