12.07.2015 Views

mabev + d.d. 28.01.2008 - Guardia Costiera

mabev + d.d. 28.01.2008 - Guardia Costiera

mabev + d.d. 28.01.2008 - Guardia Costiera

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiCAPITANERIA DI PORTO DI ANCONAAVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI MARITTIMOABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO VELOCI (M.AB.E.V.)Il sottoscritto Contrammiraglio (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Portodi Ancona:VISTO:VISTE:il D.D. in data 28/01/2008 (Pubblicato sulla G.U. n°50 del 28/02/2008), concernente irequisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitatoper i mezzi di salvataggio veloci;le disposizioni dettate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Portoriguardanti il “Calendario delle sedute di esame per il conseguimento del certificato di“Marittimo Abilitato per le Imbarcazioni di Salvataggio”;INDICEpresso questa Capitaneria di Porto, a far data dal 25 Ottobre 2012, la sessione di esami ordinaria per ilconseguimento del certificato di “Marittimo Abilitato per i Mezzi di Salvataggio Veloci”.Possono partecipare agli esami i marittimi che possiedono i seguenti requisiti:1. essere in possesso del certificato di Marittimo Abilitato per i Mezzi di Salvataggio (MAMS);2. essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza esalvataggio previsto dal D.M. 6 aprile 1987 e successive modificazioni;3. aver effettuato, a bordo di una nave dotata di mezzi di salvataggio veloci, l’addestramentoteorico - pratico, ai sensi della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW;Gli esami saranno effettuati secondo il programma dettato all’art.4 del Decreto Direttoriale <strong>28.01.2008</strong> delquale gli interessati potranno prendere visione sul sito_www.ancona.guardiacostiera.it ovvero pressoqualsiasi Autorità Marittima.La domanda di ammissione, in bollo da €.14,62, redatta secondo il fac-simile in allegato e compilatain autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere inviata a questa Capitaneria di Porto,direttamente o tramite altra Autorità Marittima, improrogabilmente entro e non oltre il giorno 25Settembre 2012.Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo diraccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e ladata dell’Ufficio postale accettante.Le domande di ammissione devono contenere le generalità complete, il numero di matricola mercantileed il Compartimento Marittimo di iscrizione, l’esatto recapito ed eventuale recapito telefonico;pag. 1


Le domande pervenute oltre i termini stabiliti e quelle non corredate dai prescritti documentisaranno respinte.I documenti da allegare alla domanda per l’ammissione agli esami, sono i seguenti:a) “Attestato di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-2 del CodiceSTCW” rilasciata dal Comandante della nave, conforme al modello di cui all’allegato “A” delDecreto 21.01.08;b) Copia conforme all’originale dell’estratto del Giornale Nautico – parte II -, vidimato dallaCapitaneria di Porto o dall’Autorità Consolare, dalla quale risulti che il candidato ha ricevutol’addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra, conduzione,recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio veloce, attraverso la partecipazione adalmeno tre esercitazioni di emergenza.NOTE:In relazione a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare TitoloGente di Mare – serie XIII n. 17 del 17.12.2008:1) L’attestazione di avvenuto addestramento, di cui al punto a), è parimenti valida se rilasciata da unComandante italiano imbarcato a bordo di nave battente bandiera estera.2) Per i marittimi italiani impiegati su navi battenti bandiera estera, l’addestramento MABEV,effettuato secondo le disposizioni impartite dallo Stato di bandiera, è valido ai fini dell’ammissioneagli esami. Tale addestramento dovrà essere convalidato (endorsement) dalle Rappresentanzeconsolari diplomatiche all’estero, secondo le medesime procedure di convalida dei certificatiadeguati rilasciati ai marittimi stranieri. La certificazione opportunamente convalidata sostituiscequella indicata ai precedenti punti a) e b).Ai fini del riconoscimento i candidati dovranno presentarsi muniti di libretto di navigazione o altrodocumento legalmente valido.I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sezione Gente di Mare di questaCapitaneria di Porto per le finalità di gestione degli esami, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003.In relazione al numero dei candidati ammessi, alla disponibilità dell’unità navale necessaria per losvolgimento della prova pratica o di altro evento non preventivabile da parte di questaAmministrazione, le date di esame potranno subire delle variazioni, comunque gli interessati sarannoinformati mediante comunicazione personale nella quale sarà indicato il giorno e l’ora in cui dovrannopresentarsi per sostenere la prova di esame.Ancona, 12.07.2012F.to IL COMANDANTEC.A. (CP) Giovanni PETTORINOpag. 2


Marca da bolloda 14,62 €AllaCAPITANERIA DI PORTOUfficio Gente di Mare60100 - ANCONAISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATODIMARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO VELOCI (MA.B.E.V.)Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, dovràessere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità.COGNOMENOMEComune di nascitaData di nascitaComune di residenza C.A.P. ProvinciaVia o PiazzaNr. CivicoTel. / Cell.Compartimento di IscrizioneMatricolaQualificaCHIEDEdi essere ammesso agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi disalvataggio veloci (M.A.B.E.V.) di cui al D.D. <strong>28.01.2008</strong>, che si terrà in data ____________ presso codesta CapitaneriaA TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)a) essere in possesso del certificato di Marittimo Abilitato per i Mezzi di Salvataggio (M.A.M.S.);b) di aver effettuato il corso di sopravvivenza e salvataggio.ALLEGA ALLA PRESENTE1) Attestazioni di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW con accluse copieconformi all’originale dell’estratto del Giornale Nautico - parte II, vidimante dalla Capitaneria di Porto;4) Marca da bollo da € 14,62 .Ancona lì__________________________Firma del richiedente_______________________________AVVERTENZA: ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsisono puniti in conformità al Codice Penale e alle leggi speciali in materia.PARTE RISERVATA ALL’UFFICIOSi attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data _______________________________________dalSig./ra________________________________________________________________innanzi al sottoscritto;L’addetto alla Sezione________________________________________


MINISTERO DEI TRASPORTIDECRETO 28 Gennaio 2008Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzidi salvataggio veloci.IL DIRETTORE GENERALEper la navigazione e il trasporto marittimo e internoVisto il codice della navigazione approvato con regio decreto30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328e successive modificazioni ed integrazioni;Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vitaumana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva conlegge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesionealla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenutadella guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning,certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versioneaggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' ilcomunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al depositopresso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionalemarittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesionedell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore,per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezzadella navigazione e della vita umana in mare e successivemodificazioni;Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMOtenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottatigli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionalecon la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, lacertificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versioneaggiornata di seguito denominato Codice STCW);Vista la Regola VI/2 della suddetta Convenzione relativa airequisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati diidoneita' per i mezzi di salvataggio;Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successivemodificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza esalvataggio;Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1998 con il quale e' statoistituito il corso di addestramento per i marittimi abilitati aimezzi di salvataggio veloci (MABEV);


Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione perla gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delledirettive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidentedella Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento diattuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;Vista la Risoluzione MSC. 203 (81) adottata il 18 maggio 2006, conla quale vengono adottati gli emendamenti di modifica al Capitolo VIdella Convenzione internazionale STCW concernente tra l'altro glistandard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardiaoccupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenzain vigore dal 1° gennaio 2008;Vista la Risoluzione MSC. 209 (81) adottata il 18 maggio 2006, conla quale vengono adottati gli emendamenti di modifica alla parte Adel Codice STCW, Capitolo VI, Sezione A-VI/2-2 concernente glistandard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardiaoccupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenzain vigore dal 1° gennaio 2008;Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;Considerata la necessita' di adeguare i programmi di esame per ilconseguimento del certificato di marittimo abilitato per i battellidi salvataggio veloci ai nuovi emendamenti adottati con leRisoluzioni sopraccitate;Decreta:Art. 1.Campo di applicazione1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico praticoche il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio veloci deveeffettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato peri mezzi di salvataggio veloci.2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battentibandiera italiana risultano addetti ai battelli di salvataggio velocidevono essere addestrati ed essere in possesso del certificato dimarittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci.3. L'addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-2del Codice STCW e' svolto a bordo di una nave dotata di mezzi disalvataggio veloci. Il comandante della nave rilascia al candidatoun'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto,accludendo altresi' copia conforme all'originale dell'estratto delgiornale nautico, Parte II vidimato dalla Capitaneria di porto, dalquale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulleconoscenze e le abilita' pratiche di ammaino, manovra, conduzione,recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio veloce attraversola partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza.


Art. 2.Requisiti1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzidi salvataggio veloci occorrono i seguenti requisiti:a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato aimezzi di salvataggio (MAMS);b) essere in possesso di un attestato di superamento del corso diaddestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decretoministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni;c) essere in possesso di un addestramento sulle conoscenze eabilita' pratiche sull'utilizzo di un mezzo di salvataggio veloce dicui al comma 3, dell'art. 1;d) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico praticosecondo il programma di esame di cui all'art. 4 del presente decreto.Art. 3.Commissione di esame1. L'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitatoai mezzi di salvataggio veloce e' sostenuto davanti alla commissionenominata dal capo compartimento marittimo e composta da:a) un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente divascello (CP), presidente;b) un comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero uncomandante di navi di stazza fino a 3000 GT membro;c) un sottoufficiale di porto membro cui sono assegnate anchefunzioni di segretario della commissione.2. La commissione potra' essere integrata, in caso di particolariesigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti in qualita'di esperto.3. Qualora per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo deitraffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendessenecessaria una convocazione urgente della commissione di esame, ilrelativo onere di spesa sara' a carico del richiedente.Art. 4.Programma di esame Sezione A/VI-2/2 del Codice STCW1. L'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitatoai mezzi di salvataggio veloci e' sostenuto davanti alla commissionedi esame, di cui all'art. 3 del presente decreto, che dovra' valutarela preparazione teorico-pratica del candidato, accertando mediantesimulazione o se del caso con descrizioni teoriche le sue conoscenzee le sue abilita' nell'ammainare, manovrare e nel recupero di unmezzo di salvataggio veloce.2. In particolare l'esame consiste nelle seguenti prove:prova teorica 60 minuti:a) caratteristiche costruttive generali dei mezzi disalvataggio veloci, attrezzature e relativo equipaggiamentoindividuale;


) limiti operativi dei mezzi di salvataggio veloci;c) precauzioni di sicurezza durante l'ammainata ed il recuperodi un mezzo di salvataggio veloce;d) conoscenza della manutenzione, delle riparazioni diemergenza dei mezzi di salvataggio veloci e sgonfiamento deicompartimenti di galleggiabilita' dei mezzi di salvataggio velocigonfiabili;e) l'ammainata e recupero di un mezzo di salvataggio veloce incondizioni meteo-marine avverse;f) valutazione della velocita' dei mezzi di salvataggio velocie dei relativi equipaggiamenti per le operazioni immediate di lancio;g) procedure per raddrizzare un mezzo di salvataggio velocecapovolto;h) schemi di ricerca e fattori ambientali che possonoinfluenzare la loro esecuzione;i) metodi di avvio e conduzione di un motore di un mezzo disalvataggio veloce;prova pratica 60 minuti:a) identificare le caratteristiche e gli equipaggiamenti di unmezzo di salvataggio veloce;b) conoscere ed applicare le procedure della manutenzione edelle riparazioni di emergenza;c) dimostrare un'appropriata valutazione dei tempi per unacorretta e veloce preparazione ed ammainata di un mezzo disalvataggio veloce;d) dimostrare abilita' nella conoscenza di verricelli, freni, eparanchi ammainata, barbetta ormeggio/rimorchio e distribuzione deipesi a bordo;e) saper controllare correttamente il lancio ed il recuperosicuro di un mezzo di salvataggio veloce con l'equipaggiamentoidoneo;f) il modo corretto di raddrizzare un mezzo di salvataggioveloce capovolto;g) saper manovrare un mezzo di salvataggio veloce in condizionimeteo-marine avverse;h) nuotare con gli speciali equipaggiamenti;i) gestire in modo corretto comunicazioni (VHF/GMDSS) e segnalitra un mezzo di salvataggio veloce, l'elicottero e la nave;l) trasferire ove necessario ed usare correttamentel'attrezzatura di emergenza;m) recuperare un naufrago in acqua e provvedere al suotrasferimento sull'elicottero o ad altra posizione concordata;n) usare schemi di ricerca, tenendo conto dei fattoriambientali;o) dimostrare abilita' nell'avvio, la conduzione e le manovreda effettuare con un mezzo di salvataggio veloce.Art. 5.Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzidi salvataggio veloci


1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame,la commissione di esame rilascia il certificato di marittimoabilitato per i battelli di salvataggio veloci, sottoscritto dalpresidente della commissione conforme al modello B allegato alpresente decreto.2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggioveloci ha validita' quinquennale.3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare diaver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante lafrequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo diaddestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto.Art. 6.Norme transitorie1. I marittimi in possesso del certificato di marittimo abilitatoalla conduzione di mezzi di emergenza veloci di cui al decretoministeriale 7 aprile 1998 per convertire il loro certificato con ilmodello di cui all'allegato B, entro 18 mesi dall'entrata in vigoredel presente decreto, dovranno effettuare, davanti alla commissionedi esame, la prova pratica di cui all'art. 3 del presente decreto.Art. 7.Norme abrogate1. Il decreto ministeriale 7 aprile 1998 e' abrogato.Roma, 28 gennaio 2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!