CONTRATTO SPIEGATO
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Art. 10 – Conto non movimentato<br />
1) Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un<br />
saldo creditore non superiore a euro 258,23 (euro duecentocinquantotto/23),<br />
la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di<br />
gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, fatta salva<br />
l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti.<br />
2) Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché<br />
compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi,<br />
né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio,<br />
l’accredito di interessi ed il recupero delle spese) ovvero in forza di<br />
prescrizioni di legge o amministrative.<br />
Art. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà<br />
di utilizzo disgiunto<br />
1) Quando il conto è intestato a più persone le<br />
medesime, salvo contraria pattuizione scritta, sono<br />
facoltizzate a compiere separatamente tutte le<br />
operazioni, con piena liberazione della Banca anche<br />
nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di<br />
disposizione separata sul conto può essere modificata<br />
o revocata solo su conformi istruzioni impartite per<br />
iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.<br />
L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata<br />
su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà<br />
avvertirne tempestivamente gli altri.<br />
2) I Cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti<br />
della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a<br />
creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un<br />
solo cointestatario, e, in particolare, per le obbligazioni<br />
derivanti da concessioni di fido.<br />
3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire<br />
di uno dei cointestatari del conto con facoltà di utilizzo<br />
disgiunto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto<br />
di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo<br />
conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però<br />
tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale<br />
rappresentante dell' incapace.<br />
4) Nei casi di cui al precedente comma la Banca deve<br />
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli<br />
eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace,<br />
quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione<br />
anche solo con lettera raccomandata indirizzata allo<br />
sportello presso il quale risulta acceso il conto.<br />
L’opposizione diviene efficace nel termine massimo di<br />
sette giorni lavorativi dal suo ricevimento da parte di detto<br />
sportello; l’opponente è tenuto a dare comunicazione<br />
dell’opposizione ai cointestatari.<br />
5) Per tutta la restante disciplina in tema di rapporti<br />
cointestati, con facoltà di utilizzo sia disgiunto che<br />
congiunto, si rinvia alle altre disposizioni di cui al presente<br />
contratto.<br />
Art. 12– Effetti del recesso e della<br />
compensazione sull’esecuzione degli ordini e<br />
sul pagamento degli assegni<br />
La previsione è a tutela del correntista,<br />
per evitare che – vista l’esiguità del saldo<br />
creditore – l’applicazione delle condizioni<br />
economiche pattuite determini una<br />
progressiva erosione del saldo stesso.<br />
Comma 1<br />
Se il rapporto con la banca è cointestato, si prevede che<br />
(come solitamente avviene) i cointestatari, salvo diversa<br />
disposizione, possano compiere le operazioni<br />
separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti.<br />
E' sempre possibile passare da questa "disposizione<br />
separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa,<br />
purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta<br />
alla banca. Solo l'estinzione del rapporto (come<br />
contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da<br />
un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare<br />
subito gli altri.<br />
Comma 2<br />
OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o<br />
“solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire<br />
una medesima prestazione. In forza del vincolo di<br />
solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere<br />
l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei<br />
debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o<br />
coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri<br />
condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono<br />
essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di<br />
loro spettanza.<br />
Comma 3<br />
Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre<br />
del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti<br />
insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei<br />
cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di<br />
disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari,<br />
il legale rappresentante dell’incapace.<br />
Comma 4<br />
Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o<br />
per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto<br />
si può opporre alla facoltà di disposizione separata del<br />
rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che<br />
ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi<br />
gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.<br />
Il contratto prevede un termine di sette giorni lavorativi per<br />
l’efficacia dl tale opposizione e l’impegno di chi si oppone di<br />
avvertire gli altri cointestatari<br />
Comma 1<br />
Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa<br />
comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli