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CONTRATTO SPIEGATO

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Art. 10 – Conto non movimentato<br />

1) Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un<br />

saldo creditore non superiore a euro 258,23 (euro duecentocinquantotto/23),<br />

la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di<br />

gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, fatta salva<br />

l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti.<br />

2) Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché<br />

compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi,<br />

né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio,<br />

l’accredito di interessi ed il recupero delle spese) ovvero in forza di<br />

prescrizioni di legge o amministrative.<br />

Art. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà<br />

di utilizzo disgiunto<br />

1) Quando il conto è intestato a più persone le<br />

medesime, salvo contraria pattuizione scritta, sono<br />

facoltizzate a compiere separatamente tutte le<br />

operazioni, con piena liberazione della Banca anche<br />

nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di<br />

disposizione separata sul conto può essere modificata<br />

o revocata solo su conformi istruzioni impartite per<br />

iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.<br />

L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata<br />

su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà<br />

avvertirne tempestivamente gli altri.<br />

2) I Cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti<br />

della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a<br />

creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un<br />

solo cointestatario, e, in particolare, per le obbligazioni<br />

derivanti da concessioni di fido.<br />

3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire<br />

di uno dei cointestatari del conto con facoltà di utilizzo<br />

disgiunto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto<br />

di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo<br />

conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però<br />

tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale<br />

rappresentante dell' incapace.<br />

4) Nei casi di cui al precedente comma la Banca deve<br />

pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli<br />

eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace,<br />

quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione<br />

anche solo con lettera raccomandata indirizzata allo<br />

sportello presso il quale risulta acceso il conto.<br />

L’opposizione diviene efficace nel termine massimo di<br />

sette giorni lavorativi dal suo ricevimento da parte di detto<br />

sportello; l’opponente è tenuto a dare comunicazione<br />

dell’opposizione ai cointestatari.<br />

5) Per tutta la restante disciplina in tema di rapporti<br />

cointestati, con facoltà di utilizzo sia disgiunto che<br />

congiunto, si rinvia alle altre disposizioni di cui al presente<br />

contratto.<br />

Art. 12– Effetti del recesso e della<br />

compensazione sull’esecuzione degli ordini e<br />

sul pagamento degli assegni<br />

La previsione è a tutela del correntista,<br />

per evitare che – vista l’esiguità del saldo<br />

creditore – l’applicazione delle condizioni<br />

economiche pattuite determini una<br />

progressiva erosione del saldo stesso.<br />

Comma 1<br />

Se il rapporto con la banca è cointestato, si prevede che<br />

(come solitamente avviene) i cointestatari, salvo diversa<br />

disposizione, possano compiere le operazioni<br />

separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti.<br />

E' sempre possibile passare da questa "disposizione<br />

separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa,<br />

purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta<br />

alla banca. Solo l'estinzione del rapporto (come<br />

contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da<br />

un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare<br />

subito gli altri.<br />

Comma 2<br />

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o<br />

“solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire<br />

una medesima prestazione. In forza del vincolo di<br />

solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere<br />

l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei<br />

debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o<br />

coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri<br />

condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono<br />

essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di<br />

loro spettanza.<br />

Comma 3<br />

Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre<br />

del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti<br />

insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei<br />

cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di<br />

disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari,<br />

il legale rappresentante dell’incapace.<br />

Comma 4<br />

Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o<br />

per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto<br />

si può opporre alla facoltà di disposizione separata del<br />

rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che<br />

ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi<br />

gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.<br />

Il contratto prevede un termine di sette giorni lavorativi per<br />

l’efficacia dl tale opposizione e l’impegno di chi si oppone di<br />

avvertire gli altri cointestatari<br />

Comma 1<br />

Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa<br />

comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli

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