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CONTRATTO SPIEGATO

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Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione<br />

di titoli o ricevute<br />

9) Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia<br />

subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon<br />

fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli<br />

similari, nonché di effetti ricevute bancarie o documenti<br />

similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed<br />

eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo<br />

giudizio non risultassero regolari o che non fossero di suo<br />

gradimento.<br />

Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al<br />

cliente.<br />

10) Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di<br />

credito utilizzabile per sconto di effetti commerciali e/o<br />

per l’accredito in conto salvo buon fine, ai sensi e per<br />

gli effetti di cui ai precedenti commi. 4 e 5, ed ancorché i<br />

titoli ed i documenti presentati non siano ancora scaduti<br />

o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di<br />

richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare<br />

utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e<br />

documenti.<br />

Qualora tali titoli e documenti, successivamente al<br />

recesso da parte della Banca , risultassero pagati, le<br />

relative somme sono portate a decurtazione dell’importo<br />

dal Correntista dovuto ovvero sono tenute a<br />

disposizione del medesimo, previo benestare degli<br />

eventuali garanti nel caso che questi ultimi siano<br />

intervenuti a saldare il debito come sopra risultante.<br />

Nello sconto di effetti e di titoli, qualunque ne sia la<br />

natura, gli interessi vengono corrisposti<br />

anticipatamente ed al Correntista viene accreditato il<br />

netto ricavo dell'operazione. In caso di mancato o<br />

ritardato pagamento di ogni singolo titolo od effetto,<br />

qualora non sia possibile per qualsiasi ragione<br />

l'addebito in conto, gli interessi convenzionali dovuti<br />

alla Banca dalla data di scadenza del titolo insoluto,<br />

maturano sull'importo facciale dello stesso.<br />

11) Il Correntista si riconosce debitore nei confronti della<br />

Banca anche di tutte le spese legali eventualmente<br />

sostenute per il recupero del suo credito.<br />

NORME DI LEGGE<br />

(1) si veda il commento all’art. 6<br />

Art. 8 (1) – Chiusura periodica del conto<br />

– regolamento degli interessi<br />

commissioni e spese – recesso dal<br />

contratto di conto corrente – solidarietà<br />

obbligazioni<br />

1) Gli interessi sono riconosciuti al<br />

Correntista o dallo stesso corrisposti alla<br />

Banca nella misura pattuita ed indicata nel<br />

prospetto allegato, nel quale sono altresì<br />

riportate tutte le altre condizioni economiche<br />

applicate al rapporto.<br />

2) I rapporti di dare ed avere relativi al conto<br />

corrente, sia esso debitore o creditore,<br />

vengono regolati, con identica periodicità<br />

trimestrale (e cioè fine marzo, giugno,<br />

settembre e dicembre di ogni anno),<br />

Comma 2<br />

La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di<br />

"addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto.<br />

Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della<br />

chiusura periodica la banca effettua il calcolo degli interessi, delle<br />

commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il<br />

saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità.<br />

Comma 3<br />

Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma<br />

che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi<br />

nella misura concordata nel contratto (attraverso il rimando ai moduli<br />

allegati resta invariata e su di essa), su questi interessi cessa il<br />

meccanismo di capitalizzazione periodica, fatta salva la previsione di<br />

legge (art. 1283 codice civile)

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