LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI qualora l’iniziativa fosse stata agevolata nel 4° bando, la modifica in corso d’opera da una regione all’altra sarebbe stata causa di revoca delle agevolazioni, così come chiarito dal Comitato nella riunione del 6.2.97 in risposta ad un quesito San Paolo (n. 9.1.89 della raccolta). 5.31 D. (B. di Sicilia) (9.1.164) Progetti ripresentati dal 4° e 7° bando - Il punto 11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 fa carico ai titolari dei progetti ripresentati di manifestare il proprio interesse all’inserimento nel nuovo bando tramite l’allegato 34 della Circolare avendo cura di aggiornare soltanto gli elementi utili per il calcolo del parametro ambientale e quello del capitale proprio. Il programma viene considerato, si legge ancora nel punto 11 della circolare, nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria. Ora, in fase di istruttoria sorgono alcuni dubbi relativamente a: Caso 1): come comportarsi in presenza di spese che nel bando precedente erano considerate ammissibili (vedi automezzi per il trasporto condizionato, immobile di proprietà di un parente o affine entro il 3° grado ecc..) mentre con la normativa in vigore dall’ottavo bando non lo sono più? Bisogna portare in diminuzione dall’investimento ammissibile le suddette spese o considerarle ancora agevolabili? Questa Banca concessionaria ritiene valida la prima ipotesi; Caso 2): le Banche concessionarie devono provvedere alla verifica della documentazione di cui all’allegato 11 della circolare 900315, in particolare per ciò che attiene alla disponibilità dell’immobile e la destinazione d’uso? Si tenga presente che il SW istruttoria presenta un errore bloccante laddove tali documenti non sono presenti (al fine dell’inserimento in graduatoria dei progetti in argomento non era richiesto alcun documento attestante quanto sopra). Questa Banca concessionaria ritiene che tali documenti siano necessari per il buon esito dell’istruttoria, così come l’aggiornamento dei dati di bilancio e del business plan descrittivo nei punti soggetti a variazione dovuti al trascorrere del tempo (analisi di mercato, concorrenza, situazioni patrimoniali dei soci, vigenza, compagine sociale ecc..). Tali modifiche all’investimento e/o ai dati sopradetti possono essere apportate soltanto previa acquisizione di tutta la documentazione prevista dall’allegato 11 e non soltanto dall’allegato 34. Se invece si dovranno aggiornare soltanto i dati relativi ai due parametri riportati nel citato allegato 34 non si ritiene di dover effettuare alcuna verifica documentale e/o tecnica, ma eventualmente soltanto una rielaborazione del piano finanziario. (32 – 20/02/01) (ripresentazione, spese ammissibili) R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 11.1, chiarisce che le domande rispondenti alle condizioni ivi riportate possono concorrere alla formazione della sola graduatoria del 2000 e che i relativi programmi devono rispondere alle nuove disposizioni introdotte dalla circolare medesima. A riprova dell’obbligatorietà di tale rispondenza, giova evidenziare che l’ultimo periodo del citato punto 11.1 della circolare esplicita che a tali domande non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pagamento in contanti dei titoli di spesa ed alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore a un milione di lire, con ciò ribadendo, indirettamente, pertanto, che si applicano, invece, tutte le altre disposizioni. Tra queste ultime, ad esempio, rientrano quelle richiamate nel quesito e che riguardano i criteri di ammissibilità delle singole voci di spesa (ad esempio i mezzi di trasporto) o la disponibilità e la corretta destinazione d’uso dell’immobile del programma. In relazione a tali ultime condizioni, tuttavia, in considerazione della mancanza di un esplicito richiamo, nel punto 11.1 della circolare, alla documentazione elencata nell’allegato n. 11 della circolare stessa, mancanza che non è escluso abbia potuto ingenerare equivoci in alcune imprese in merito alla obbligatorietà della presentazione della stessa in forma completa entro il termine finale di presentazione delle domande, si ritiene possibile che la banca, considerata l’eccezionalità del caso, possa chiedere l’integrazione anche in data successiva, fermo restando, tuttavia, che le condizioni dovevano comunque sussistere alla 5.12

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI data prevista dalla normativa. Per quanto concerne gli aggiornamenti istruttori richiamati dalla banca – fermi restando, naturalmente, per quanto detto, quelli connessi alla verifica della sussistenza delle nuove condizioni di ammissibilità delle domande – si ritiene, viceversa, che gli stessi possano non essere condotti, a condizione tuttavia che non siano strettamente indispensabili per consentire la conferma degli esiti istruttori positivi espressi in occasione del 4° o del 7° bando. 5.32 - D. (Mediocredito Toscano) Si prospetta il caso di un’impresa turistica che ha presentato una domanda di agevolazioni a valere sul 6° bando istruita positivamente ma non agevolata per carenza fondi e che ha avanzato la richiesta di inserimento nella pertinente graduatoria relativa al bando del 2000 (9° bando) attraverso la presentazione del relativo allegato n° 30 unitamente al versamento della cauzione prevista. Il punteggio regionale attribuito al progetto in occasione della precedente graduatoria con riferimento all’attività esercitata è risultato il minore tra quelli attribuibili, secondo la regione di competenza, alle singole attività (albergo e sala convegni, quest’ultima come ulteriore attività ammissibile) qualora separatamente considerate. Nel corso della realizzazione del programma, tuttavia, l’impresa ha parzialmente modificato le proprie strategie decidendo, fra l’altro, di non realizzare la sala convegni; conseguentemente l’investimento si concretizzerebbe esclusivamente nella realizzazione di un albergo, cui è attribuibile un punteggio regionale più alto rispetto a quello attribuito in sede di predisposizione della graduatoria di cui al 6° bando. Poiché, secondo il disposto dell’art. 11 della circolare n°900516 del 13.12.2000, il programma di spesa deve essere considerato nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria, non sembrerebbe possibile tenere conto della modifica al programma precedentemente descritta con la conseguente attribuzione, anche a valere sulla prossima graduatoria, di un punteggio regionale ridotto, non più in linea con il programma che viene effettivamente realizzato dall’impresa. Si potrebbe del resto porre anche il caso opposto per il quale una società, che ha avanzato richiesta di agevolazioni sul 6° bando a fronte della prevista realizzazione della sola struttura ricettiva, ha poi realizzato anche un centro congressuale, attività rientrante tra quelle classificate dalla regione come ulteriore attività ammissibile, alla quale è attribuibile un punteggio ridotto rispetto a quello assegnato a suo tempo in sede istruttoria e che dovremmo riconfermare in sede di nuova relazione istruttoria sul prossimo bando utile, non potendo tener conto delle modifiche intervenute nel frattempo alla realizzazione del programma. Si chiede conferma in tal senso. (34 – 02/10/01) (ripresentazione, programma, variazione) TUR R. Non vi sono dubbi circa la possibilità di ammettere, ai sensi del punto 11 della circolare n. 900516/2000, solo le domande per le quali non sono intervenute variazioni del programma, come quella richiamata nel quesito. 5.33 - D. (Prominvestment) (3.18) Un’ impresa non agevolata a valere sul 17º Bando Industria per carenza di fondi, ha riformulato la relativa istanza di agevolazione nell’ambito del 31º Bando. Tale ditta, ai fini dimensionali, risultava originariamente classificata quale “impresa di media dimensione”. Si chiede, nel caso prospettato di “domanda riformulata”, se ai fini della determinazione della dimensione aziendale, da rilevarsi con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originaria, si debbano utilizzare i criteri stabiliti con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria in materia o, di converso, si possano utilizzare i criteri vigenti alla data di presentazione dell’originaria domanda, ovvero quanto stabilito nei D.M. del 18 settembre e 27 ottobre 1997. 5.13

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

data prevista dalla normativa. Per quanto concerne gli aggiornamenti istruttori richiamati<br />

dalla banca – fermi restando, naturalmente, per quanto detto, quelli connessi alla verifica<br />

della sussistenza delle nuove condizioni di ammissibilità delle domande – si ritiene,<br />

viceversa, che gli stessi possano non essere condotti, a condizione tuttavia che non siano<br />

strettamente indispensabili per consentire la conferma degli esiti istruttori positivi espressi in<br />

occasione del 4° o del 7° bando.<br />

5.32 - D. (Mediocredito Toscano) Si prospetta il caso di un’impresa turistica che ha presentato una<br />

domanda di agevolazioni a valere sul 6° bando istruita positivamente ma non agevolata per<br />

carenza fondi e che ha avanzato la richiesta di inserimento nella pertinente graduatoria<br />

relativa al bando del 2000 (9° bando) attraverso la presentazione del relativo allegato n° 30<br />

unitamente al versamento della cauzione prevista. Il punteggio regionale attribuito al progetto<br />

in occasione della precedente graduatoria con riferimento all’attività esercitata è risultato il<br />

minore tra quelli attribuibili, secondo la regione di competenza, alle singole attività (albergo e<br />

sala convegni, quest’ultima come ulteriore attività ammissibile) qualora separatamente<br />

considerate. Nel corso della realizzazione del programma, tuttavia, l’impresa ha parzialmente<br />

modificato le proprie strategie decidendo, fra l’altro, di non realizzare la sala convegni;<br />

conseguentemente l’investimento si concretizzerebbe esclusivamente nella realizzazione di un<br />

albergo, cui è attribuibile un punteggio regionale più alto rispetto a quello attribuito in sede di<br />

predisposizione della graduatoria di cui al 6° bando. Poiché, secondo il disposto dell’art. 11<br />

della circolare n°900516 del 13.12.2000, il programma di spesa deve essere considerato nella<br />

medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria, non<br />

sembrerebbe possibile tenere conto della modifica al programma precedentemente descritta<br />

con la conseguente attribuzione, anche a valere sulla prossima graduatoria, di un punteggio<br />

regionale ridotto, non più in linea con il programma che viene effettivamente realizzato<br />

dall’impresa. Si potrebbe del resto porre anche il caso opposto per il quale una società, che ha<br />

avanzato richiesta di agevolazioni sul 6° bando a fronte della prevista realizzazione della sola<br />

struttura ricettiva, ha poi realizzato anche un centro congressuale, attività rientrante tra quelle<br />

classificate dalla regione come ulteriore attività ammissibile, alla quale è attribuibile un<br />

punteggio ridotto rispetto a quello assegnato a suo tempo in sede istruttoria e che dovremmo<br />

riconfermare in sede di nuova relazione istruttoria sul prossimo bando utile, non potendo<br />

tener conto delle modifiche intervenute nel frattempo alla realizzazione del programma. Si<br />

chiede conferma in tal senso. (34 – 02/10/01) (ripresentazione, programma, variazione)<br />

TUR<br />

R. Non vi sono dubbi circa la possibilità di ammettere, ai sensi del punto 11 della circolare n.<br />

900516/2000, solo le domande per le quali non sono intervenute variazioni del programma,<br />

come quella richiamata nel quesito.<br />

5.33 - D. (Prominvestment) (3.18) Un’ impresa non agevolata a valere sul 17º Bando Industria per<br />

carenza di fondi, ha riformulato la relativa istanza di agevolazione nell’ambito del 31º Bando.<br />

Tale ditta, ai fini dimensionali, risultava originariamente classificata quale “impresa di media<br />

dimensione”. Si chiede, nel caso prospettato di “domanda riformulata”, se ai fini della<br />

determinazione della dimensione aziendale, da rilevarsi con riferimento alla data di<br />

presentazione del Modulo di domanda originaria, si debbano utilizzare i criteri stabiliti con il<br />

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n.<br />

238 del 12 ottobre 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media<br />

impresa alla disciplina comunitaria in materia o, di converso, si possano utilizzare i criteri<br />

vigenti alla data di presentazione dell’originaria domanda, ovvero quanto stabilito nei D.M.<br />

del 18 settembre e 27 ottobre 1997.<br />

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