LEGGE 488/92

LEGGE 488/92 LEGGE 488/92

unicreditbanca
from unicreditbanca More from this publisher
16.08.2012 Views

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI gennaio 1994. In tal caso, l’impresa avrebbe un arco temporale compreso tra il 01/01/1994 ed il 03/05/2000 per realizzare il programma di investimento e per apportare i mezzi propri a copertura del programma medesimo. (19 – 17/12/97) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili) R. Nel caso di domande ripresentate, viene fatta salva, ai fini dell’ammissibilità delle spese, quella originaria; ciò vale sia in relazione al termine di decorrenza che a quello finale. Nel caso prospettato, quindi, la decorrenza resta fissata dal 1° gennaio 1994 così come resta fissato al quarantottesimo mese successivo alla domanda originaria il termine per l’ultimazione. 5.26 - D. (Imi - S.Paolo) (3.13) Una società di media dimensione in obiettivo 5b senza deroga, ha presentato domanda sul 3° bando e non è stata agevolata per insufficienza di fondi. E’ sua intenzione riformulare la domanda senonché, nel frattempo, è cambiata la sua dimensione che è divenuta grande e pertanto non agevolabile nel suddetto obiettivo. Tuttavia occorre tener presente che il cambio di dimensione, dovuto agli occupati, si è verificato in conseguenza della realizzazione, in corso, del programma di investimenti oggetto della domanda, regolarmente approvato da questa banca. Si vorrebbe quindi sapere se si può assumere quale dimensione quella della prima domanda o se tassativamente si deve assumere quella vigente al momento della riformulazione (Circolare 5.6); in tale caso si dovrebbe respingere la domanda. Una reiezione della domanda tuttavia lascia perplessi anche alla luce di due altre considerazioni: la prima è che se la domanda fosse reiterata in via automatica il problema non si porrebbe, la seconda è che molte aziende, grazie al progetto agevolato, cambiano dimensione in corso d’opera, ma non per questo gli viene ridotta o revocata l’agevolazione. (24 – 16/04/99) (ripresentazione, dimensione) R. La dimensione di un’impresa viene rilevata con riferimento alla domanda di agevolazione e, nel caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6, comma 8 del regolamento, con riferimento a quest’ultima, in quanto la prima viene richiamata solo ai fini della retroattività delle spese. 5.27 - D. (B. Napoli) Nel caso di riformulazione della domanda ai sensi dell’art. 6, comma 8 del regolamento, è dalla data relativa a quest’ultima che vanno calcolati i ventiquattro mesi entro i quali ultimare l’iniziativa per poter usufruire di due quote di contributo, oppure la data da considerare è quella della presentazione della domanda iniziale? (25 – 11/05/99) (ripresentazione, ultimazione, termini) R. La data da prendere in considerazione a tal fine è quella della domanda ripresentata, in quanto la normativa richiama esplicitamente la validità di quella originaria solo ai fini della retroattività delle spese ammissibili. Nel caso, invece, di domanda inserita automaticamente nel bando immediatamente successivo, il termine decorre dalla data dell’unica domanda di agevolazioni presentata. Si coglie l’occasione per precisare che la deroga di cui al punto 10.2 della circolare n. 234363/97 relativa al capitale proprio, valida per le domande del 3° bando, si applica anche a quelle di tale bando non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie ed inserite automaticamente nel 4° bando, ma non anche a quelle riformulate nel primo bando utile successivo alla rinuncia all’inserimento automatico. 5.28 - D. (M. Trentino Alto Adige) (9.1.140) "Fattispecie: domanda riformulata. La domanda originaria sul 4° bando presenta un programma di spesa di ca. L./mld. 4,5, di cui ca. L./mil. 300 non ammissibili. La domanda riformulata presenta un programma di spesa di L./mil. 2.990 oltre a L./mil. 300 di spese non agevolabili. Problema: non è stato fornito il business plan numerico." Si ritiene che il programma, seppur ridotto, sia complessivamente di L./mil. 5.10

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI 3.290, di cui L./mil. 300 non agevolabili. Si rendeva pertanto necessaria anche la compilazione del business plan numerico. (27 – 14/09/99) (ripresentazione, business plan, limiti) R. Le domande di agevolazione per le quali è obbligatorio il business plan numerico sono quelle relative a programmi di importo superiore a 1 (attività di servizi o turistiche) o a 3 (attività estrattive o manifatturiere) miliardi di lire, indipendentemente dall’ammontare delle spese che vengono giudicate ammissibili ai fini agevolativi. Per il caso prospettato, pertanto, la domanda deve essere respinta, essendo carente di uno degli elementi ritenuti necessari ai fini della validità della stessa ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento. 5.29 - D. (Banco di Napoli) (9.1.157) (11.14) Una società ha presentato una domanda di agevolazioni a valere sul IV bando, recante una spesa ritenuta ammissibile in sede istruttoria di Lm. 7.122, relativa a beni da acquistare direttamente. La domanda non è stata agevolata per insufficienza di risorse finanziarie. Sinora la società ha realizzato il programma di investimenti per circa Lm. 5.200, di cui Lm. 1.952 con acquisto diretto di beni e Lm. 3.248 con acquisti in locazione finanziaria da società di leasing convenzionata con la Banca Concessionaria. La restante spesa oggetto del programma di investimenti, pari a circa Lm. 1.991, verrà realizzata con acquisto diretto di beni. Tanto premesso, si chiede di conoscere se la società in argomento può produrre, entro il 31 ottobre p.v., istanza di inserimento della originaria domanda presentata sul IV Bando, utilizzando con le opportune modifiche lo schema conforme all’allegato n. 34 della circolare 900315 del 14 luglio 2000. (30 – 11/10/00) (ripresentazione, programma, variazione) R. Si ritiene che la modifica delle modalità di acquisizione dei beni non costituisca, per il caso in questione, una modifica tale da pregiudicare la validità della domanda originaria. L’interesse dell’impresa all’inserimento della domanda nel bando in corso potrà quindi essere manifestata con le modalità previste dal punto 11.1 della circolare n. 900315/2000, allegando alla comunicazione di cui all’allegato n. 34 della circolare stessa, un prospetto riepilogativo contenente la suddivisione dei medesimi investimenti previsti nella domanda originaria in ordinari e in leasing. 5.30 - D. (Centrobanca) Un’azienda ha presentato nel 4° bando domanda di agevolazioni per un nuovo impianto produttivo da realizzarsi in località Venafro (IS), ex obiettivo 1. Il programma non è stato agevolato per insufficienza di risorse finanziarie. L’azienda ha comunque realizzato ed ultimato il programma di investimenti comprando i macchinari ma, per problemi legati all’affitto del capannone produttivo ha dovuto trasferire la propria unità produttiva a 30 km. di distanza in provincia di Caserta. L’azienda ritenendo che la precedente domanda non agevolata sul 4° bando dovesse essere agevolata nella regione Molise, così da non perdere il beneficio della retroattività degli investimenti (e quindi l’agevolazione sull’intero programma), non ha presentato domanda (ai sensi del punto 11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000) nei termini previsti per le aree dell’obiettivo 1, riservandosi di farlo nei termini previsti per le aree del centro-nord. Tuttavia, è possibile per questa azienda presentare domanda entro i termini previsti per il centro-nord, pur essendo stato il programma realizzato in Campania? (31 – 30/1/01) (ripresentazione, programmi, variazione) R. La domanda originaria in oggetto, presentata a valere sulla graduatoria della regione Molise del 4° bando, non può avvalersi delle disposizioni di cui al punto 11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 in quanto le stesse, per esplicita previsione comunitaria, possono applicarsi esclusivamente ai programmi che non abbiano modificato la configurazione già oggetto di istruttoria e che non siano stati interessati da alcuna modifica. La variazione dell’ubicazione in altra regione (dal Molise alla Campania) costituisce indubbiamente una variazione sostanziale che risulta incompatibile con le richiamate disposizioni. D’altra parte, 5.11

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

gennaio 1994. In tal caso, l’impresa avrebbe un arco temporale compreso tra il 01/01/1994 ed<br />

il 03/05/2000 per realizzare il programma di investimento e per apportare i mezzi propri a<br />

copertura del programma medesimo. (19 – 17/12/97) (ripresentazione, decorrenza spese<br />

ammissibili)<br />

R. Nel caso di domande ripresentate, viene fatta salva, ai fini dell’ammissibilità delle spese,<br />

quella originaria; ciò vale sia in relazione al termine di decorrenza che a quello finale. Nel<br />

caso prospettato, quindi, la decorrenza resta fissata dal 1° gennaio 1994 così come resta<br />

fissato al quarantottesimo mese successivo alla domanda originaria il termine per<br />

l’ultimazione.<br />

5.26 - D. (Imi - S.Paolo) (3.13) Una società di media dimensione in obiettivo 5b senza deroga, ha<br />

presentato domanda sul 3° bando e non è stata agevolata per insufficienza di fondi. E’ sua<br />

intenzione riformulare la domanda senonché, nel frattempo, è cambiata la sua dimensione che<br />

è divenuta grande e pertanto non agevolabile nel suddetto obiettivo. Tuttavia occorre tener<br />

presente che il cambio di dimensione, dovuto agli occupati, si è verificato in conseguenza<br />

della realizzazione, in corso, del programma di investimenti oggetto della domanda,<br />

regolarmente approvato da questa banca. Si vorrebbe quindi sapere se si può assumere quale<br />

dimensione quella della prima domanda o se tassativamente si deve assumere quella vigente<br />

al momento della riformulazione (Circolare 5.6); in tale caso si dovrebbe respingere la<br />

domanda. Una reiezione della domanda tuttavia lascia perplessi anche alla luce di due altre<br />

considerazioni: la prima è che se la domanda fosse reiterata in via automatica il problema non<br />

si porrebbe, la seconda è che molte aziende, grazie al progetto agevolato, cambiano<br />

dimensione in corso d’opera, ma non per questo gli viene ridotta o revocata l’agevolazione.<br />

(24 – 16/04/99) (ripresentazione, dimensione)<br />

R. La dimensione di un’impresa viene rilevata con riferimento alla domanda di agevolazione<br />

e, nel caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6, comma 8 del regolamento, con<br />

riferimento a quest’ultima, in quanto la prima viene richiamata solo ai fini della retroattività<br />

delle spese.<br />

5.27 - D. (B. Napoli) Nel caso di riformulazione della domanda ai sensi dell’art. 6, comma 8 del<br />

regolamento, è dalla data relativa a quest’ultima che vanno calcolati i ventiquattro mesi entro<br />

i quali ultimare l’iniziativa per poter usufruire di due quote di contributo, oppure la data da<br />

considerare è quella della presentazione della domanda iniziale? (25 – 11/05/99)<br />

(ripresentazione, ultimazione, termini)<br />

R. La data da prendere in considerazione a tal fine è quella della domanda ripresentata, in<br />

quanto la normativa richiama esplicitamente la validità di quella originaria solo ai fini della<br />

retroattività delle spese ammissibili. Nel caso, invece, di domanda inserita automaticamente<br />

nel bando immediatamente successivo, il termine decorre dalla data dell’unica domanda di<br />

agevolazioni presentata. Si coglie l’occasione per precisare che la deroga di cui al punto<br />

10.2 della circolare n. 234363/97 relativa al capitale proprio, valida per le domande del 3°<br />

bando, si applica anche a quelle di tale bando non agevolate per insufficienza delle risorse<br />

finanziarie ed inserite automaticamente nel 4° bando, ma non anche a quelle riformulate nel<br />

primo bando utile successivo alla rinuncia all’inserimento automatico.<br />

5.28 - D. (M. Trentino Alto Adige) (9.1.140) "Fattispecie: domanda riformulata. La domanda<br />

originaria sul 4° bando presenta un programma di spesa di ca. L./mld. 4,5, di cui ca. L./mil.<br />

300 non ammissibili. La domanda riformulata presenta un programma di spesa di L./mil.<br />

2.990 oltre a L./mil. 300 di spese non agevolabili. Problema: non è stato fornito il business<br />

plan numerico." Si ritiene che il programma, seppur ridotto, sia complessivamente di L./mil.<br />

5.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!