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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2) Nel caso in cui, confermata la possibilità di fruizione del contributo ai sensi della legge <strong>488</strong><br />

(pur se per cifra ridotta), ai fini della liquidazione del primo terzo, dovremmo attenerci alla<br />

cifra del decreto provvisorio già emesso (salvo successivo conguaglio) o dovremmo attendere<br />

un Vostro ricalcolo e l'emissione di un nuovo decreto provvisorio?<br />

3) Uscendo dalla problematica specifica ed entrando in una più generale, per chi avesse fruito<br />

della Tremonti per gli investimenti 1994 e 1995, la dichiarazione di non cumulabilità ai fini<br />

agevolativi della legge <strong>488</strong> con altre forme agevolative non dovrebbe essere resa (vista la<br />

possibile cumulabilità sancita fino al 1995 di cui alla nota 37665 del 2.2.96)? (14 - 06/02/97)<br />

(cumulabilità, opzione a favore della legge Tremonti, indicatori)<br />

R. 1) Qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano<br />

estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca<br />

Concessionaria, occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale<br />

misura, imputabili alla realizzazione di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini<br />

del computo finale dell'indicatore n. 2 e del relativo scostamento rispetto al valore posto a<br />

base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti investimenti siano<br />

funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche gli<br />

occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la<br />

legge <strong>488</strong>. Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della<br />

disponibilità di capitale proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri<br />

eventuali investimenti agevolati con la legge <strong>488</strong>, si ritiene che il valore già calcolato possa<br />

essere mantenuto inalterato, ferma restando, naturalmente, la verifica del tetto di cui al<br />

terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95.<br />

2) In merito all'erogazione della prima quota del contributo, si richiama quanto specificato<br />

dall'ultimo capoverso del punto 7.3 della citata circolare n. 38522/95 ove per "quote<br />

residue" si intendono quelle ancora da erogare al momento in cui si rende necessario<br />

procedere al ricalcolo dell'agevolazione spettante, ivi compresa la prima.<br />

3) Dal momento che i benefici della Legge Tremonti per il 1994 ed il 1995 non sono da<br />

considerare "aiuti di stato", gli stessi non sono da ricomprendere tra le "agevolazioni di<br />

qualsiasi natura" oggetto della dichiarazione di cui all'allegato n. 10, punto A.4 della<br />

circolare n. 38522/95.<br />

4.11 - D. (M. Umbria) I finanziamenti assistiti dalla garanzia o copertura sul rischio di cambio, con<br />

fondi gestiti da finanziarie regionali possono far configurare un cumulo degli aiuti di stato?<br />

(21 – 11/03/98) (cumulabilità, finanziamenti gestiti da finanziarie regionali)<br />

R. Come già indicato nel quesito San Paolo (n.4.6 della raccolta) laddove si ravvisino gli<br />

estremi per configurare la copertura come aiuto di stato (garanzia o copertura rischio di<br />

cambio tramite utilizzo di specifici fondi pubblici) il beneficio non è cumulabile con le<br />

agevolazioni L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

4.12 - D. (M. Toscano) Un'impresa ammessa alle agevolazioni ha verificato che parte degli<br />

investimenti interessati dal progetto ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> hanno anche usufruito delle<br />

agevolazioni fiscali previste dall'art. 102 del D.P.R. n. 218 del 6/3/78 (esenzione ILOR su<br />

utili reinvestiti). Tale investimenti non sono peraltro relativi all'acquisto di immobili<br />

preesistenti.<br />

Si richiede conferma se la suddetta agevolazione fiscale debba essere considerata "aiuto di<br />

Stato". (24 – 16/04/99) (cumulabilità, DPR 218/78 -esenzione ILOR per utili reinvestiti-)<br />

R. Le agevolazioni fiscali richiamate costituiscono aiuto di Stato e, in quanto tali, non<br />

possono essere cumulate con quelle della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> relative ai medesimi beni.<br />

4.13 - D. (Assilea) “Cumulabilità Fondi Bei”. In un precedente quesito si è risposto negativamente<br />

alla possibilità di ammettere a contributo investimenti finanziari con fondi BEI con<br />

4.4

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