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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

imponibile ai fini I.V.A. e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi<br />

extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d’importazione” e, per quelli<br />

provenienti dall’Unione Europea, quello risultate dall’applicazione dal cambio vigente alla<br />

data di consegna del bene indicato espressamente sulla “fattura integrata” ai sensi del<br />

Decreto Legge n. 331/93, convertito dalla Legge 427/93; in alternativa potrà essere accettato<br />

il cambio vigente alla data di emissione della fattura (cambio di riferimento Bankitalia ex<br />

Lege 312/93), comunque utilizzato per la contabilizzazione della stessa.<br />

20.17 - D. (M. Friuli - Venezia Giulia) Gli allegati 10a e 10b sono dichiarazioni da allegare alla<br />

richiesta di erogazione per stato d’avanzamento si domanda: 1) in presenza del solo decreto<br />

di concessione provvisoria il programma si è completato per l’importo superiore a quello<br />

ammissibile; in tal caso ha senso indicare la percentuale atteso che questa numericamente<br />

sarebbe superiore al 100%? - 2) in presenza del decreto di concessione definitiva gli allegati<br />

di cui sopra possono essere sostituiti da una semplice dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio attestante la sola permanenza dei beni presso l’unità produttiva? (20 – 19/2/98)<br />

(relazione finale, erogazioni, documentazione)<br />

R. Per quanto concerne la percentuale, la stessa deve comunque essere indicata. Per quanto<br />

concerne gli allegati 10 a e 10 b, si concorda sul fatto che possano essere sostituiti dalle<br />

dichiarazioni già rese con la documentazione finale di spesa.<br />

20.18 - D. (M. Umbria) Un’impresa ha presentato una dichiarazione finale di spesa indicando<br />

quale data d’inizio e fine investimento il 31/12/1996. Nella verifica effettuata da questa banca<br />

è emerso che nel modulo di domanda presentato dalla ditta in data 27/12/1996 era stata<br />

indicata sia come data d’inizio che come fine investimento il 30.04.97. La ditta sostiene che<br />

l’errore deve essere considerato meramente materiale in quanto alla data di presentazione<br />

della domanda era materialmente impossibile stabilire la data precisa di fatturazione del bene,<br />

ma che quella indicata (30/04/1997) era la data ultima prevista per l’acquisto del bene che poi<br />

si è verificato il 31/12/1996. Si chiede se possa essere utilmente considerata la data del<br />

31.12.96.<br />

D. (M. Roma) Un’impresa ha presentato per la realizzazione dell’iniziativa due domande:<br />

una in leasing e una ordinaria. Entrambe le domande sono state agevolate e utilmente inserite<br />

nella graduatoria del primo bando. La data di avvio del programma indicata dalla ditta su<br />

entrambi i moduli è il 23/11/1995, sebbene gli investimenti in leasing risultino avviati in data<br />

15/11/1995 (la data indicata nel modulo è quella di avvio del programma ordinario). Ciò<br />

determinerebbe l’esclusione delle spese, sostenute prima del 23/11/1995, riferite<br />

all’acquisizione in leasing dell’immobile aziendale che rappresenta, naturalmente, una parte<br />

consistente del programma di investimenti già ammesso ad agevolazione. La ditta sostiene<br />

che l’errore deve essere considerato meramente materiale in quanto:<br />

• le fatture erano in possesso della società di leasing ed è stata presa a riferimento l’unica<br />

data conosciuta che intendeva, proprio con ciò indicare la data di inizio investimento e<br />

quindi esprimendo in tal modo la propria volontà di inserire il programma nel suo insieme;<br />

• in tutti gli elementi delle domande (mezzi propri, fabbisogni, ammontare dell’investimento<br />

agevolabile) si fa sempre riferimento al programma agevolato nel suo complesso.<br />

Per quanto sopra non sembra potersi applicare in questo caso la presunzione che la ditta abbia<br />

inteso rinunciare alle agevolazioni per gli investimenti sostenuti ante 23/11/1995. (21 –<br />

11/03/98) (relazione finale, programma, avvio)<br />

R. Si è dell’avviso che nei casi in cui sia riscontrabile da elementi inconfutabili il “mero<br />

errore” (come sembra in quelli prospettati) la Banca concessionaria, dietro presentazione di<br />

formale dichiarazione in atto notorio da parte dell’impresa, attestante che si è trattato,<br />

20.7

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