LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI 19.32 - D. (BNL) In merito alle innovazioni apportate dall’art. 15 della legge 135/97, si chiede di conoscere il parere di codesto Ministero circa possibili interpretazioni dell’ art. 2- quater. In particolare: 1) a fronte di una richiesta di erogazione della seconda trance di contributo formulata da impresa la cui certificazione prefettizia, già in nostro possesso, rechi una data di rilascio ricompresa entro gli ultimi diciotto mesi dalla data della predetta richiesta di erogazione. - è possibile procedere alla citata erogazione senza rinnovare la certificazione prefettizia in quanto disposto dall’art. 2 - quater? - è possibile estendere tale procedura, oltre che alle “ comunicazioni” prefettizie, anche alle informazioni “? 2) la validità temporale delle “Comunicazioni” Prefettizie antimafia, ora estese a sei mesi rispetto alla data del loro rilascio, è applicabile anche alle “Informazioni”? (19 – 17/12/97) (erogazioni, documentazione, antimafia) R. La normativa di applicazione della L.488/92, successiva al Decreto L.vo 490/94, non prevede di acquisire specifica certificazione antimafia in corrispondenza delle richieste di erogazione del contributo (vedasi anche risposta al quesito del San Paolo 19.11 nella seduta del Comitato n.14 del 06.02.97). L’art.15 del D.L.67/97 ha inteso snellire le procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia, e non quindi introdurre nuove prescrizioni rispetto a quelle già indicate nel D.L.vo 490/94. Si conferma pertanto quanto già precisato nel richiamato quesito del San Paolo. 19.33 - D. (B. Carige) Siamo di fronte ad un progetto approvato nella prima fase con decreto provvisorio del 20.12.96 relativo ad una nuova iniziativa il cui programma di spesa agevolato è afferente ad acquisto di immobile industriale per £. 1.890.000.000 ed opere di sistemazione dello stesso per £. 166.000.000. Nell’atto di compravendita stipulato il 19/09/97 sono state pattuite le seguenti modalità di pagamento: £. 900.000.000 al momento dell’atto; £. 990.000.000 in 30 rate mensili consecutive da £. 33.000.000 con decorrenza dal 30/09/97. Considerato che: - l’investimento terminerà presumibilmente nei primi mesi del 1998; - l’iniziativa ubicata è in zona obiettivo 2, e pertanto c’è l’obbligo da parte della richiedente di presentare la relazione finale di spesa entro e non oltre il 30/06/1998; - che a tale data per l’acquisto dell’immobile la ditta avrà pagato solamente £. 1.230.000.000; - che a garanzia della pattuita dilazione di pagamento è stata rilasciata dalla nostra banca fidejussione di £.660.000.000 a scalare in relazione alle scadenze previste. Chiediamo se può essere confermato nella sua interezza il contributo concesso in considerazione del fatto che il fornitore - anche se non completamente soddisfatto – risulta comunque sufficientemente garantito dalla nostra fidejussione. (19 – 17/12/97) (erogazioni, dilazioni di pagamento, garanzie) R. No. 19.34 - D. (Assilea) (17.25) In base a quanto stabilito all’art. 5 della convenzione tra banche concessionarie e istituti collaboratori (società di leasing), il trasferimento del contributo alle imprese avviene a condizione che sia anche acquisita la dichiarazione dell’impresa sul rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel decreto di concessione. In fase di richiesta molte imprese sollevano perplessità in merito al rilascio della suindicata dichiarazione in quanto non prevista dal regolamento, né dalla circolare né dal decreto di concessione. (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, dichiarazione rispetto obblighi) 19.15

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI R. Dato che già in fase di domanda l’imprenditore sottoscrive le dichiarazioni di impegno e che nel sottoscrivere l’appendice al contratto di leasing prende atto degli obblighi a cui è sottoposto, si ritiene che la domanda e l’appendice possano sostituire la suddetta dichiarazione. 19.35 - D.(M. Friuli - Venezia Giulia) Una società è stata ammessa alle agevolazioni della legge 488 con decreto di concessione provvisorio. Alla stessa sono state erogate una quota o due quote del contributo. La società nel frattempo può: a) essere incorporata per fusione in una società che non ha i requisiti di ammissibilità al contributo per esempio per dimensioni; b) essere ammessa ad una procedura concorsuale o entrare in amministrazione controllata o in liquidazione volontaria. A parte la sospensione della quota o delle quote ancora da versare, si domanda: i contributi già erogati devono essere recuperati? - quale deve essere il comportamento nei casi a) e b) ove fosse già stato emanato il decreto di concessione definitivo? (20 – 19/2/98) (erogazioni, beneficiari, variazione) R. Tenuto conto anche di quanto disposto dalla Circolare 247255 dell’8.5.97, in caso di subentro ad una impresa agevolata di altra impresa che non goda dei requisiti di ammissibilità, il contributo concesso alla prima può essere confermato solo per la parte commisurata all’effettivo periodo di utilizzo dei beni agevolati da parte dell’impresa incorporata e sempre che quest’ultima, fino all’atto dell’incorporazione, abbia ottemperato a tutti gli obblighi legati alla concessione. Nei casi di ammissione a procedure concorsuali di imprese beneficiarie, si ritiene opportuno che la Banca concessionaria provveda a sospendere le erogazioni del contributo dandone tempestiva informazione al Ministero per l’adozione degli opportuni provvedimenti. I comportamenti indicati devono essere adottati anche qualora risulti già emanato il decreto di concessione definitiva e fino a che non sia trascorso il prescritto quinquennio d’obbligo di mantenimento dei beni. 19.36 - D. (B. Napoli) Si chiede di poter conoscere se, ai fini della erogazione per stato di avanzamento, possano essere prese in considerazione fatture di acconto sul prezzo stabilito per l’acquisto di immobili industriali in presenza di un contratto preliminare di compravendita registrato e trascritto ai sensi dell’art. 3 della legge 28/2/97 n. 30, attesa la risposta al quesito Mediocredito Trentino 14 riunione del 6/2/97 (n 19.5 della raccolta generale). (20 – 19/2/98) (erogazioni, calcolo sal) R. La natura pubblicistica del contratto preliminare di compravendita non supera le obiezioni già formulate dal Comitato nella riunione del 6/2/97 in ordine all’efficacia, ai fini dell’erogazione del contributo, delle fatture di acconto per l’acquisto di immobili industriali emesse in assenza dell’atto di compravendita definitivo. 19.37 - D. (B. Carige) Successivamente all’emanazione del D.M. di concessione provvisoria delle agevolazioni è emerso che l’immobile per il quale l’impresa ha richiesto il contributo ha usufruito, nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda, di altre agevolazioni. In particolare si tratta di un leasing “Artigiancassa” concesso ad altra impresa la quale effettuò il riscatto, anticipatamente, nel 1994. Per quanto sopra l’impresa interessata ci richiede ora di verificare la possibilità di ottenere ugualmente l’erogazione del contributo previa restituzione dei contributi “Artigiancassa” da parte dell’azienda che allora conduceva in leasing l’immobile oggetto d’agevolazione. La scrivente nutre qualche perplessità circa il fatto che “Artigiancassa” accetti la restituzione di tali contributi su operazione peraltro riscatta nel 1994 19.16

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Dato che già in fase di domanda l’imprenditore sottoscrive le dichiarazioni di impegno e<br />

che nel sottoscrivere l’appendice al contratto di leasing prende atto degli obblighi a cui è<br />

sottoposto, si ritiene che la domanda e l’appendice possano sostituire la suddetta<br />

dichiarazione.<br />

19.35 - D.(M. Friuli - Venezia Giulia) Una società è stata ammessa alle agevolazioni della legge<br />

<strong>488</strong> con decreto di concessione provvisorio. Alla stessa sono state erogate una quota o due<br />

quote del contributo. La società nel frattempo può:<br />

a) essere incorporata per fusione in una società che non ha i requisiti di ammissibilità al<br />

contributo per esempio per dimensioni;<br />

b) essere ammessa ad una procedura concorsuale o entrare in amministrazione controllata o<br />

in liquidazione volontaria. A parte la sospensione della quota o delle quote ancora da<br />

versare, si domanda: i contributi già erogati devono essere recuperati? - quale deve essere il<br />

comportamento nei casi a) e b) ove fosse già stato emanato il decreto di concessione<br />

definitivo? (20 – 19/2/98) (erogazioni, beneficiari, variazione)<br />

R. Tenuto conto anche di quanto disposto dalla Circolare 247255 dell’8.5.97, in caso di<br />

subentro ad una impresa agevolata di altra impresa che non goda dei requisiti di<br />

ammissibilità, il contributo concesso alla prima può essere confermato solo per la parte<br />

commisurata all’effettivo periodo di utilizzo dei beni agevolati da parte dell’impresa<br />

incorporata e sempre che quest’ultima, fino all’atto dell’incorporazione, abbia ottemperato a<br />

tutti gli obblighi legati alla concessione.<br />

Nei casi di ammissione a procedure concorsuali di imprese beneficiarie, si ritiene opportuno<br />

che la Banca concessionaria provveda a sospendere le erogazioni del contributo dandone<br />

tempestiva informazione al Ministero per l’adozione degli opportuni provvedimenti.<br />

I comportamenti indicati devono essere adottati anche qualora risulti già emanato il decreto<br />

di concessione definitiva e fino a che non sia trascorso il prescritto quinquennio d’obbligo di<br />

mantenimento dei beni.<br />

19.36 - D. (B. Napoli) Si chiede di poter conoscere se, ai fini della erogazione per stato di<br />

avanzamento, possano essere prese in considerazione fatture di acconto sul prezzo stabilito<br />

per l’acquisto di immobili industriali in presenza di un contratto preliminare di<br />

compravendita registrato e trascritto ai sensi dell’art. 3 della legge 28/2/97 n. 30, attesa la<br />

risposta al quesito Mediocredito Trentino 14 riunione del 6/2/97 (n 19.5 della raccolta<br />

generale). (20 – 19/2/98) (erogazioni, calcolo sal)<br />

R. La natura pubblicistica del contratto preliminare di compravendita non supera le<br />

obiezioni già formulate dal Comitato nella riunione del 6/2/97 in ordine all’efficacia, ai fini<br />

dell’erogazione del contributo, delle fatture di acconto per l’acquisto di immobili industriali<br />

emesse in assenza dell’atto di compravendita definitivo.<br />

19.37 - D. (B. Carige) Successivamente all’emanazione del D.M. di concessione provvisoria delle<br />

agevolazioni è emerso che l’immobile per il quale l’impresa ha richiesto il contributo ha<br />

usufruito, nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda, di altre agevolazioni. In<br />

particolare si tratta di un leasing “Artigiancassa” concesso ad altra impresa la quale effettuò il<br />

riscatto, anticipatamente, nel 1994. Per quanto sopra l’impresa interessata ci richiede ora di<br />

verificare la possibilità di ottenere ugualmente l’erogazione del contributo previa restituzione<br />

dei contributi “Artigiancassa” da parte dell’azienda che allora conduceva in leasing<br />

l’immobile oggetto d’agevolazione. La scrivente nutre qualche perplessità circa il fatto che<br />

“Artigiancassa” accetti la restituzione di tali contributi su operazione peraltro riscatta nel<br />

1994<br />

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