16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2) l’eventuale inadempimento a tali disposizioni non risulta specificamente sanzionato dalla<br />

normativa sopra richiamata;<br />

si chiede se sia comunque possibile procedere all’erogazione della relativa quota di contributo<br />

anche nel caso in cui l’impresa produca in ritardo la documentazione in parola. (16 -<br />

22/04/97) (erogazioni, dichiarazione di ultimazione)<br />

R. L’eventuale lieve ritardo, da parte dell’impresa, nella trasmissione della dichiarazione<br />

concernente la data di ultimazione e di entrata in funzione non è sanzionato in quanto i<br />

termini previsti non sono perentori. Non si tratta, comunque, di motivo ostativo per<br />

l’erogazione.<br />

19.26 - D. (Assilea) Operazione con decreto di concessione provvisoria graduatoria 1996.<br />

Valore degli investimenti ammessi alle agevolazioni: 100 ML, di cui 40 ML da realizzare nel<br />

1997, 25 ML nel 1998 e 35 ML nel 1999. I contratti leasing relativi agli investimenti 1997<br />

sono già stati stipulati e le spese sostenute ad oggi sono di 35 ML.<br />

Si chiede conferma che, pur non avendo ancora stipulato i contratti di leasing relativi agli<br />

investimenti degli anni solari successivi (1998 e 1999), il cliente può richiedere ed ottenere<br />

l’erogazione della prima quota di contributo in quanto ha realizzato più del 33,33%<br />

dell’investimento complessivo previsto. (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, prima quota)<br />

R. Premesso che la richiesta di erogazione deve essere avanzata dall’istituto collaboratore e<br />

non dall’impresa, si ricorda, come già chiarito nella seduta del 6 febbraio 1997, che<br />

l’erogazione della prima quota dalla banca concessionaria alla società di leasing avviene<br />

allorché quest’ultima abbia sostenuto spese pari almeno ad 1/3 dell’intero investimento<br />

ammissibile ed abbia corrispondentemente stipulato uno o più contratti di leasing, ancorché<br />

ve ne siano altri ancora da stipulare. Nelle ipotesi avanzate, quindi, essendo stata sostenuta<br />

una spesa pari al 35% del totale ed essendo stati stipulati i relativi contratti, la prima<br />

erogazione potrà aver luogo.<br />

Per quanto concerne il trasferimento del contributo dalla società di leasing all’impresa, esso<br />

avviene per rate semestrali posticipate con riferimento ai contratti entrati in decorrenza,<br />

indipendentemente dal fatto che ve ne siano o meno altri ancora da stipulare, attribuendo<br />

l’intera quota di contributo erogata ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo,<br />

nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Nel caso in esame, quindi, il<br />

trasferimento della prima quota all’impresa potrà avvenire fino all’ammontare del contributo<br />

relativo ai beni consegnati, pur in presenza di ulteriori contratti ancora da stipulare.<br />

19.27 - D. (B. Mediocredito) Quali sono le responsabilità dell’istituto collaboratore (società di<br />

leasing) in merito al mantenimento dei beni, da parte dell’impresa beneficiaria, per il periodo<br />

richiesto dalla normativa considerando anche il fatto che tale periodo potrebbe essere<br />

superiore ai termini del contratto di leasing? (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, vincolo<br />

quinquennale)<br />

R. Nel caso in cui l’impresa venga meno agli obblighi di mantenimento quinquennale, di cui<br />

all’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, dei beni in leasing agevolati, l’istituto<br />

collaboratore ha l’obbligo di sospendere i trasferimenti del contributo e di informarne<br />

tempestivamente la banca concessionaria (ai sensi dell’art. 5 della convenzione tra le banche<br />

concessionarie e gli istituti collaboratori) al fine di non incorrere nelle previste sanzioni.<br />

19.28 - (B. Mediocredito) Relativamente alla documentazione da inviare alla banca concessionaria<br />

insieme alla richiesta di prima erogazione del contributo concesso, anche per le domande<br />

ripresentate sul secondo bando ai sensi dell’art. 6, comma 8, del regolamento vale quanto<br />

19.12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!