LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI Esito di Delibera della società di leasing prevista fra gli allegati della Convenzione stipulata ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005. Si richiede conferma circa la correttezza di tale ipotesi. (44 – 13 e 20/11/2006) (leasing, documentazione, comunicazione esito delibera) R. Per le domande che non sono riformulate o ripresentate ai sensi del punto 5.5 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, in relazione alle quali sia stato prodotto entro il termine ultimo di presentazione delle domande il contratto di leasing e non la comunicazione di esito di delibera della società di leasing, tenuto conto che il suddetto contratto non può che essere stato stipulato sulla base di una preesistente delibera di leasing, si ritiene che si possa ammettere all’istruttoria la domanda, provvedendo a richiedere ad integrazione del contratto di leasing la prevista comunicazione di esito di delibera della società di leasing. 17.38 - D. (MPS) (9.1.202) La vigente circolare (punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea, come modificato dalla circolare 1° agosto 2006, n. 7942) sottopone ad accertamento istruttorio la validità temporale delle delibere, al fine di verificare che tale validità sia “compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento”. In assenza di detta compatibilità, la banca concessionaria dovrà richiedere all’impresa una nuova delibera, da acquisire entro e non oltre 15 giorni prima del termine ultimo per l’invio al Ministero delle risultanze istruttorie. Nel caso del programma da realizzarsi tramite leasing, il punto 6.8 della circolare dispone peraltro che “il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, è stipulato (…) in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni”. Pertanto, nel caso di investimenti in leasing - con le sole eccezioni dei programmi per i quali tutti i beni siano già stati consegnati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria - i tempi per la stipula decorrono dalle epoche di consegna dei singoli beni, che possono essere molteplici e comunque evidentemente non conoscibili all’epoca dell’istruttoria della domanda di agevolazioni. In tali casi, si riterrebbe pertanto che – nel caso del leasing - non debba essere richiesta una nuova delibera per l’adeguamento della durata di validità e che quindi la prescrizione di adeguamento della validità delle delibere (di cui al citato punto punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea) debba ritenersi applicabile alle sole delibere di finanziamento bancario.Si richiede conferma in tal senso. (44 – 13 e 20/11/2006) (leasing, documentazione, validità temporale della delibera) R. Tenuto conto di quanto indicato al punto 6.8 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 relativamente alla stipula del contratto di finanziamento agevolato per i programmi da realizzare mediante leasing, si ritiene opportuno che la delibera della società di leasing assicuri una validità almeno fino alla data presumibile di ricevimento del decreto di concessione provvisoria. 17.15

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI 18. QUESITI VARI 18.1 - (Direttiva) - Documentazione finale di spesa. Per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, i sei mesi per la trasmissione, alla banca concessionaria, della documentazione comprovante l'effettuazione delle spese dell'iniziativa agevolata decorrono dalla suddetta data. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (vari, documentazione finale di spesa, termini) 18.2 - (Direttiva) (10.14) - Sabatini non agevolata. Nel caso di beni acquisiti con un'operazione "Sabatini" non agevolata, il titolo di spesa da prendere in considerazione a tutti gli effetti è quello del fornitore. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (vari, Sabatini non agevolata, titolo di spesa) 18.3 - D. (Direttiva) Se la domanda viene accolta parzialmente per insufficienza dei fondi dell'anno e l'azienda accetta tale erogazione parziale, può essere ripresa in considerazione l'anno successivo per la differenza non percepita? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, erogazione parziale, accettazione) R. No, in questo caso vengono proposte all'impresa le disponibilità residue che, di fatto, comportano la riduzione della misura delle agevolazioni concesse. L'impresa può accettare la proposta o rifiutarla, rinunciando, così alle agevolazioni dell'anno; solo in quest'ultimo caso l'impresa può partecipare alla graduatoria del solo esercizio successivo. 18.4 - D. (Direttiva) (10.15) - Iniziative avviate nel '96: da quale data decorre l'ammissibilità delle spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, spese ammissibili, decorrenza) R. Dalla data della prima fattura ritenuta ammissibile. 18.5 - D. (Direttiva) - Domande presentate nel '97: da quale data decorre l'ammissibilità delle spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, spese ammissibili, decorrenza) R. Una domanda presentata nel 1997 dovrebbe concorrere all'assegnazione dei fondi relativi al 1998. In questo caso, alla luce delle attuali disposizioni, potranno, essere ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ad eccezione delle progettazioni, degli studi, dell'acquisto del terreno e similari, che possono essere ammesse a decorrere dall'1.1.1997. 18.6 - D. (Direttiva) - Se per qualsivoglia motivo gli impianti relativi all'investimento agevolato, dopo tre anni dall'entrata in produzione, risultassero obsoleti e si rendesse necessaria la rottamazione, ciò causerebbe la perdita dei contributi? Se non è causa di perdita del contributo, i nuovi impianti che dovranno essere istallati, potranno essere considerati nuovo investimento e pertanto oggetto di una nuova domanda a valere sulla 488/92? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, revoche, dismissione anticipata impianti) R. L'obbligo di mantenimento dei beni oggetto di agevolazione è di cinque anni dalla data di entrata in funzione. Eventuali precedenti dismissioni danno luogo a revoca parziale o totale delle agevolazioni così come disciplinato dall'art. 8, comma 2 del regolamento. 18.7 - D. (Centrobanca) Nel caso di domande ripresentate in quanto non agevolate nell’esercizio precedente (ai sensi dell’art.6, c. 8 del D.M. 20/10/95 n° 527), alla banca spetta un nuovo compenso per l’attività di istruttoria, sia qualora la domanda medesima venga modificata dalla 18.1

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18. QUESITI VARI<br />

18.1 - (Direttiva) - Documentazione finale di spesa. Per i programmi già ultimati alla data di<br />

ricevimento del decreto di concessione provvisoria, i sei mesi per la trasmissione, alla banca<br />

concessionaria, della documentazione comprovante l'effettuazione delle spese dell'iniziativa<br />

agevolata decorrono dalla suddetta data. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (vari, documentazione<br />

finale di spesa, termini)<br />

18.2 - (Direttiva) (10.14) - Sabatini non agevolata. Nel caso di beni acquisiti con un'operazione<br />

"Sabatini" non agevolata, il titolo di spesa da prendere in considerazione a tutti gli effetti è<br />

quello del fornitore. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (vari, Sabatini non agevolata, titolo di<br />

spesa)<br />

18.3 - D. (Direttiva) Se la domanda viene accolta parzialmente per insufficienza dei fondi<br />

dell'anno e l'azienda accetta tale erogazione parziale, può essere ripresa in considerazione<br />

l'anno successivo per la differenza non percepita? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari,<br />

erogazione parziale, accettazione)<br />

R. No, in questo caso vengono proposte all'impresa le disponibilità residue che, di fatto,<br />

comportano la riduzione della misura delle agevolazioni concesse. L'impresa può accettare<br />

la proposta o rifiutarla, rinunciando, così alle agevolazioni dell'anno; solo in quest'ultimo<br />

caso l'impresa può partecipare alla graduatoria del solo esercizio successivo.<br />

18.4 - D. (Direttiva) (10.15) - Iniziative avviate nel '96: da quale data decorre l'ammissibilità delle<br />

spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, spese ammissibili, decorrenza)<br />

R. Dalla data della prima fattura ritenuta ammissibile.<br />

18.5 - D. (Direttiva) - Domande presentate nel '97: da quale data decorre l'ammissibilità delle<br />

spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, spese ammissibili, decorrenza)<br />

R. Una domanda presentata nel 1997 dovrebbe concorrere all'assegnazione dei fondi relativi<br />

al 1998. In questo caso, alla luce delle attuali disposizioni, potranno, essere ammesse le<br />

spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ad eccezione delle progettazioni, degli<br />

studi, dell'acquisto del terreno e similari, che possono essere ammesse a decorrere<br />

dall'1.1.1997.<br />

18.6 - D. (Direttiva) - Se per qualsivoglia motivo gli impianti relativi all'investimento agevolato,<br />

dopo tre anni dall'entrata in produzione, risultassero obsoleti e si rendesse necessaria la<br />

rottamazione, ciò causerebbe la perdita dei contributi?<br />

Se non è causa di perdita del contributo, i nuovi impianti che dovranno essere istallati,<br />

potranno essere considerati nuovo investimento e pertanto oggetto di una nuova domanda a<br />

valere sulla <strong>488</strong>/<strong>92</strong>? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, revoche, dismissione anticipata<br />

impianti)<br />

R. L'obbligo di mantenimento dei beni oggetto di agevolazione è di cinque anni dalla data di<br />

entrata in funzione. Eventuali precedenti dismissioni danno luogo a revoca parziale o totale<br />

delle agevolazioni così come disciplinato dall'art. 8, comma 2 del regolamento.<br />

18.7 - D. (Centrobanca) Nel caso di domande ripresentate in quanto non agevolate nell’esercizio<br />

precedente (ai sensi dell’art.6, c. 8 del D.M. 20/10/95 n° 527), alla banca spetta un nuovo<br />

compenso per l’attività di istruttoria, sia qualora la domanda medesima venga modificata<br />

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