LEGGE 488/92

LEGGE 488/92 LEGGE 488/92

unicreditbanca
from unicreditbanca More from this publisher
16.08.2012 Views

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa entrata in funzione”. (35 – 15/04/02) (leasing, spese ammissibili, cambio modalità di acquisto) R. La questione posta dai due quesiti, riferita ad un caso del primo bando e ad uno dell’ottavo, non riguarda tanto l’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, quanto, piuttosto, l’art. 4, comma 3 dello stesso. Essa, infatti, piuttosto che riguardare il fatto che siano stati distolti dall’uso previsto alcuni beni del programma agevolato, sembra invece attenere ad un cambio delle modalità di acquisizione dei beni stessi dall’acquisto diretto alla locazione finanziaria. Il citato art. 4, comma 3 del regolamento, in entrambe le versioni vigenti per il primo e per l’ottavo bando, esclude l’ammissibilità dei beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del beneficiario delle agevolazioni, e si ritiene che tale divieto debba essere inteso sia in sede di concessione delle agevolazioni che, come nei casi in argomento, di mantenimento delle stesse. Inoltre, per quanto concerne i primi due bandi, la particolare procedura relativa alle cosiddette “iniziative miste” (due diverse domande di agevolazioni e due corrispondenti decreti di concessione, per ciascuno dei quali non può essere aumentato il relativo impegno assunto in via provvisoria) escludeva implicitamente l’ipotesi di effettuare una tale modifica. D’altra parte, per quanto concerne i primi due bandi, su tale divieto si è già intrattenuto il Comitato con le risposte ai quesiti n. 17.3, 17.7 e 17.13 (1° alinea) della raccolta; per quanto concerne i bandi dal 3° al 7°, si è espressa la circolare n. 1065731 del 13.5.1998 (punto 2), mentre, dall’8° bando in poi, si richiama, per il “settore industria”, il contenuto del punto 3.11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000). In ultimo occorre rilevare che alle due diverse modalità di acquisizione dei beni si correlano procedure di erogazione assolutamente differenti. Nel primo dei due casi prospettati, l’intervenuta erogazione del contributo secondo le modalità valide per l’acquisto diretto non consente più l’erogazione dello stesso secondo le modalità della locazione finanziaria, con conseguente impossibilità di passare a dette ultime modalità di acquisizione. La risposta ad entrambi i quesiti è pertanto negativa. 17.35 - D. (Assilea) (10.169) Si pone il caso di un’iniziativa presentata a valere sull’8° Bando, per il quale si può applicare il parere del Comitato tecnico n. 1732 del 25.10.99 posto da Assilea; in particolare, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, la ditta locataria (richiedente le agevolazioni) si è fatta fatturare parte delle spese relative alla costruzione del capannone direttamente dalla ditta appaltatrice, provvedendo poi a fatturare alla società di leasing per lo stesso importo; la società di leasing ha provveduto poi a sua volta al pagamento diretto alla ditta appaltatrice. Premesso che la ditta ha proceduto a stipulare con la società di leasing un mandato senza rappresentanza in data antecedente all’avvio dell’iniziativa, si prospetta il caso che, mentre una fattura intestata alla società di leasing ha data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione, la fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria ha data antecedente la data presentazione della domanda. (42 – 07/06/04) (leasing, spese ammissibili, lease back) R. Nel caso prospettato l’avvio del programma coincide con la data della fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria; essendo tale data non successiva alla data di presentazione del Modulo di domanda, in base a quanto previsto al punto 3.9 della Circolare MICA n. 900315 del 14.7.2000, il programma non può considerarsi ammissibile alle agevolazioni in quanto avviato prima della presentazione del Modulo di domanda. 17.36 - D. (Assilea) Richiamiamo la risposta favorevole fornita al quesito posto nel corso della ventottesima riunione del comitato (25/10/99) avente ad oggetto la prassi adottata da alcune società di leasing che, in caso di operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile costruendo, al fine di non assumere gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme 17.15

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI del D.L. 494 del 14/06/96 (sicurezza dei cantieri), conferiscono all’utilizzatore una delega sotto forma di “mandato senza rappresentanza” affinché lo stesso provveda a tutti gli adempimenti conseguenti il citato decreto. Tale prassi comporta la fatturazione diretta delle spese dei relativi stati di avanzamento da parte della ditta appaltatrice all’utilizzatore che a sua volta fattura gli identici importi alla società di leasing. Nel quesito si precisa altresì che la società di locazione finanziaria provvede al pagamento diretto della ditta appaltatrice. A parziale innovazione di quanto esposto nel predetto quesito, segnaliamo che è prassi comune delle imprese utilizzatrici pagare direttamente la fatture emesse dalle imprese appaltatrici, ottenendo successivamente il rimborso da parte della società di leasing. In tal caso la quietanza è emessa dalla ditta appaltatrice in favore dell’utilizzatore. Si tenga anche conto che, nel caso di spese per progettazione e studi fatturate da professionisti, essendo presente la ritenuta d’acconto, il pagamento diretto della società di leasing diventa pressoché inattuabile per problematiche di natura fiscale. Si chiede pertanto di confermare l’applicabilità di tale procedura ad un’operazione di locazione finanziaria volta alla realizzazione di un immobile inserito in un programma agevolato ai sensi della legge 488/92. (43 – 01/03/05) (leasing, spese ammissibili, pagamento della ditta appaltatrice) R. Si conferma, per le medesime ragioni apportate nella risposta fornita al quesito succitato (17.32 della raccolta), che tale procedura non rientra nella fattispecie esclusa dalle agevolazioni in quanto la proprietà dell’immobile non passa mai in capo all’impresa utilizzatrice. Si conferma altresì che la delega deve recare data antecedente all’avvio a realizzazione del programma e che la documentazione di spesa consisterà nella copia autentica di entrambe le fatture. In tal caso la lettera liberatoria dovrà essere resa direttamente dalla ditta appaltatrice all’impresa utilizzatrice. 17.37 - D. (MPS) (9.1.201) Programmi da realizzarsi tramite leasing – acquisizione della delibera della società di leasing, nel caso contratto di leasing già stipulato Il punto 5.6 della circolare prevede la verifica della presenza della delibera di finanziamento bancario e/o della delibera della società di leasing, documenti inclusi nell’allegato n. 12 tra la documentazione da inviare pena la non ammissibilità della domanda. Nel caso di programma realizzato (in tutto o in parte) tramite locazione finanziaria, il punto 2.3 della vigente circolare prevede coerentemente che “Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera della società di leasing (nel seguito "delibera della società di leasing") redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione.” Lo stesso punto 2.3 (laddove specifica che “Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia già in decorrenza…”) contempla tuttavia in modo inequivocabile anche la possibilità che, alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica, il contratto di leasing sia già stato stipulato. Si presentano quindi casi di imprese che hanno trasmesso – entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande – lo stesso contratto di leasing già stipulato. In tali casi, evidentemente, la presenza del contratto di leasing comprova la preesistenza di una delibera da parte della società di leasing, e dunque una valutazione - all’epoca - del corrispondente merito di credito dell’impresa. Si riterrebbero pertanto ammissibili all’istruttoria le domande che si trovano in questa situazione, superando la necessità di acquisire una delibera relativa al finanziamento leasing già concesso. Peraltro, al fine di verificare compiutamente che l’operazione di leasing si riferisca al progetto oggetto della domanda di agevolazioni e al contempo di acquisire attestazione, da parte della società di leasing, anche del positivo esito dell’esame economico e finanziario dell’iniziativa, si riterrebbe necessario che il contratto di leasing venga integrato dalla Comunicazione di 17.15

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa<br />

entrata in funzione”. (35 – 15/04/02) (leasing, spese ammissibili, cambio modalità di<br />

acquisto)<br />

R. La questione posta dai due quesiti, riferita ad un caso del primo bando e ad uno<br />

dell’ottavo, non riguarda tanto l’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, quanto,<br />

piuttosto, l’art. 4, comma 3 dello stesso. Essa, infatti, piuttosto che riguardare il fatto che<br />

siano stati distolti dall’uso previsto alcuni beni del programma agevolato, sembra invece<br />

attenere ad un cambio delle modalità di acquisizione dei beni stessi dall’acquisto diretto alla<br />

locazione finanziaria. Il citato art. 4, comma 3 del regolamento, in entrambe le versioni<br />

vigenti per il primo e per l’ottavo bando, esclude l’ammissibilità dei beni acquisiti con il<br />

sistema della locazione finanziaria già di proprietà del beneficiario delle agevolazioni, e si<br />

ritiene che tale divieto debba essere inteso sia in sede di concessione delle agevolazioni che,<br />

come nei casi in argomento, di mantenimento delle stesse. Inoltre, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, la particolare procedura relativa alle cosiddette “iniziative miste” (due<br />

diverse domande di agevolazioni e due corrispondenti decreti di concessione, per ciascuno<br />

dei quali non può essere aumentato il relativo impegno assunto in via provvisoria) escludeva<br />

implicitamente l’ipotesi di effettuare una tale modifica. D’altra parte, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, su tale divieto si è già intrattenuto il Comitato con le risposte ai quesiti n.<br />

17.3, 17.7 e 17.13 (1° alinea) della raccolta; per quanto concerne i bandi dal 3° al 7°, si è<br />

espressa la circolare n. 1065731 del 13.5.1998 (punto 2), mentre, dall’8° bando in poi, si<br />

richiama, per il “settore industria”, il contenuto del punto 3.11 della circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000). In ultimo occorre rilevare che alle due diverse modalità di acquisizione dei beni<br />

si correlano procedure di erogazione assolutamente differenti. Nel primo dei due casi<br />

prospettati, l’intervenuta erogazione del contributo secondo le modalità valide per l’acquisto<br />

diretto non consente più l’erogazione dello stesso secondo le modalità della locazione<br />

finanziaria, con conseguente impossibilità di passare a dette ultime modalità di acquisizione.<br />

La risposta ad entrambi i quesiti è pertanto negativa.<br />

17.35 - D. (Assilea) (10.169) Si pone il caso di un’iniziativa presentata a valere sull’8° Bando, per<br />

il quale si può applicare il parere del Comitato tecnico n. 1732 del 25.10.99 posto da Assilea;<br />

in particolare, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, la ditta locataria (richiedente<br />

le agevolazioni) si è fatta fatturare parte delle spese relative alla costruzione del capannone<br />

direttamente dalla ditta appaltatrice, provvedendo poi a fatturare alla società di leasing per lo<br />

stesso importo; la società di leasing ha provveduto poi a sua volta al pagamento diretto alla<br />

ditta appaltatrice. Premesso che la ditta ha proceduto a stipulare con la società di leasing un<br />

mandato senza rappresentanza in data antecedente all’avvio dell’iniziativa, si prospetta il caso<br />

che, mentre una fattura intestata alla società di leasing ha data successiva alla presentazione<br />

della domanda di agevolazione, la fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria ha data<br />

antecedente la data presentazione della domanda. (42 – 07/06/04) (leasing, spese ammissibili,<br />

lease back)<br />

R. Nel caso prospettato l’avvio del programma coincide con la data della fattura della ditta<br />

appaltatrice alla ditta locataria; essendo tale data non successiva alla data di presentazione<br />

del Modulo di domanda, in base a quanto previsto al punto 3.9 della Circolare MICA n.<br />

900315 del 14.7.2000, il programma non può considerarsi ammissibile alle agevolazioni in<br />

quanto avviato prima della presentazione del Modulo di domanda.<br />

17.36 - D. (Assilea) Richiamiamo la risposta favorevole fornita al quesito posto nel corso della<br />

ventottesima riunione del comitato (25/10/99) avente ad oggetto la prassi adottata da alcune<br />

società di leasing che, in caso di operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un<br />

immobile costruendo, al fine di non assumere gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme<br />

17.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!