LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI (circolare n. 38522 del 15.12.95) applicabile ai primi due bandi di attuazione della legge 488. A partire dal 3° bando, si applicano le disposizioni della circolare n. 234363 del 20.11.97 che sull’argomento, rispetto alla precedente, non rileva più, ai fini del mantenimento della validità di una domanda per la quale l’impresa comunica modifiche all’iniziativa prima della pubblicazione delle graduatorie, l’eventuale influenza delle modifiche stesse sul calcolo delle agevolazioni, mantenendo, tuttavia, quelle che hanno riflesso sul calcolo degli indicatori. Il caso prospettato, pertanto, non comporta la decadenza della domanda, pur incidendo sul calcolo delle agevolazioni, a condizione che non comporti un differente valore dell’indicatore regionale o del capitale proprio il quale ultimo, si ricorda, può in alcuni casi essere strettamente legato all’ammontare delle agevolazioni concedibili. Si ritiene opportuno chiarire, con riferimento alla risposta all’analogo quesito S. Paolo fornita nella riunione del 6.02.1997 (n. 9.1.89 della raccolta), che la condizione ivi posta – parità di misura agevolativa applicabile – è relativa ad una variazione intervenuta tra la domanda di agevolazione e la formazione delle graduatorie del secondo bando, intervallo in cui, per detto bando (come pure per il primo), non era consentito apportare modifiche all’iniziativa rilevanti ai fini del calcolo delle agevolazioni. A partire dal terzo bando la suddetta modifica è consentita nel richiamato intervallo anche se accompagnata da una diversa misura agevolativa applicabile, sempre che, tuttavia, tale diversa misura non sia rilevante ai fini del calcolo degli indicatori (potrebbero essere interessanti, infatti, sia il primo che il quarto indicatore) e, quindi, della formazione della graduatoria. (così integrato nella riunione del 4.08.1999). 14.8 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (9.1.179 – 12.50) Si presenta il caso di un’ impresa di costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT ’91: 45.25) L’azienda per la sua particolare attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche. Attualmente l’azienda è nell’anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l’incremento occupazionale ai fini del progetto 488 presentato dalla stessa azienda sull’ottavo bando. Il problema che si pone presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un’unità locale, poiché le macchine rincalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l’azienda opera ricade geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l’incremento occupazionale di tale cantiere. (38 – 20/02/03) (aree ammissibili, ubicazione, imprese di costruzioni) R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle imprese di costruzioni, consente l’ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un’unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8 della richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o più territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore superficie dell’unità produttiva stessa. 14.3
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI 15. COFINANZIAMENTO 15.1 - D. (Direttiva) - L'allegato 2 della Circolare 8.3.96 n.37835 elenca investimenti esclusi da agevolazioni; l'esclusione attiene il solo "cofinanziamento" dell'U.E. o anche l'accesso alle sole risorse nazionali? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (cofinanziamento, esclusioni) R. Le esclusioni indicate nell'allegato n. 2 della circolare n. 37835/96 sono quelle indicate nella decisione U.E. 94/173/CE. Si tratta di limitazioni e divieti nell'utilizzo delle risorse nazionali, posto che, a monte, era già stata chiarita l'esclusione, per tutte le attività riconducibili ai codici ISTAT citati, dalle risorse cofinanziate. 15.2 - D. (S. Paolo) Il punto 10.2 della circolare, 3° capoverso, detta: “ Nelle zone ob. 2 e 5b l’agevolabilità dei programmi delle grandi imprese - lì dove consentita dall’art. 92.3.C del Trattato - risulta, pertanto, possibile utilizzando le risorse nazionali stanziate in aggiunta a quelle strettamente necessarie a garantire il cofinanziamento”; come deve essere interpretato? Le G.I. sono ammissibili al cofinanziamento? (4 - 06/06/96) (cofinanziamento, grandi imprese) R. Le iniziative promosse dalle G.I. nei territori di cui agli Obiettivi 2 o 5b possono essere ammesse ai soli fondi nazionali e non a quelli cofinanziati (punto 10.2 della circolare n. 38522/95). 15.3 - D. (M. Roma) (5.19) Un’azienda localizzata in zona obiettivo 2 (Frosinone) che ha presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge 488/92, domanda da considerare ripresentata ai sensi dell’art.12, comma 1, del regolamento (l’impresa ha regolarmente barrato la relativa casella sul modulo di domanda), ai fini della retroattività del riconoscimento delle spese, può rinunciare al cofinanziamento e quindi partecipare alla concorrenza dei soli fondi nazionali? (11 - 12/09/96) (cofinanziamento, rinuncia) R. Nel caso in esame nulla vieta all’impresa di rinunciare al cofinanziamento per poter beneficiare della retroattività delle spese ammissibili prevista dalla normativa vigente. 15.1
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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />
(circolare n. 38522 del 15.12.95) applicabile ai primi due bandi di attuazione della legge<br />
<strong>488</strong>. A partire dal 3° bando, si applicano le disposizioni della circolare n. 234363 del<br />
20.11.97 che sull’argomento, rispetto alla precedente, non rileva più, ai fini del<br />
mantenimento della validità di una domanda per la quale l’impresa comunica modifiche<br />
all’iniziativa prima della pubblicazione delle graduatorie, l’eventuale influenza delle<br />
modifiche stesse sul calcolo delle agevolazioni, mantenendo, tuttavia, quelle che hanno<br />
riflesso sul calcolo degli indicatori. Il caso prospettato, pertanto, non comporta la decadenza<br />
della domanda, pur incidendo sul calcolo delle agevolazioni, a condizione che non comporti<br />
un differente valore dell’indicatore regionale o del capitale proprio il quale ultimo, si<br />
ricorda, può in alcuni casi essere strettamente legato all’ammontare delle agevolazioni<br />
concedibili.<br />
Si ritiene opportuno chiarire, con riferimento alla risposta all’analogo quesito S. Paolo<br />
fornita nella riunione del 6.02.1997 (n. 9.1.89 della raccolta), che la condizione ivi posta –<br />
parità di misura agevolativa applicabile – è relativa ad una variazione intervenuta tra la<br />
domanda di agevolazione e la formazione delle graduatorie del secondo bando, intervallo in<br />
cui, per detto bando (come pure per il primo), non era consentito apportare modifiche<br />
all’iniziativa rilevanti ai fini del calcolo delle agevolazioni. A partire dal terzo bando la<br />
suddetta modifica è consentita nel richiamato intervallo anche se accompagnata da una<br />
diversa misura agevolativa applicabile, sempre che, tuttavia, tale diversa misura non sia<br />
rilevante ai fini del calcolo degli indicatori (potrebbero essere interessanti, infatti, sia il<br />
primo che il quarto indicatore) e, quindi, della formazione della graduatoria. (così integrato<br />
nella riunione del 4.08.1999).<br />
14.8 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (9.1.179 – 12.50) Si presenta il caso di un’ impresa di<br />
costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore<br />
degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT ’91: 45.25) L’azienda per la sua particolare<br />
attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche.<br />
Attualmente l’azienda è nell’anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria<br />
del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l’incremento occupazionale ai fini del<br />
progetto <strong>488</strong> presentato dalla stessa azienda sull’ottavo bando. Il problema che si pone<br />
presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di<br />
armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un’unità locale, poiché le<br />
macchine rincalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l’azienda opera ricade<br />
geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del<br />
compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l’incremento<br />
occupazionale di tale cantiere. (38 – 20/02/03) (aree ammissibili, ubicazione, imprese di<br />
costruzioni)<br />
R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle<br />
imprese di costruzioni, consente l’ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità<br />
produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree<br />
ammissibili di un’unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due<br />
regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8<br />
della richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o<br />
più territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore<br />
superficie dell’unità produttiva stessa.<br />
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