LEGGE 488/92

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16.08.2012 Views

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI • il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione, avrà una superficie complessiva di mq.12.000 c.a.; • il trasferimento non è stato imposto da alcuna Pubblica Amministrazione. Si richiede se deve essere applicato nella fattispecie l’art.3 comma 2 del regolamento che prevede la concessione dell’agevolazione sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati come individuato da perizia giurata. (5 - 18/06/96) (tipologia investimento, trasferimento, scomputo di cespiti non reimpiegati) R. La diminuzione di cui all’art.3, comma 2 del regolamento si applica, come indicato nello stesso quesito, nel caso di cespiti non più reimpiegati. La diminuzione non va applicata, pertanto, solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa con l’attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare. In tal caso, determinando ciò un aumento dell’ammontare delle agevolazioni, si configura, di fatto, l’estensione dei benefici anche ai beni reimpiegati, i quali, pertanto, sono anch’essi sottoposti ai vincoli temporali di cui all’art.8, comma 1, lettera b del regolamento. 13.9 - (Direttiva) (9.1.44) (10.6) - Acquisto del solo immobile. L'acquisto dell'immobile aziendale, qualora non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa titolare della domanda conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto. In tal caso, si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di "ristrutturazione". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (tipologia investimento, ristrutturazione, acquisto di immobile) 13.10 - D. (S. Paolo) (10.16) Società rileva da fallimento stabilimento con produzione sedili per auto. Iniziativa indicata quale “ampliamento”. L’acquisto attiene capannone con costo rilevante; gli impianti vengono sostituiti per produrre sempre sedili per auto però con caratteristiche diverse. In questo caso trattasi di “riattivazione”, o “nuovo impianto” con spese ammissibili in toto (capannone + nuovi impianti). (6 - 25/06/96) (tipologia investimento, nuovo impianto, rilevazione da fallimento) R. Per quanto concerne il fatto che lo stabilimento venga rilevato da un fallimento, non vi è alcuna controindicazione. Per quanto concerne l’immobile, si richiama l’art. 4, comma 3 del regolamento ed il punto 6 della circolare n. 37835 dell’8.3.96 (ammissibilità) ed il punto 1.3 della circolare n. 36157 del 19.6.96 (congruità). Per quanto concerne la tipologia, l’ipotesi più attinente sembra quella del “nuovo impianto”. 13.11 - D. (Bav) (7.16 - 10.17) Qualora la tipologia dell’investimento consista nel “trasferimento”, coattivo o volontario, la perizia giurata prevista dall’art.3, comma 2 del regolamento, può essere prodotta da tecnico abilitato designato dall’impresa o il tecnico stesso deve essere designato dalla banca concessionaria? In quest’ultimo caso, le spese di perizia sono addebitabili in capo all’impresa? (6 - 25/06/96) (tipologia investimento, trasferimento, perizia giurata) R. La perizia di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento deve essere redatta da un tecnico designato dall’impresa. 13.12 - D. (M. Centroitalia) (10.23) Una società ha presentato domanda ai sensi della legge 488 per realizzare un programma di ampliamento mediante la costruzione di una seconda unità produttiva. La domanda prevede tra le spese ammissibili i soli costi relativi al terreno, alle opere murarie ed agli impianti generali. Il programma di investimento comprende anche 13.3

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI l’acquisto di nuovi macchinari per i quali però la ditta intende avvalersi degli incentivi automatici ex legge n. 341/95 (come espressamente indicato nel business plan allegato alla domanda). Secondo il parere di un funzionario MICA l’investimento in oggetto non è ammissibile ai sensi della legge 488 in quanto tale tipo di intervento è approvabile solo nel caso in cui l’impresa in precedenza operava in affitto. La società ribadisce che in nessun punto della citata legge 488/92, né del regolamento n. 527/95, né delle circolari nn. 38522 e 37835 è riscontrabile una norma corrispondente al suddetto parere interpretativo. Se il suddetto parere interpretativo fosse stato comunicato anche alle aziende prima della scadenza di presentazione delle domande, la società di che trattasi avrebbe avuto la possibilità oggettiva di adeguarsi a tale norma e quindi ricomprendere anche i macchinari nel piano di spesa della legge 488. Come ci si deve comportare? (7- 10/07/96) (tipologia investimento, ampliamento, acquisto di immobile) R. L’acquisto di un immobile è ammissibile alle agevolazioni se precedentemente condotto in fitto, solo qualora lo stesso non sia inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui all’art. 3 del regolamento (vedi punto 5 della circolare n. 38129 del 18.4.96). L’acquisto prospettato, invece, sembra essere inquadrato in un più vasto programma di ampliamento, in parte agevolato a valere su altra legge, ed è pertanto ammissibile senza la suddetta convenzione. 13.13 - D. (B. Napoli) Viene proposto come nuovo impianto un programma di investimento riguardante il trasferimento di preesistente impianto - peraltro non motivato da alcun provvedimento della Pubblica amministrazione ma soltanto dall’esigenza di trasferire l’attività in piano P.I.P - il cui programma di spesa consiste principalmente nelle opere murarie per la costruzione del complesso aziendale, nonché attrezzature di limitato valore senza alcun acquisto di nuovo macchinario in quanto si intende utilizzare il macchinario preesistente. Si ritiene necessario che il programma da ammettere alle agevolazioni abbia, in se stesso, idonei contenuti industriali, per cui nel caso in esame la richiesta andrebbe respinta, oppure risulta possibile ammettere alle agevolazioni un programma che consiste in sole opere murarie, quando il contenuto industriale deriva dall’utilizzo di preesistenti impianti e macchinari? (8 - 16/07/96) (tipologia investimento, classificazioni) R. Un’iniziativa può essere classificata come “trasferimento” , quando le esigenze di cambiamento della localizzazione sono determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale o locale (vedi art. 3, comma 1, lettera g) del regolamento). un’iniziativa può essere classificata “nuovo impianto”, qualora il cambiamento della localizzazione derivi da oggettiva impossibilità per l’impresa di ampliare la propria struttura produttiva nella precedente localizzazione. Un’iniziativa può essere classificata di “ristrutturazione”, qualora riguardi solo l’acquisto di un immobile e l’azienda conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto. Qualora l’iniziativa non presenti le suddette caratteristiche né altre per essere inquadrata in una delle tipologie ammissibili, la stessa non può essere ammessa alle agevolazioni. 13.14 - D. (B. Napoli) Nel caso di trasferimento di impianto, peraltro non motivato da alcun provvedimento della Pubblica amministrazione, la ditta non ha fornito la perizia di attestazione del valore del preesistente impianto in quanto ha ritenuto di classificare la iniziativa come nuovo impianto, tale valore può essere determinato dal tecnico istruttore della banca? (8 - 16/07/96) (tipologia investimento, trasferimento, perizia giurata) R. Si, limitatamente al valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati. 13.4

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

• il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione, avrà una superficie complessiva di<br />

mq.12.000 c.a.;<br />

• il trasferimento non è stato imposto da alcuna Pubblica Amministrazione. Si richiede se<br />

deve essere applicato nella fattispecie l’art.3 comma 2 del regolamento che prevede la<br />

concessione dell’agevolazione sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già<br />

utilizzati e non più reimpiegati come individuato da perizia giurata. (5 - 18/06/96) (tipologia<br />

investimento, trasferimento, scomputo di cespiti non reimpiegati)<br />

R. La diminuzione di cui all’art.3, comma 2 del regolamento si applica, come indicato nello<br />

stesso quesito, nel caso di cespiti non più reimpiegati. La diminuzione non va applicata,<br />

pertanto, solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa<br />

con l’attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare. In tal caso, determinando ciò<br />

un aumento dell’ammontare delle agevolazioni, si configura, di fatto, l’estensione dei benefici<br />

anche ai beni reimpiegati, i quali, pertanto, sono anch’essi sottoposti ai vincoli temporali di<br />

cui all’art.8, comma 1, lettera b del regolamento.<br />

13.9 - (Direttiva) (9.1.44) (10.6) - Acquisto del solo immobile. L'acquisto dell'immobile aziendale,<br />

qualora non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle<br />

tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se<br />

l'impresa titolare della domanda conduceva precedentemente la propria attività in locali in<br />

fitto. In tal caso, si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla<br />

riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di<br />

"ristrutturazione". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (tipologia investimento, ristrutturazione,<br />

acquisto di immobile)<br />

13.10 - D. (S. Paolo) (10.16) Società rileva da fallimento stabilimento con produzione sedili per<br />

auto. Iniziativa indicata quale “ampliamento”. L’acquisto attiene capannone con costo<br />

rilevante; gli impianti vengono sostituiti per produrre sempre sedili per auto però con<br />

caratteristiche diverse. In questo caso trattasi di “riattivazione”, o “nuovo impianto” con spese<br />

ammissibili in toto (capannone + nuovi impianti). (6 - 25/06/96) (tipologia investimento,<br />

nuovo impianto, rilevazione da fallimento)<br />

R. Per quanto concerne il fatto che lo stabilimento venga rilevato da un fallimento, non vi è<br />

alcuna controindicazione. Per quanto concerne l’immobile, si richiama l’art. 4, comma 3 del<br />

regolamento ed il punto 6 della circolare n. 37835 dell’8.3.96 (ammissibilità) ed il punto 1.3<br />

della circolare n. 36157 del 19.6.96 (congruità). Per quanto concerne la tipologia, l’ipotesi<br />

più attinente sembra quella del “nuovo impianto”.<br />

13.11 - D. (Bav) (7.16 - 10.17) Qualora la tipologia dell’investimento consista nel “trasferimento”,<br />

coattivo o volontario, la perizia giurata prevista dall’art.3, comma 2 del regolamento, può<br />

essere prodotta da tecnico abilitato designato dall’impresa o il tecnico stesso deve essere<br />

designato dalla banca concessionaria? In quest’ultimo caso, le spese di perizia sono<br />

addebitabili in capo all’impresa? (6 - 25/06/96) (tipologia investimento, trasferimento,<br />

perizia giurata)<br />

R. La perizia di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento deve essere redatta da un tecnico<br />

designato dall’impresa.<br />

13.12 - D. (M. Centroitalia) (10.23) Una società ha presentato domanda ai sensi della legge <strong>488</strong><br />

per realizzare un programma di ampliamento mediante la costruzione di una seconda unità<br />

produttiva. La domanda prevede tra le spese ammissibili i soli costi relativi al terreno, alle<br />

opere murarie ed agli impianti generali. Il programma di investimento comprende anche<br />

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