LEGGE 488/92

LEGGE 488/92 LEGGE 488/92

unicreditbanca
from unicreditbanca More from this publisher
16.08.2012 Views

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI programma opportunamente rettificato sulla base delle variazioni intervenute prima dell’avvio a realizzazione del programma stesso per effetto ad esempio della distribuzione di utili nel frattempo già avvenuta. (41 – 17/12/03) (indicatori, mezzi propri, imprese individuali) R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000 ha introdotto, a partire dal bando del 2000, alcune rilevanti modifiche rispetto ai criteri ed alle modalità validi per i bandi precedenti e fissati, da ultimo, con la circolare n. 234363 del 20.11.1997. Tra tali modifiche si richiama, per quanto qui interessa, la determinazione del capitale proprio relativo al programma da agevolare a partire dall’anno solare di presentazione del Modulo di domanda (la previsione precedente decorreva dall’anno solare di avvio a realizzazione del programma). Esaminando più nel dettaglio la specifica questione evidenziata nel quesito, si rileva che, mentre la prima parte del punto 6.2 richiamata è stata oggetto delle suddette modifiche, la seconda, invece, è rimasta inalterata. Per tale ragione, oltre che per assicurare par condicio a tutte le imprese (individuali e non), si ritiene che la detta seconda parte del punto 6.2 richiamata debba essere intesa come un refuso determinatosi nel momento dell’introduzione delle modifiche al testo della circolare. Premesso quanto sopra, si ritiene che per le imprese individuali il capitale proprio sia pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari a partire da quello di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima. Per quanto concerne il secondo quesito, adottata la sopra esposta interpretazione della circolare, ne discende che anche per le imprese individuali la determinazione del capitale proprio, ancorché riferita alla somma delle variazioni del patrimonio netto degli anni solari specificati, non può sottrarsi alla previsione che considera i versamenti in tali anni“… fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima". Pertanto, come per gli utili o gli ammortamenti anticipati nonché per le eventuali perdite non ripianate, anche la variazione del patrimonio netto dell’anno solare di ultimazione del programma rispetto a quello dell’anno precedente dovrà essere computata (in senso positivo ma, ove ricorra, anche in senso negativo) in proporzione ai mesi dello stesso anno solare di ultimazione interessati dal programma medesimo, fatte salve le eventuali poste del patrimonio netto imputabili inequivocabilmente ad una data certa antecedente l’ultimazione del programma. Si conferma, pertanto, la risposta fornita allo specifico quesito MPS Merchant nella 38 a riunione. Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, l’ammontare del patrimonio netto iniziale, rispetto al quale rilevare le variazioni del patrimonio netto, è quello dell’anno solare precedente quello di presentazione del Modulo di domanda. 12.56 - D. (SanpaoloIMI) (3.17) Si presenta il caso di un’azienda che ha un notevole numero di collaboratori coordinati e continuativi iscritti nel libro matricola per la posizione INPS e INAIL. Si chiede di sapere se i suddetti collaboratori, presenti in azienda anche da più anni (dal 2001), debbano essere conteggiati ai fini della dimensione aziendale e nel punto c3 (occupazione) della scheda tecnica. (41 – 17/12/03) (indicatori, occupazione, collaboratori coordinati e continuativi) R. I collaboratori coordinati e continuativi non sono dipendenti dell’impresa, come richiesto dalla normativa, non sussistendo il vincolo di subordinazione. Tale considerazione vale sia con riferimento alla determinazione della dimensione aziendale che con riferimento al calcolo dell’indicatore occupazionale. 12.57 - D. (Prominvestment) (2.76) Verifica apporti di mezzi propri – modalità per ripianare eventuali perdite - Si pone il caso di un’impresa che, ai fini dell’apporto di mezzi propri previsto dalla Legge 488/92, si è avvalsa di utili ed ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma. Dal bilancio approvato nell’esercizio relativo alla 12.24

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI chiusura del programma risultano perdite consistenti che l’impresa ha tempestivamente ripianato in sede di approvazione del bilancio. Nel dettaglio la società ha coperto la perdita, nel rispetto delle norme previste dalla normativa civilistica, mediante l’utilizzo di riserve disponibili esistenti. Si chiede se tale modalità utilizzata per ripianare la perdita sia compatibile con quanto previsto dalla normativa nel punto 6.8 della Circolare n. 900315 del 14/7/2000 o se, come sembrerebbe emergere dal contenuto dello stesso punto, la società debba necessariamente effettuare la copertura mediante versamenti di mezzi freschi da parte dei soci, da comprovare attraverso le relative contabili bancarie. (42 – 07/06/04) (indicatori, mezzi propri, perdite d’esercizio) R. Il punto 6.8 della circolare n. 900315/00, relativamente alla possibilità di utilizzare utili prodotti nel corso degli anni di realizzazione del programma ai fini della verifica a consuntivo del capitale proprio effettivamente destinato al programma agevolato, prevede che, qualora dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all’anno solare di ultimazione del programma agevolato medesimo risultino perdite tali da determinare uno scostamento ai fini dell’indicatore n. 1 superiore ai limiti consentiti, l’impresa deve comprovare di aver ripianato le perdite nei termini previsti, con le modalità consentite dal codice civile e attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei soci. Tale disposizione non può che intendersi nel senso che le contabili bancarie sono richieste solo nel caso in cui la copertura delle perdite sia effettuata tramite versamento di mezzi freschi, fermo restando, per le altre modalità previste dal codice civile, i relativi elementi probatori. Resta ferma, comunque, da parte della banca concessionaria, la verifica che le riserve: - in conto futuro aumento capitale sociale costituita con gli utili preesistenti; - ammortamenti anticipati; utilmente costituite (ai fini normativi in parola) per la copertura dell’investimento, non siano state intaccate per la copertura di dette perdite. 12.58 - D. (Unicredit) (7.59) Con riferimento ad alcune domande, si presentano i casi in cui le aziende nella scheda tecnica dichiarano di voler acquistare nell’ambito del programma dei macchinari innovativi. A corredo della documentazione sono state prodotte perizie che però non risultano giurate (come invece è previsto dalla circolare). E’ possibile sulla base di quanto prodotto richiedere un ‘integrazione ? Nel caso contrario la banca deve azzerare l’indicatore relativo oppure procedere al rigetto della domanda stessa? D. (Unicredit) Il punto 5.3 della Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prescrive che il modulo di domanda deve essere corredato, pena l’invalidità della domanda, di tutta la documentazione di cui all’allegato 12, in quanto necessaria per l’espletamento dell’attività istruttoria. L’allegato n. 12 punto 11) richiede la trasmissione, entro la scadenza del bando, delle documentazioni previste per il riconoscimento delle premialità di cui al punto 6.5. Qualora un’impresa abbia richiesto nei punti C2 della Scheda tecnica il riconoscimento delle premialità/maggiorazioni ma non abbia trasmesso la relativa documentazione probatoria, si chiede se la domanda debba essere considerata non valida ai sensi del sopraccitato punto 5.3 o se si possa considerare comunque valida la domanda non riconoscendo tuttavia le maggiorazioni richieste. D. (Unicredit) Il punto 6.5 lettera d) della Circolare prevede che le imprese richiedenti trasmettano, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dell’atto di fusione, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle imprese che hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa risultante dalla fusione, redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 21, 12.25

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

programma opportunamente rettificato sulla base delle variazioni intervenute prima dell’avvio<br />

a realizzazione del programma stesso per effetto ad esempio della distribuzione di utili nel<br />

frattempo già avvenuta. (41 – 17/12/03) (indicatori, mezzi propri, imprese individuali)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000 ha introdotto, a partire dal bando del 2000, alcune<br />

rilevanti modifiche rispetto ai criteri ed alle modalità validi per i bandi precedenti e fissati,<br />

da ultimo, con la circolare n. 234363 del 20.11.1997. Tra tali modifiche si richiama, per<br />

quanto qui interessa, la determinazione del capitale proprio relativo al programma da<br />

agevolare a partire dall’anno solare di presentazione del Modulo di domanda (la previsione<br />

precedente decorreva dall’anno solare di avvio a realizzazione del programma). Esaminando<br />

più nel dettaglio la specifica questione evidenziata nel quesito, si rileva che, mentre la prima<br />

parte del punto 6.2 richiamata è stata oggetto delle suddette modifiche, la seconda, invece, è<br />

rimasta inalterata. Per tale ragione, oltre che per assicurare par condicio a tutte le imprese<br />

(individuali e non), si ritiene che la detta seconda parte del punto 6.2 richiamata debba<br />

essere intesa come un refuso determinatosi nel momento dell’introduzione delle modifiche al<br />

testo della circolare. Premesso quanto sopra, si ritiene che per le imprese individuali il<br />

capitale proprio sia pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai<br />

bilanci relativi a ciascuno degli anni solari a partire da quello di presentazione del Modulo<br />

di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di<br />

ultimazione medesima.<br />

Per quanto concerne il secondo quesito, adottata la sopra esposta interpretazione della<br />

circolare, ne discende che anche per le imprese individuali la determinazione del capitale<br />

proprio, ancorché riferita alla somma delle variazioni del patrimonio netto degli anni solari<br />

specificati, non può sottrarsi alla previsione che considera i versamenti in tali anni“… fino a<br />

quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione<br />

medesima". Pertanto, come per gli utili o gli ammortamenti anticipati nonché per le eventuali<br />

perdite non ripianate, anche la variazione del patrimonio netto dell’anno solare di<br />

ultimazione del programma rispetto a quello dell’anno precedente dovrà essere computata<br />

(in senso positivo ma, ove ricorra, anche in senso negativo) in proporzione ai mesi dello<br />

stesso anno solare di ultimazione interessati dal programma medesimo, fatte salve le<br />

eventuali poste del patrimonio netto imputabili inequivocabilmente ad una data certa<br />

antecedente l’ultimazione del programma. Si conferma, pertanto, la risposta fornita allo<br />

specifico quesito MPS Merchant nella 38 a riunione.<br />

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, l’ammontare del patrimonio netto iniziale,<br />

rispetto al quale rilevare le variazioni del patrimonio netto, è quello dell’anno solare<br />

precedente quello di presentazione del Modulo di domanda.<br />

12.56 - D. (SanpaoloIMI) (3.17) Si presenta il caso di un’azienda che ha un notevole numero di<br />

collaboratori coordinati e continuativi iscritti nel libro matricola per la posizione INPS e<br />

INAIL.<br />

Si chiede di sapere se i suddetti collaboratori, presenti in azienda anche da più anni (dal<br />

2001), debbano essere conteggiati ai fini della dimensione aziendale e nel punto c3<br />

(occupazione) della scheda tecnica. (41 – 17/12/03) (indicatori, occupazione, collaboratori<br />

coordinati e continuativi)<br />

R. I collaboratori coordinati e continuativi non sono dipendenti dell’impresa, come richiesto<br />

dalla normativa, non sussistendo il vincolo di subordinazione. Tale considerazione vale sia<br />

con riferimento alla determinazione della dimensione aziendale che con riferimento al calcolo<br />

dell’indicatore occupazionale.<br />

12.57 - D. (Prominvestment) (2.76) Verifica apporti di mezzi propri – modalità per ripianare<br />

eventuali perdite - Si pone il caso di un’impresa che, ai fini dell’apporto di mezzi propri<br />

previsto dalla Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, si è avvalsa di utili ed ammortamenti anticipati accantonati negli<br />

anni solari di realizzazione del programma. Dal bilancio approvato nell’esercizio relativo alla<br />

12.24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!