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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da prestare vengano di volta in volta stabilite da accordi tra il dipendente ed il datore di<br />

lavoro.<br />

Alla luce del particolare contratto pertanto nel caso in cui il conteggio dei dipendenti venga<br />

effettuato, non sulla base della sola iscrizione dello stesso sul libro matricola, ma sulla base<br />

del libro presenze e delle ore effettuate, il valore che emerge risulta molto ridotto. Si<br />

richiedono chiarimenti circa il corretto metodo da seguire per effettuare il ricalcolo dei<br />

dipendenti, che dovrà essere applicato sia per i dodici mesi antecedenti che per l’anno di<br />

regime. (40 – 31/10/03) (indicatori, occupazione, contratti a prestazione saltuaria)<br />

R. Si ritiene che alla luce della peculiarità del contratto di lavoro il dipendente assunto con<br />

contratto di lavoro a prestazione saltuaria debba essere considerato alla stessa stregua del<br />

dipendente assunto con contratto di lavoro part time e pertanto il conteggio debba essere<br />

effettuato sulla base, non solo dell’iscrizione sul libro matricola dello stesso, ma anche sulla<br />

base delle ore effettivamente lavorate e desumibili dal libro presenze in rapporto al numero<br />

di ore fissate dal contratto collettivo di riferimento.<br />

12.55 - D. (MPS Merchant) (2.75) Si pone il caso di un’impresa individuale che, dopo aver<br />

presentato la richiesta di agevolazione a fine anno 2000, ha avviato gli investimenti nell’anno<br />

2002 completando gli stessi alla fine del presente esercizio sociale (31/12/2003). Può tale<br />

impresa, ai fini dell’apporto del capitale proprio, considerare utilmente le variazioni del<br />

patrimonio netto intervenute a partire dall’anno solare 2000 e fino all’esercizio 2003 ? La<br />

circolare n° 900315 del 14/7/2000 al punto 6.2 recita : “il capitale proprio investito o da<br />

investire nel programma (…) è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai<br />

conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso (…) versati, anche da parte delle<br />

ditte individuali, in un’unica o più soluzioni, a partire dall’anno solare di presentazione del<br />

Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la<br />

data di ultimazione medesima (…)”. Tuttavia – con esplicito riferimento alle ditte individuali<br />

– ad un successivo capoverso dello stesso punto 6.2 si precisa che:”il capitale proprio è pari<br />

alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli<br />

anni solari di realizzazione del programma”. Si ritiene che sia corretto attenersi alla<br />

previsione normativa contenuta al primo capoverso del punto 6.2 della circolare n.<br />

900315/2000 e dunque considerare validamente, ai fini della verifica dell’apporto di capitale<br />

proprio, le variazioni del patrimonio netto intervenute tra l’anno 2000 e l’anno 2003. Si<br />

chiede conferma di tale interpretazione della normativa.<br />

D. (Banca dell’Umbria 1462) Con riferimento agli apporti di mezzi propri investiti a fronte<br />

di iniziative agevolate le circolari esplicative prevedono, per le imprese individuali, al punto<br />

6.2, che “..il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti<br />

dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. Con<br />

riferimento all’anno solare di ultimazione del programma d’investimenti, la normativa<br />

disciplina soltanto il caso delle società, riconoscendo al programma pro-quota gli eventuali<br />

relativi utili maturati. A parere di questa Banca, si ritiene che il punto 6.2 della circolare,<br />

relativamente alle ditte individuali, introduca una deroga alla regola generale, considerando<br />

validi “gli incrementi di patrimonio netto degli anni solari…” Alla luce di quanto sopra si<br />

chiede di rivedere la risposta al quesito posto da MPS Merchant (cfr. 38° riunione del CTC).<br />

D. (Centrobanca SF) Il caso in questione riguarda gli accertamenti inerenti la corretta<br />

determinazione del patrimonio netto iniziale delle ditte individuali ai fini della verifica<br />

dell’indicatore n. 1 che, come precisato al punto 6.2 delle circolari ministeriali di attuazione<br />

della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, “è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai<br />

bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. La ditta chiede al<br />

riguardo che l’ammontare del patrimonio netto iniziale sia determinato partendo dal<br />

“prospetto delle attività e passività” dell’esercizio precedente l’avvio a realizzazione del<br />

12.23

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