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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

effettuare una comparazione omogenea tra i due esercizi, non prendendo in considerazione,<br />

tra i dati a regime, quelli relativi ai “nuovi” rifiuti speciali. Questa Banca ritiene di dover<br />

accogliere la tesi dell’impresa, depurando i dati “a regime” da quelli relativi ai nuovi rifiuti<br />

speciali. (34 – 02/10/01) (indicatori, ambientale, dati precedente e a regime)<br />

R. Si concorda con l’opinione della banca concessionaria.<br />

12.50 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (9.1.179 – 14.8) Si presenta il caso di un’ impresa di<br />

costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore<br />

degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT ’91: 45.25) L’azienda per la sua particolare<br />

attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche.<br />

Attualmente l’azienda è nell’anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria<br />

del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l’incremento occupazionale ai fini del<br />

progetto <strong>488</strong> presentato dalla stessa azienda sull’ottavo bando. Il problema che si pone<br />

presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di<br />

armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un’unità locale, poiché le<br />

macchine rincalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l’azienda opera ricade<br />

geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del<br />

compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l’incremento<br />

occupazionale di tale cantiere. (38 – 20/02/03) (indicatori, occupazione, attività di impresa<br />

di costruzioni che insiste su due o più territori)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle<br />

imprese di costruzioni, consente l’ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità<br />

produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree<br />

ammissibili di un’unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due<br />

regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8 della<br />

richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o più<br />

territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore<br />

superficie dell’unità produttiva stessa.<br />

12.51 - D. (BNL) (2.71) Una s.r.l. agevolata sul quarto bando ha provveduto ad immettere i mezzi<br />

propri necessari per la realizzazione dell'investimento in parte con versamenti dei soci<br />

(aumento di capitale e conferimento soci in c/aumento capitale sociale), in parte con<br />

accantonamento utili in apposita riserva ed in parte mediante l'utilizzo di riserve iscritte nel<br />

patrimonio netto determinate nel seguente modo:<br />

- Procedendo, nell'arco di realizzazione dell'investimento, alla rivalutazione di un cespite<br />

industriale di proprietà, iscritto in Bilancio per un valore inferiore a quello di mercato,<br />

- all'iscrizione di una riserva di rivalutazione soggetta ad imposta sostitutiva, avvalendosi<br />

dell'agevolazione prevista dalla legge 342/2000,<br />

- alla successiva vendita dello stesso, ad un valore pari a quello di rivalutazione, ad una<br />

società immobiliare facente capo allo stesso gruppo familiare promotore dell'iniziativa<br />

agevolata.<br />

Posto che la vendita dell'immobile ha generato una effettiva immissione di liquidità, con il<br />

presente quesito si richiede se la riserva di rivalutazione sopraindicata possa essere<br />

assimilabile a riserve di utili o, in alternativa, se la riserva costituita, anche se non trasformata<br />

in aumento di capitale sociale o conferimento soci in c/aumento capitale sociale, possa essere<br />

utilmente considerata ai fini della valutazione dello scostamento dell'indicatore relativo. (39 –<br />

2/10/03) (indicatori, mezzi propri, riserve di rivalutazione)<br />

R. Com’è ben noto, le riserve di rivalutazione non rientrano tra le ipotesi regolate dalla<br />

circolare n. 234363 del 20.11.1997 laddove quest’ultima regola la possibilità che gli aumenti<br />

del capitale sociale ovvero i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso<br />

12.21

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