LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI a) I servizi annessi (pur sottoposti al limite del 50% in termini di spesa ammissibile) possono in alcuni casi avere dimensioni tali che il personale sia di gran lunga superiore in termini numerici a quello dell’attività ricettiva; come si computa in tal caso il personale, considerati anche gli effetti sulla graduatoria? b) Le spese per la costituzione e il mantenimento di un sito WEB proposte da una agenzia di viaggi sono ammissibili? (26 – 4/08/99) (indicatori, occupazione, servizi annessi TUR) R. In merito al primo quesito, il personale si computa per intero. Per quanto concerne il secondo, solo le spese di elaborazione per la formazione del sito sono ammissibili in quanto le altre sono assimilabili a pubblicità o attività commerciale. 12.43 - D. (Carige) (10.120) Un'impresa operante nel campo delle riparazioni navali ha presentato istanza agevolativa legata esclusivamente all'acquisto di un'unita' idrodinamica ad altissima pressione, di due unita' di aspirazione delle polveri prodotte in sede di sabbiatura della carena delle navi e di quadro elettrico modulare per l'alimentazione dei cantieri mobili di bordo. Ci troviamo quindi di fronte ad investimento rappresentato da unita' mobili utilizzate all'esterno dell'unità' produttiva, più precisamente a bordo di navi tirate in secco nei bacini di carenaggio del Porto di Genova; l'investimento risulta chiaramente necessario per il ciclo di lavorazione dell'impresa che e' infatti costituito di due sole fasi: la preparazione della superficie metallica da trattare (sabbiatura o idropulitura); l'applicazione di prodotti vernicianti destinati a fornire la protezione anti-corrosiva. Per ciò' che concerne l'unita' produttiva dell'impresa si precisa che la stessa è ubicata nell'area portuale genovese (territorio Obiettivo 2) ma in essa avviene il mero ricovero dei mezzi e degli impianti mobili impiegati nell’attività in parola nonché l'effettuazione della manutenzione ordinaria sui beni predetti. A parere della scrivente (e visto altresì l'esito del quesito 10.94) decretare l'inammissibilità dell'iniziativa significherebbe di fatto sancire l'impossibilita', da parte di aziende appartenenti al comparto delle riparazioni navali, di accedere alle agevolazioni previste dalla legge 488/92. Va peraltro fatto rilevare che le predette lavorazioni possono essere effettuate - a norma di regolamento portuale - solo nell'ambito di bacini di carenaggio e quindi con la nave in secco. Per la stessa iniziativa si pone un ulteriore problema in relazione al punto C.3.2.3 (acqua di processo): l'impresa ha valorizzato con un duplice zero i campi relativi; ciò ci e' stato giustificato, nel business plan, con il fatto che l'acqua viene fornita alla richiedente dalla committenza e quindi non risulta quantificabile il consumo. Si nutrono dubbi circa la legittimità del comportamento dell'impresa che peraltro darebbe luogo - se avallato - all'attribuzione di un punto a valere sull'indicatore ambientale. (27 – 14/09/99) (indicatori, ambientali, acqua di processo) R. Per quanto concerne l’ammissibilità delle attrezzature mobili, si ribadisce quanto già più volte sottolineato, anche attraverso la citata risposta ai quesiti n. 10.94, e cioè che l’agevolabilità di tale tipo di beni è subordinata alla sussistenza delle rigide condizioni poste dalla normativa (art. 4, comma 1, lettera e del regolamento). Per quanto concerne l’indicatore ambientale, occorre preliminarmente evidenziare che l’attività svolta dall’impresa, per esplicita ammissione di quest’ultima nel business plan, comporta l’utilizzo, anche se non quantificabile, di acqua di processo e quindi si ritiene che l’indicazione “0” al punto C3.2.3 della Scheda Tecnica non sia rispondente alla realtà. La giustificazione addotta dall’impresa circa la impossibilità di quantificare i consumi non risponde, oltre tutto, a quanto previsto dalla normativa che, al punto 6.6 della circolare n. 234363 del 20.11.97, prescrive che l’impresa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni forniti, in assenza della quale deve essere attribuito un punteggio pari a zero. 12.44 - D. (Studio finanziario) Si chiede come ci si debba comportare per l’attribuzione del punteggio regionale nel caso di investimenti volti alla realizzazione ovvero all’ampliamento/ammodernamento di strutture ricettive che comprendano, in parte non 12.18
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI rilevante e comunque entro i limiti fissati dalla normativa, spese per servizi annessi definiti dalla Regione come ulteriori attività ammissibili. Si ritiene che in questi casi risulti penalizzante l’attribuzione dell’eventuale minor punteggio relativo all’ulteriore attività ammissibile (in stretta ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 1039556 del 20/5/99) soprattutto in presenza di ricavi generati dalla “ulteriore attività ammissibile” comunque marginali. (28 – 25/10/99) (indicatori, regionali, servizi annessi) TUR R. Qualora le strutture interessate siano configurabili come veri e propri “servizi annessi” della struttura ricettiva principale e, quindi, soggetti alle limitazioni ed alle condizioni poste dalla normativa, essi non vanno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio regionale. In caso contrario, vale la regola richiamata nel quesito. Al fine di valutare quale delle due ipotesi ricorra, si ritiene sia opportuno tenere in debito conto quanto al riguardo rappresentato dall’impresa nel business plan allegato alla domanda. 12.45 - D. (Studio Finanziario) (2.56) Con riferimento all'apporto di mezzi propri utile ai fini del calcolo del primo indicatore, si chiede se sia ammissibile a tal fine la conversione di poste preesistenti di bilancio non solo nel caso di aumento di capitale (come espressamente previsto al punto 6.2 della Circolare 1039080/99 e richiamato nell'Allegato 14 della stessa) ma anche in caso di conferimento soci in c/aumento capitale, atteso che l'eventuale riduzione di detta posta segue le stesse regole previste per la riduzione del capitale sociale (possibile cioè solo in caso di perdite e capitale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale). (29 – 27/07/00) (indicatori, mezzi propri, conferimento soci in c/aumento) (TUR) R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, valida per il 6° bando della legge n. 488/92 (primo bando del turismo), consente un’utile valutazione, ai fini del capitale proprio, delle eventuali poste preesistenti solo nel caso in cui vengano convertite in aumento del capitale sociale e non anche in conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso. 12.46 - D. (Mediocredito dell’Umbria) L’art. 6.2 della circolare esplicativa n. 900315 del 14.07.2000 prevede che ai fini del calcolo dell’indicatore, la banca concessionaria può prendere in considerazione l’ammontare di mezzi propri indicato dall’impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell’impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all’ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell’impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. A tal fine la scrivente banca ritiene che i prelevamenti da parte dei soci che appaiono tra le attività dello Stato Patrimoniale indicati usualmente come crediti verso soci, siano da considerarsi a decurtazione del patrimonio netto della società e come tali peggiorativi del margine di struttura primario. (30 – 11/10/00) (indicatori, mezzi propri, prelevamento soci) R. Si concorda con l’opinione della banca. 12.47 - D. (Banco di Sicilia) (2.58) APPORTO DI CAPITALE PROPRIO - PUNTO 6.2 DELLA CIRCOLARE 900315 DEL 14/7/2000 Si prospetta il caso di una società di capitali che ha un valore di margine di struttura talmente elevato da poter essere utilizzato ai fini dell’apporto di capitale necessario all’investimento proposto senza chiedere ulteriori esborsi ai singoli soci. Tale valore del margine di struttura è dato, oltre che dal capitale sociale, dalla presenza delle voci “conferimento soci in c/aumento capitale sociale” deliberato nel 1982 e “altre riserve” composte da importi maturati via via negli anni. Non vi sono, inoltre, nel bilancio ’99 mezzi di terzi a m.l.t. Ora, alla luce della circolare 900315 del 14/7/2000 si chiede di sapere se, ai 12.19
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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />
rilevante e comunque entro i limiti fissati dalla normativa, spese per servizi annessi definiti<br />
dalla Regione come ulteriori attività ammissibili. Si ritiene che in questi casi risulti<br />
penalizzante l’attribuzione dell’eventuale minor punteggio relativo all’ulteriore attività<br />
ammissibile (in stretta ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 1039556 del 20/5/99)<br />
soprattutto in presenza di ricavi generati dalla “ulteriore attività ammissibile” comunque<br />
marginali. (28 – 25/10/99) (indicatori, regionali, servizi annessi) TUR<br />
R. Qualora le strutture interessate siano configurabili come veri e propri “servizi annessi”<br />
della struttura ricettiva principale e, quindi, soggetti alle limitazioni ed alle condizioni poste<br />
dalla normativa, essi non vanno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio regionale. In<br />
caso contrario, vale la regola richiamata nel quesito. Al fine di valutare quale delle due<br />
ipotesi ricorra, si ritiene sia opportuno tenere in debito conto quanto al riguardo<br />
rappresentato dall’impresa nel business plan allegato alla domanda.<br />
12.45 - D. (Studio Finanziario) (2.56) Con riferimento all'apporto di mezzi propri utile ai fini del<br />
calcolo del primo indicatore, si chiede se sia ammissibile a tal fine la conversione di poste<br />
preesistenti di bilancio non solo nel caso di aumento di capitale (come espressamente previsto<br />
al punto 6.2 della Circolare 1039080/99 e richiamato nell'Allegato 14 della stessa) ma anche<br />
in caso di conferimento soci in c/aumento capitale, atteso che l'eventuale riduzione di detta<br />
posta segue le stesse regole previste per la riduzione del capitale sociale (possibile cioè solo<br />
in caso di perdite e capitale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale). (29 –<br />
27/07/00) (indicatori, mezzi propri, conferimento soci in c/aumento) (TUR)<br />
R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, valida per il 6° bando della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (primo<br />
bando del turismo), consente un’utile valutazione, ai fini del capitale proprio, delle eventuali<br />
poste preesistenti solo nel caso in cui vengano convertite in aumento del capitale sociale e<br />
non anche in conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso.<br />
12.46 - D. (Mediocredito dell’Umbria) L’art. 6.2 della circolare esplicativa n. 900315 del<br />
14.07.2000 prevede che ai fini del calcolo dell’indicatore, la banca concessionaria può<br />
prendere in considerazione l’ammontare di mezzi propri indicato dall’impresa solo dopo aver<br />
valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto,<br />
alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell’impresa stessa.<br />
In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all’ultimo bilancio approvato prima della<br />
presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell’impresa, redatto<br />
secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità<br />
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività",<br />
redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti<br />
c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti.<br />
A tal fine la scrivente banca ritiene che i prelevamenti da parte dei soci che appaiono tra le<br />
attività dello Stato Patrimoniale indicati usualmente come crediti verso soci, siano da<br />
considerarsi a decurtazione del patrimonio netto della società e come tali peggiorativi del<br />
margine di struttura primario. (30 – 11/10/00) (indicatori, mezzi propri, prelevamento soci)<br />
R. Si concorda con l’opinione della banca.<br />
12.47 - D. (Banco di Sicilia) (2.58) APPORTO DI CAPITALE PROPRIO - PUNTO 6.2 DELLA<br />
CIRCOLARE 900315 DEL 14/7/2000 Si prospetta il caso di una società di capitali che ha un<br />
valore di margine di struttura talmente elevato da poter essere utilizzato ai fini dell’apporto di<br />
capitale necessario all’investimento proposto senza chiedere ulteriori esborsi ai singoli soci.<br />
Tale valore del margine di struttura è dato, oltre che dal capitale sociale, dalla presenza delle<br />
voci “conferimento soci in c/aumento capitale sociale” deliberato nel 1982 e “altre riserve”<br />
composte da importi maturati via via negli anni. Non vi sono, inoltre, nel bilancio ’99 mezzi<br />
di terzi a m.l.t. Ora, alla luce della circolare 900315 del 14/7/2000 si chiede di sapere se, ai<br />
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