LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI ottobre p.v., istanza di inserimento della originaria domanda presentata sul IV Bando, utilizzando con le opportune modifiche lo schema conforme all’allegato n. 34 della circolare 900315 del 14 luglio 2000. (30 – 11/10/00) (programmi misti, programma, variazione) R. Si ritiene che la modifica delle modalità di acquisizione dei beni non costituisca, per il caso in questione, una modifica tale da pregiudicare la validità della domanda originaria. L’interesse dell’impresa all’inserimento della domanda nel bando in corso potrà quindi essere manifestata con le modalità previste dal punto 11.1 della circolare n. 900315/2000, allegando alla comunicazione di cui all’allegato n. 34 della circolare stessa, un prospetto riepilogativo contenente la suddivisione dei medesimi investimenti previsti nella domanda originaria in ordinari e in leasing. 11.6
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI 12. INDICATORI 12.1 - (Direttiva) (2.12) - Indicatori. 1)La delibera dei competenti organi sociali delle imprese, limitatamente a quelle da assumere successivamente alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, relative agli aumenti del capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale, da valutare quale parte nuova del capitale ai fini del calcolo dell'indicatore n.1 di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento, deve espressamente indicarne le motivazioni, con esplicito riferimento al programma di investimenti cui l'aumento e/o il conferimento stesso si riferisce. 2)Con riferimento a quanto indicato al punto 6.2 della circolare n.38522/96 in merito alla determinazione della parte preesistente del capitale proprio, si forniscono le seguenti precisazioni. Il bilancio approvato dall'impresa al quale sono relativi i dati da indicare nella prima colonna del punto D4.1 del modulo di domanda, è quello a data quanto più prossima possibile a quella di avvio a realizzazione del programma da agevolare. Esso, quindi, può essere quello a data immediatamente precedente o successiva a detto avvio. Le rettifiche da indicare nella seconda colonna dello stesso punto D4.1 sono relative alle eventuali variazioni significative intervenute tra la data di chiusura del suddetto bilancio e quella di avvio del programma (o, per i programmi ancora da avviare, quella di sottoscrizione del modulo). Tali rettifiche, da apportare, a seconda dei casi, in aumento o in detrazione dalle corrispondenti voci della prima colonna, sono, naturalmente, riferite anche alle quote maturate alla data di avvio a realizzazione (nel caso di bilancio precedente) o successivamente alla data stessa (nel caso di bilancio successivo) delle poste riconducibili all'intero esercizio (ammortamenti, utili accantonati, TFR, ecc.). Le rettifiche relative a dette quote maturate sono da apportare, naturalmente, solo nel caso in cui sia stato già approvato il bilancio relativo all'esercizio di avvio a realizzazione. 3)L'indicazione, nel prospetto D4.2.1 del modulo di domanda, per ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma, oltre che degli eventuali aumenti del capitale sociale, anche degli utili accantonati a bilancio e/o degli ammortamenti anticipati eventualmente effettuati nel periodo - come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modulo stesso - deve intendersi riferita sia ai programmi già ultimati sia, per gli anni solari trascorsi, a quelli in corso di realizzazione alla data di sottoscrizione del modulo di domanda. Si ricorda che, il ricorso agli utili accantonati per tutta la durata del programma e/o agli ammortamenti anticipati, in sostituzione o in aggiunta agli aumenti del capitale sociale, e/o ai conferimenti in c/aumento del capitale sociale, comporta, necessariamente, la detrazione, anno per anno, delle perdite eventualmente prodotte nel periodo di realizzazione del programma. Per le imprese il cui esercizio di bilancio non coincide con l'anno solare, gli utili, gli ammortamenti anticipati e le perdite, ai fini dell'attualizzazione della parte nuova del capitale proprio, vengono attribuiti pro-quota agli anni solari nei quali sono maturati. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (indicatori, mezzi propri, calcolo) 12.2 - D. (Direttiva) - Dopo i due anni previsti di verifica, il progetto presentato deve mantenere inalterati gli indicatori raggiunti anche per i successivi 3 anni? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (indicatori, verifica, termini) R. La verifica dei dati che concorrono alla formazione degli indicatori è condotta al termine del programma, per quanto concerne gli investimenti ed il capitale proprio, con riferimento all'esercizio successivo a quello dell'entrata a regime, per quanto concerne l'occupazione. 12.1
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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />
ottobre p.v., istanza di inserimento della originaria domanda presentata sul IV Bando,<br />
utilizzando con le opportune modifiche lo schema conforme all’allegato n. 34 della circolare<br />
900315 del 14 luglio 2000. (30 – 11/10/00) (programmi misti, programma, variazione)<br />
R. Si ritiene che la modifica delle modalità di acquisizione dei beni non costituisca, per il<br />
caso in questione, una modifica tale da pregiudicare la validità della domanda originaria.<br />
L’interesse dell’impresa all’inserimento della domanda nel bando in corso potrà quindi<br />
essere manifestata con le modalità previste dal punto 11.1 della circolare n. 900315/2000,<br />
allegando alla comunicazione di cui all’allegato n. 34 della circolare stessa, un prospetto<br />
riepilogativo contenente la suddivisione dei medesimi investimenti previsti nella domanda<br />
originaria in ordinari e in leasing.<br />
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