LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI modificata, pena la decadenza della domanda presentata ovvero, nel caso la modifica interessi singoli beni, pena l’esclusione della relativa spesa. Qualora, come nel caso in esame, la modifica derivi da un’autonoma scelta dell’impresa, dal momento che ciò costituisce una variazione dell’iniziativa rilevante ai fini della formazione della graduatoria e per il calcolo delle agevolazioni, vale quanto precisato al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96 con riferimento, nel caso di iniziativa “mista”, ad entrambe le domande. 11.10 - D. (Carisbo) (17.13) Possibile sostituzione di società di leasing. Un’azienda, avendo presentato due domande ora in istruttoria, una per parte di investimento effettuata direttamente e l’altra per investimento da effettuare in locazione, non è riuscita a trovare l’accordo sulle condizioni dell’operazione con la società di leasing (l’azienda reputa che le vengano proposte condizioni troppo onerose, ritenute fuori mercato, in funzione dell’”opzione” consentita alla società di leasing dal fatto di essere stata prescelta quale presentatrice della domanda di legge 488); conseguentemente l’azienda ci chiede ora di poter sostituire la società di leasing originaria con altra, pure con noi convenzionata, che applicherebbe condizioni sensibilmente inferiori (la società di leasing originaria non opporrebbe obiezioni). E’ possibile? (8 - 16/07/96) (programmi misti, società di leasing, sostituzione) R. Fermo restando che: - la scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti del programma (leasing o diretto) deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più modificata, pena la decadenza della domanda presentata (vedi risposta ad un quesito San Paolo a pag. 4 delle risposte ai quesiti allegate al verbale della riunione del 23.5.96); - non è consentito all’impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione sulla GURI delle graduatorie regionali, modifiche all’iniziativa rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie medesime o per il calcolo delle agevolazioni (vedi punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96); - ciascun programma di investimenti organico e funzionale può essere oggetto di una sola domanda, sia che venga realizzato direttamente dall’impresa che attraverso la locazione finanziaria, con la sola eccezione dei programmi “misti” per i quali , in deroga alla norma generale, è consentita la presentazione di due domande (una per gli investimenti realizzati direttamente ed una per quelli in leasing), osservando, però, le condizioni di cui al punto 5.7 della circolare n. 38522/95 (vedi risposta ai quesiti Assilea a pag. 11 delle risposte ai quesiti allegate al verbale della riunione del 10.7.96), la normativa non pone divieti all’eventuale richiesta, da parte dell’impresa, di sostituire la società di leasing cui ha inoltrato la domanda di agevolazioni, anche se successiva alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda stessa. Tuttavia, nel rispetto delle procedure vigenti ed alla luce di quanto sopra, si ritiene che ciò possa avvenire alle seguenti condizioni: - entrambe le società di leasing devono essere istituti collaboratori della stessa banca concessionaria; - i due istituti collaboratori e la banca concessionaria devono esprimere il loro formale assenso all’operazione; per quanto concerne la banca concessionaria, tale assenso tiene conto del tempo restante per la conclusione dell’attività istruttoria entro i termini fissati; - tutti gli investimenti oggetto della domanda avanzata alla prima società di leasing devono essere trasferiti in capo alla seconda. Ai fini di cui sopra, la società di leasing che ha ricevuto la domanda, dopo aver acquisito la formale richiesta da parte dell’impresa e dopo aver riscontrato la sussistenza delle suddette 11.4
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI condizioni, trasmette la domanda alla nuova società di leasing prescelta, in capo alla quale resta la verifica di completezza di cui all’art. 5, comma 4 del regolamento. 11.11 - D. (M.Lombardo) (9.1.82) L’impresa ha in programma investimenti per lit. 1.404,9 milioni che comporteranno un incremento occupazionale di 26 unità. La stessa per un errore di interpretazione della legge, ha presentato un’unica domanda sia per gli investimenti realizzati direttamente, sia per quelli in leasing. L’istituto, secondo quanto previsto dalle normative, ha ritenuto ammissibile e quindi ha potuto accettare solo la parte in leasing (lit. 356 milioni relativi all’impianto elettrico). Si ritiene comunque di valutare il programma, i relativi indicatori, nonché la relativa documentazione di spesa nella sua globalità confermando la tipologia in ampliamento e riferendo l’intero incremento occupazionale all’investimento dell’impianto elettrico effettuato in leasing. (12 - 24/09/96) (programmi misti, domanda, errore) R. Si concorda con la proposta della banca concessionaria. 11.12 - D. (S. Paolo) (7.32 - 20.5)La dichiarazione di fine lavori e la documentazione finale di spesa devono essere prodotte ad ultimazione avvenuta di tutto il programma o con riferimento ai singoli progetti? (14 - 06/02/97) (programmi misti, dichiarazione di fine lavori, documentazione finale di spesa) R. Dal momento che un'iniziativa "mista" è pur sempre un'unica iniziativa, ancorché presentata attraverso due domande, sia la data di ultimazione che quella di entrata a regime, che i conseguenti vincoli, tra i quali il termine di presentazione della documentazione finale di spesa, sono unici. 11.13 - D. (EPF) A fronte di un programma misto, ammesso all'agevolazione per £M. 8.651,1, di cui £M. 5.151,1 in ordinario e £M. 3.500 in leasing, l'impresa intende modificare la composizione degli investimenti in leasing e la tempistica di realizzazione. Infatti, a fronte di un macchinario acquisito con contratto del 1995, pari a 1.500 milioni, l'impresa intende rinunciare all'agevolazione per quello specifico bene e conservare l'agevolazione della L. 488 a favore di un altro contratto ancora da stipulare con la stessa società di leasing, la cui spesa verrebbe comunque effettuata nell'arco di realizzazione del programma. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (programmi misti, programma, variazione) R. In linea di massima, è consentito che all'interno di un programma già agevolato l'impresa possa apportare modifiche ai beni ed ai tempi di acquisto degli stessi, purché il programma medesimo non subisca variazioni sostanziali e purché i tempi si mantengano all'interno dei limiti temporali consentiti. Ciò vale anche se il programma è in tutto o in parte realizzato con il ricorso al leasing. Per il caso prospettato, dal momento che il nuovo bene non sostituirebbe quello originariamente previsto ma si aggiungerebbe allo stesso, è opportuno condurre un'accurata verifica circa la compatibilità del nuovo bene con il programma approvato. 11.14 - D. (Banco di Napoli) (5.29) (9.1.157) Una società ha presentato una domanda di agevolazioni a valere sul IV bando, recante una spesa ritenuta ammissibile in sede istruttoria di Lm. 7.122, relativa a beni da acquistare direttamente. La domanda non è stata agevolata per insufficienza di risorse finanziarie. Sinora la società ha realizzato il programma di investimenti per circa Lm. 5.200, di cui Lm. 1.952 con acquisto diretto di beni e Lm. 3.248 con acquisti in locazione finanziaria da società di leasing convenzionata con la Banca Concessionaria. La restante spesa oggetto del programma di investimenti, pari a circa Lm. 1.991, verrà realizzata con acquisto diretto di beni. Tanto premesso, si chiede di conoscere se la società in argomento può produrre, entro il 31 11.5
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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />
condizioni, trasmette la domanda alla nuova società di leasing prescelta, in capo alla quale<br />
resta la verifica di completezza di cui all’art. 5, comma 4 del regolamento.<br />
11.11 - D. (M.Lombardo) (9.1.82) L’impresa ha in programma investimenti per lit. 1.404,9 milioni<br />
che comporteranno un incremento occupazionale di 26 unità. La stessa per un errore di<br />
interpretazione della legge, ha presentato un’unica domanda sia per gli investimenti realizzati<br />
direttamente, sia per quelli in leasing. L’istituto, secondo quanto previsto dalle normative, ha<br />
ritenuto ammissibile e quindi ha potuto accettare solo la parte in leasing (lit. 356 milioni<br />
relativi all’impianto elettrico). Si ritiene comunque di valutare il programma, i relativi<br />
indicatori, nonché la relativa documentazione di spesa nella sua globalità confermando la<br />
tipologia in ampliamento e riferendo l’intero incremento occupazionale all’investimento<br />
dell’impianto elettrico effettuato in leasing. (12 - 24/09/96) (programmi misti, domanda,<br />
errore)<br />
R. Si concorda con la proposta della banca concessionaria.<br />
11.12 - D. (S. Paolo) (7.32 - 20.5)La dichiarazione di fine lavori e la documentazione finale di<br />
spesa devono essere prodotte ad ultimazione avvenuta di tutto il programma o con riferimento<br />
ai singoli progetti? (14 - 06/02/97) (programmi misti, dichiarazione di fine lavori,<br />
documentazione finale di spesa)<br />
R. Dal momento che un'iniziativa "mista" è pur sempre un'unica iniziativa, ancorché<br />
presentata attraverso due domande, sia la data di ultimazione che quella di entrata a regime,<br />
che i conseguenti vincoli, tra i quali il termine di presentazione della documentazione finale<br />
di spesa, sono unici.<br />
11.13 - D. (EPF) A fronte di un programma misto, ammesso all'agevolazione per £M. 8.651,1, di<br />
cui £M. 5.151,1 in ordinario e £M. 3.500 in leasing, l'impresa intende modificare la<br />
composizione degli investimenti in leasing e la tempistica di realizzazione. Infatti, a fronte di<br />
un macchinario acquisito con contratto del 1995, pari a 1.500 milioni, l'impresa intende<br />
rinunciare all'agevolazione per quello specifico bene e conservare l'agevolazione della L. <strong>488</strong><br />
a favore di un altro contratto ancora da stipulare con la stessa società di leasing, la cui spesa<br />
verrebbe comunque effettuata nell'arco di realizzazione del programma. (15 - 25/03/97 e<br />
03/04/97) (programmi misti, programma, variazione)<br />
R. In linea di massima, è consentito che all'interno di un programma già agevolato l'impresa<br />
possa apportare modifiche ai beni ed ai tempi di acquisto degli stessi, purché il programma<br />
medesimo non subisca variazioni sostanziali e purché i tempi si mantengano all'interno dei<br />
limiti temporali consentiti. Ciò vale anche se il programma è in tutto o in parte realizzato con<br />
il ricorso al leasing. Per il caso prospettato, dal momento che il nuovo bene non sostituirebbe<br />
quello originariamente previsto ma si aggiungerebbe allo stesso, è opportuno condurre<br />
un'accurata verifica circa la compatibilità del nuovo bene con il programma approvato.<br />
11.14 - D. (Banco di Napoli) (5.29) (9.1.157) Una società ha presentato una domanda di<br />
agevolazioni a valere sul IV bando, recante una spesa ritenuta ammissibile in sede istruttoria<br />
di Lm. 7.122, relativa a beni da acquistare direttamente. La domanda non è stata agevolata per<br />
insufficienza di risorse finanziarie.<br />
Sinora la società ha realizzato il programma di investimenti per circa Lm. 5.200, di cui Lm.<br />
1.952 con acquisto diretto di beni e Lm. 3.248 con acquisti in locazione finanziaria da società<br />
di leasing convenzionata con la Banca Concessionaria.<br />
La restante spesa oggetto del programma di investimenti, pari a circa Lm. 1.991, verrà<br />
realizzata con acquisto diretto di beni.<br />
Tanto premesso, si chiede di conoscere se la società in argomento può produrre, entro il 31<br />
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