LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI qualsiasi motivo, non intendesse più successivamente sostenere l’operazione, la parte di investimenti programmati in leasing non potrebbe più essere ritenuta ammissibile. In questo caso la banca concessionaria dovrà valutare la sussistenza della validità tecnico-economicofinanziaria dell’iniziativa ridotta. 11.5 - (Direttiva) (3.3) - Determinazione della dimensione dell'impresa. • Ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni, i valori del fatturato, dell'attivo dello stato patrimoniale e del numero dei dipendenti delle imprese partecipanti nel capitale della stessa con quote superiori al 25%, sono rilevati con riferimento all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, di ciascuna impresa partecipante, prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda da parte dell'impresa richiedente. Sia per quest'ultima che per le partecipanti, il tasso lira/ECU da applicare è quello, fissato con D.M. 1/6/93, valido alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento dell'impresa richiedente. • La circolare ministeriale n.37835/96, al punto 14, precisa che nel caso di iniziative da valutare unitariamente o realizzate in parte con il sistema ordinario ed in parte con quello della locazione finanziaria, la data di sottoscrizione delle domande (autentica della firma) deve essere la stessa. Nel caso in cui l'impresa dovesse comunque sottoscrivere dette domande in date diverse, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, il fatturato annuo e il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'ultima di tali date. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (programmi misti, dimensione, determinazione) 11.6 - D. (B. Mediocredito) (6.3) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria (domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca concessionaria). Nella domanda pervenuta alla società di leasing è stata compilata correttamente la “misura percentuale (080 - OTTANTA) di quella massima consentita per dimensione dell’impresa ed ubicazione dell’unità produttiva”. Nella domanda pervenuta alla banca concessionaria i suddetti 2 campi non risultano compilati. Poichè la misura percentuale deve essere la medesima in entrambe le domande, quale variazione deve apporre l’istruttore della banca concessionaria: 1. indicare 80% nella domanda pervenuta alla banca concessionaria rispettando la volontà espressa dal richiedente nella domanda pervenuta alla società di leasing; 2. indicare 100% in entrambe le domande come previsto dal MICA espressamente per le domande che non presentano compilato il suddetto campo? (3 - 29/05/96) (programmi misti, agevolazione richiesta, errore) R. L’assunzione del 100%, quale misura delle agevolazioni richieste rispetto a quella massima consentita, è valida nel caso in cui l’impresa non abbia fornito alcuna indicazione. Nel caso in esame, dal momento che per le iniziative “miste” vi è l’obbligo di indicare sulle due domande la medesima percentuale, si può intendere che tale indicazione, ancorché incompleta, sia stata fornita. Ne discende che anche per la domanda avanzata alla banca concessionaria si assume la misura dell’80%. Nel caso in cui le due domande indichino due percentuali diverse, si assume, per entrambe, la misura maggiore. 11.7 - D. (M. Umbria) (9.1.34 - 17.3) Nel caso in cui l’istituto collaboratore (società di leasing) esprima parere negativo su un dato programma di investimento e, l’azienda interessata dichiari successivamente di voler realizzare lo stesso in via ordinaria, si chiede se la banca concessionaria possa considerare gli investimenti, inizialmente programmati con intervento 11.2
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI leasing, come interventi diretti. (5 - 18/06/96) (programmi misti, programma, modalità di realizzazione) R. Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta entro i termini fissati. Qualora l’intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente alla chiusura dei termini, l’eventuale nuova domanda concorrerà all’attribuzione dei fondi disponibili per l’esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un programma realizzato in parte anche direttamente dall’impresa(iniziativa mista), dal momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti in leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma. 11.8 - D. (S. Paolo) (18.9) Le società di leasing devono rilasciare dichiarazione di responsabilità circa la completezza della documentazione inviata: - in caso di investimento realizzato in parte in ordinario e in parte in leasing, l’istituto collaboratore riceve solo la domanda. Quale dichiarazione può fare? - in caso di solo investimento in leasing quando l’Istituto collaboratore rileva assenza parziale di documentazione dovrebbe, richiedendola al cliente, concedere trenta giorni per l’integrazione della documentazione; dopo di che entro 40 giorni deve inviare alla banca concessionaria la documentazione completa. Quest’ultima verificata l’impossibilità istruttoria dovrebbe concedere ulteriori trenta giorni alla società per fornire eventuali chiarimenti mancanti. Si rischia, pertanto, di non aver materialmente il tempo di istruire l’operazione. E’ possibile acquisire la domanda allo stato di pervenimento alle società di leasing, con la sola dichiarazione relativa all’accertamento di eventuali irregolarità? (4 - 06/06/96) (programmi misti, documentazione, dichiarazione di completezza) R. Qualora uno stesso programma venga in parte realizzato con il sistema della locazione finanziaria, l’impresa deve farne oggetto di due separate domande da inoltrare, quella relativa al leasing tramite l’Istituto collaboratore, alla medesima Banca concessionaria, solo alla quale deve essere trasmessa la prevista documentazione (punto 5.7 della circolare n.38522/95). In tal caso l’Istituto collaboratore, al momento del ricevimento della domanda, verifica la completezza e la puntuale compilazione del modulo (e non, quindi, della documentazione) e sottoscrive, per la Banca concessionaria, l’apposita dichiarazione di cui alla pag. 11 del modulo stesso. In tal caso la dichiarazione circa la completezza della documentazione non ha alcun rilievo. In caso di investimento tutto in leasing, è l’Istituto collaboratore che deve accertare la completezza del modulo di domanda e della documentazione, assumendosene la piena responsabilità attraverso la richiamata dichiarazione. 11.9 - D. (B. Mediocredito) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria (domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca concessionaria). Il richiedente vuole rinunciare a parte della richiesta attraverso il leasing (un singolo macchinario), per effettuare tale spesa in modo ordinario. E’ possibile integrare la domanda relativa alla parte ordinaria per la spesa del singolo macchinario e conseguentemente modificare i punti C6), C7) e D5 (quest’ultimo per quanto attiene gli importi delle “agevolazioni richieste” ed “intervento in società di leasing”)? (6 - 25/06/96) (programmi misti, programma, modalità di realizzazione) R. Come precisato nella risposta al quesito San Paolo del verbale del 23 maggio 1996, la scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti (ordinario o leasing) deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più 11.3
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leasing, come interventi diretti. (5 - 18/06/96) (programmi misti, programma, modalità di<br />
realizzazione)<br />
R. Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente<br />
modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta<br />
entro i termini fissati. Qualora l’intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente<br />
alla chiusura dei termini, l’eventuale nuova domanda concorrerà all’attribuzione dei fondi<br />
disponibili per l’esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un<br />
programma realizzato in parte anche direttamente dall’impresa(iniziativa mista), dal<br />
momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti<br />
in leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa<br />
dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma.<br />
11.8 - D. (S. Paolo) (18.9) Le società di leasing devono rilasciare dichiarazione di responsabilità<br />
circa la completezza della documentazione inviata:<br />
- in caso di investimento realizzato in parte in ordinario e in parte in leasing, l’istituto<br />
collaboratore riceve solo la domanda. Quale dichiarazione può fare?<br />
- in caso di solo investimento in leasing quando l’Istituto collaboratore rileva assenza parziale<br />
di documentazione dovrebbe, richiedendola al cliente, concedere trenta giorni per<br />
l’integrazione della documentazione; dopo di che entro 40 giorni deve inviare alla banca<br />
concessionaria la documentazione completa. Quest’ultima verificata l’impossibilità istruttoria<br />
dovrebbe concedere ulteriori trenta giorni alla società per fornire eventuali chiarimenti<br />
mancanti. Si rischia, pertanto, di non aver materialmente il tempo di istruire l’operazione. E’<br />
possibile acquisire la domanda allo stato di pervenimento alle società di leasing, con la sola<br />
dichiarazione relativa all’accertamento di eventuali irregolarità? (4 - 06/06/96) (programmi<br />
misti, documentazione, dichiarazione di completezza)<br />
R. Qualora uno stesso programma venga in parte realizzato con il sistema della locazione<br />
finanziaria, l’impresa deve farne oggetto di due separate domande da inoltrare, quella<br />
relativa al leasing tramite l’Istituto collaboratore, alla medesima Banca concessionaria, solo<br />
alla quale deve essere trasmessa la prevista documentazione (punto 5.7 della circolare<br />
n.38522/95). In tal caso l’Istituto collaboratore, al momento del ricevimento della domanda,<br />
verifica la completezza e la puntuale compilazione del modulo (e non, quindi, della<br />
documentazione) e sottoscrive, per la Banca concessionaria, l’apposita dichiarazione di cui<br />
alla pag. 11 del modulo stesso. In tal caso la dichiarazione circa la completezza della<br />
documentazione non ha alcun rilievo. In caso di investimento tutto in leasing, è l’Istituto<br />
collaboratore che deve accertare la completezza del modulo di domanda e della<br />
documentazione, assumendosene la piena responsabilità attraverso la richiamata<br />
dichiarazione.<br />
11.9 - D. (B. Mediocredito) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria<br />
(domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca<br />
concessionaria). Il richiedente vuole rinunciare a parte della richiesta attraverso il leasing (un<br />
singolo macchinario), per effettuare tale spesa in modo ordinario. E’ possibile integrare la<br />
domanda relativa alla parte ordinaria per la spesa del singolo macchinario e<br />
conseguentemente modificare i punti C6), C7) e D5 (quest’ultimo per quanto attiene gli<br />
importi delle “agevolazioni richieste” ed “intervento in società di leasing”)? (6 - 25/06/96)<br />
(programmi misti, programma, modalità di realizzazione)<br />
R. Come precisato nella risposta al quesito San Paolo del verbale del 23 maggio 1996, la<br />
scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti (ordinario o leasing)<br />
deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più<br />
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