LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI (differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati). (23 – 17/6/98) (mezzi propri, parte preesistente, ditte individuali) R.. La norma transitoria (che non fa menzione del capitale proprio preesistente) è applicabile a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni. La determinazione va fatta con le consuete modalità. 2.53 - D. (M. Roma) Considerato che per le ditte individuali la precedente normativa, ai fini dell’indicatore, assumeva comunque pari a zero l’eventuale capitale proprio preesistente, si chiede se sia applicabile anche per tali ditte la norma transitoria prevista dal punto 10.2 della circolare MICA n.234363. Nel caso di risposta affermativa, si chiede conferma sulla necessità di utilizzare il consueto metodo di determinazione dell’aumento di capitale proprio previsto per le ditte individuali (differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati). (24 – 16/04/99) (mezzi propri, parte preesistente, ditte individuali) R. Dal momento che la richiamata norma transitoria di cui al punto 10.2 della circolare n. 234363/97 è finalizzata a rendere graduale, attraverso il solo 3° bando, l’eliminazione del “capitale preesistente” e che quest’ultimo non veniva comunque considerato per le ditte individuali, ne deriva che la norma transitoria citata non si applica a questo tipo di imprese. 2.54 - D. (BNL) Nell’ambito degli accertamenti svolti per determinare la concreta possibilità dei soci ad immettere i mezzi propri indicati in domanda ai fini dell’indicatore, un gruppo di società, impegnate per apporti di considerevole entità, ci ha esibito lettere d’impegno, indirizzate alle diverse aziende da parte di una Compagnia di Partecipazioni e Garanzie per il Credito (capitale sociale: L. 5 miliardi), così formulata: “Avendo effettuato l’esame del progetto di cui all’oggetto, da Voi presentato per l’ottenimento delle agevolazioni contributive ai sensi della legge 488/92, e constatatene la reale fattibilità dell’iniziativa, tenuto altresì conto della situazione patrimoniale dei soci, con la presente ci dichiariamo disponibili ad impegnare, ora per allora, il rilascio di ns atto di fideiussione a garanzia della patrimonialità della Vostra società e dei suoi esponenti” Dal nostro canto, e salvo Vostro diverso avviso, non riteniamo che l’impegno di un terzo a rilasciare garanzia, né, eventualmente, l’effettivo rilascio della fideiussione, possano in alcun modo sostituirsi all’accertamento demandato alla banca concessionaria in ordine alla consistenza finanziaria dei soggetti interessati. Riteniamo altresì che ove pure tale accertamento venisse esplicato nei confronti della consistenza finanziaria della “garante”, non si rispetterebbe lo spirito della norma in argomento, considerato che l’apporto di capitale proprio da parte dell’impresa viene fra l’altro utilizzato per il calcolo del relativo indicatore. (24 – 16/04/99) (mezzi propri, parte nuova, accertamenti) R. Si concorda con le valutazioni della banca concessionaria. 2.55 - D. (Europrogetti & Finanza) (19.44) In sede di richiesta di erogazione della prima quota di contributo la ditta, pur in considerazione di precedenti indicazioni del Comitato tecnico consultivo (cfr. quattordicesima seduta del 06.02.97), richiede di poter assolvere alla condizione relativa all'immissione di capitale proprio - prevista dal decreto di concessione provvisoria per l'importo di £ 1.800 ml - con un aumento di capitale sociale con relativo sovrapprezzo azioni, per un totale di £ 3.365 ml, sottoscritto con un conferimento di ramo d'azienda. La ditta sostiene che, nel caso prospettato, si sia verificata la condizione di immissione di mezzi freschi, pur in presenza di una sottoscrizione di aumento di capitale sociale con conferimento di ramo d'azienda, in quanto la situazione patrimoniale del conferito ramo d'azienda conteneva crediti per circa £ 1.857 ml. Tali crediti, nelle more del perfezionamento dell'operazione, sono stati incassati interamente. Tale posta, da un valore 2.20

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI estimativo si è tramutata in un valore numerario oggettivamente riscontrabile e quindi disponibile per poter essere destinato al programma agevolato. (29 – 27/07/00) (mezzi propri, parte nuova, conferimento di ramo d’azienda) R. In linea con le precedenti indicazioni fornite dal Comitato in occasione di analoghi casi, si esprime parere negativo in merito all’utilizzo, ai fini del capitale proprio, di apporti derivanti da operazioni societarie. 2.56 - D. (Studio Finanziario) (12.45) Con riferimento all'apporto di mezzi propri utile ai fini del calcolo del primo indicatore, si chiede se sia ammissibile a tal fine la conversione di poste preesistenti di bilancio non solo nel caso di aumento di capitale (come espressamente previsto al punto 6.2 della Circolare 1039080/99 e richiamato nell'Allegato 14 della stessa) ma anche in caso di conferimento soci in c/aumento capitale, atteso che l'eventuale riduzione di detta posta segue le stesse regole previste per la riduzione del capitale sociale (possibile cioè solo in caso di perdite e capitale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale). (29 – 27/07/00) (mezzi propri, conferimento soci in c/aumento) (TUR) R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, valida per il 6° bando della legge n. 488/92 (primo bando del turismo), consente un’utile valutazione, ai fini del capitale proprio, delle eventuali poste preesistenti solo nel caso in cui vengano convertite in aumento del capitale sociale e non anche in conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso. 2.57 - D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) La società richiedente ha deliberato e versato, durante l’arco di realizzo dell’investimento, £. 2.000.000.000 a titolo di capitale sociale; durante l’effettuazione del programma la Ditta stessa ha sofferto una perdita di £. 1.000.000.000, ripianata nel periodo stesso tramite la riduzione del capitale sociale; la richiedente chiede di considerare il capitale sociale interamente, cioè al lordo della perdita subita. A riguardo, la circolare ed in particolare il quesito 2.8 – direttiva 9.1.7 indicano che le perdite prodotte nel corso di realizzo del programma devono essere portate in detrazione nel calcolo della parte nuova del capitale solo se allo stesso fine vengono computati gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati. Nel caso in questione non sussistono utili o ammortamenti anticipati ai fini della determinazione del capitale proprio. Tuttavia tale perdita ha comportato una sensibile riduzione del capitale proprio, che, pertanto, alla fine dell’investimento si presenta così dimezzato. Nella fattispecie la ns. Banca ritiene la proposta della società non accoglibile per il motivo sopra indicato. (29 – 27/07/00) (mezzi propri, aumento capitale sociale, perdite) R. Si ritiene che il capitale proprio apportato dall’impresa, pur se nei modi previsti dalla normativa, non sia stato mantenuto per le finalità previste per tutte la durata del programma e, pertanto, che non possa essere utilmente computato. 2.58 - D. (Banco di Sicilia) (12.47) APPORTO DI CAPITALE PROPRIO - PUNTO 6.2 DELLA CIRCOLARE 900315 DEL 14/7/2000 Si prospetta il caso di una società di capitali che ha un valore di margine di struttura talmente elevato da poter essere utilizzato ai fini dell’apporto di capitale necessario all’investimento proposto senza chiedere ulteriori esborsi ai singoli soci. Tale valore del margine di struttura è dato, oltre che dal capitale sociale, dalla presenza delle voci “conferimento soci in c/aumento capitale sociale” deliberato nel 1982 e “altre riserve” composte da importi maturati via via negli anni. Non vi sono, inoltre, nel bilancio ’99 mezzi di terzi a m.l.t. Ora, alla luce della circolare 900315 del 14/7/2000 si chiede di sapere se, ai fini dell’apporto di capitale proprio, il conferimento effettuato nel 1982 possa essere preso in considerazione previa ulteriore delibera nella quale si faccia riferimento al progetto ex legge 2.21

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati). (23 – 17/6/98) (mezzi propri,<br />

parte preesistente, ditte individuali)<br />

R.. La norma transitoria (che non fa menzione del capitale proprio preesistente) è applicabile<br />

a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni. La determinazione va fatta con le consuete<br />

modalità.<br />

2.53 - D. (M. Roma) Considerato che per le ditte individuali la precedente normativa, ai fini<br />

dell’indicatore, assumeva comunque pari a zero l’eventuale capitale proprio preesistente, si<br />

chiede se sia applicabile anche per tali ditte la norma transitoria prevista dal punto 10.2 della<br />

circolare MICA n.234363.<br />

Nel caso di risposta affermativa, si chiede conferma sulla necessità di utilizzare il consueto<br />

metodo di determinazione dell’aumento di capitale proprio previsto per le ditte individuali<br />

(differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati). (24 – 16/04/99) (mezzi propri,<br />

parte preesistente, ditte individuali)<br />

R. Dal momento che la richiamata norma transitoria di cui al punto 10.2 della circolare n.<br />

234363/97 è finalizzata a rendere graduale, attraverso il solo 3° bando, l’eliminazione del<br />

“capitale preesistente” e che quest’ultimo non veniva comunque considerato per le ditte<br />

individuali, ne deriva che la norma transitoria citata non si applica a questo tipo di imprese.<br />

2.54 - D. (BNL) Nell’ambito degli accertamenti svolti per determinare la concreta possibilità dei<br />

soci ad immettere i mezzi propri indicati in domanda ai fini dell’indicatore, un gruppo di<br />

società, impegnate per apporti di considerevole entità, ci ha esibito lettere d’impegno,<br />

indirizzate alle diverse aziende da parte di una Compagnia di Partecipazioni e Garanzie per il<br />

Credito (capitale sociale: L. 5 miliardi), così formulata: “Avendo effettuato l’esame del<br />

progetto di cui all’oggetto, da Voi presentato per l’ottenimento delle agevolazioni<br />

contributive ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, e constatatene la reale fattibilità dell’iniziativa,<br />

tenuto altresì conto della situazione patrimoniale dei soci, con la presente ci dichiariamo<br />

disponibili ad impegnare, ora per allora, il rilascio di ns atto di fideiussione a garanzia della<br />

patrimonialità della Vostra società e dei suoi esponenti” Dal nostro canto, e salvo Vostro<br />

diverso avviso, non riteniamo che l’impegno di un terzo a rilasciare garanzia, né,<br />

eventualmente, l’effettivo rilascio della fideiussione, possano in alcun modo sostituirsi<br />

all’accertamento demandato alla banca concessionaria in ordine alla consistenza finanziaria<br />

dei soggetti interessati. Riteniamo altresì che ove pure tale accertamento venisse esplicato nei<br />

confronti della consistenza finanziaria della “garante”, non si rispetterebbe lo spirito della<br />

norma in argomento, considerato che l’apporto di capitale proprio da parte dell’impresa viene<br />

fra l’altro utilizzato per il calcolo del relativo indicatore. (24 – 16/04/99) (mezzi propri,<br />

parte nuova, accertamenti)<br />

R. Si concorda con le valutazioni della banca concessionaria.<br />

2.55 - D. (Europrogetti & Finanza) (19.44) In sede di richiesta di erogazione della prima quota di<br />

contributo la ditta, pur in considerazione di precedenti indicazioni del Comitato tecnico<br />

consultivo (cfr. quattordicesima seduta del 06.02.97), richiede di poter assolvere alla<br />

condizione relativa all'immissione di capitale proprio - prevista dal decreto di concessione<br />

provvisoria per l'importo di £ 1.800 ml - con un aumento di capitale sociale con relativo<br />

sovrapprezzo azioni, per un totale di £ 3.365 ml, sottoscritto con un conferimento di ramo<br />

d'azienda. La ditta sostiene che, nel caso prospettato, si sia verificata la condizione di<br />

immissione di mezzi freschi, pur in presenza di una sottoscrizione di aumento di capitale<br />

sociale con conferimento di ramo d'azienda, in quanto la situazione patrimoniale del conferito<br />

ramo d'azienda conteneva crediti per circa £ 1.857 ml. Tali crediti, nelle more del<br />

perfezionamento dell'operazione, sono stati incassati interamente. Tale posta, da un valore<br />

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