LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI mezzo mobile possa essere utilizzato esclusivamente all’interno del bacino portuale), il mezzo descritto (chiatta più gru) può essere ammesso alle agevolazioni. 10.150 - D. (Banco di Napoli) Una impresa ha presentato una domanda a valere sul bando del “settore turismo” del 2000 (9° bando) per la realizzazione di una struttura ricettiva; è prevista l’acquisizione da terzi di unità immobiliari poste in un fabbricato in corso di costruzione, per la quale è stato esibito un preliminare di vendita redatto da un notaio il 30.5.2001 che regolamenta l’acquisizione con i consueti criteri delle vendite immobiliari per stabili a costruirsi. L’istanza presenta le seguenti due principali problematiche: a) la piena disponibilità del cespite oggetto del programma è stata comprovata attraverso il suddetto preliminare di vendita. Detto titolo, pur non indicando separatamente le quote afferenti il terreno e l’immobile, è in ogni caso relativo ad un “immobile” ancorchè in corso di costruzione. Si richiede se per il caso in esame, possa ritenersi soddisfatta la condizione di “piena disponibilità” di cui alla normativa di riferimento; b) la circolare di riferimento, all’Allegato n.3 – punto IV), per quanto riguarda le spese relative ad acquisizioni immobiliari, prevede i casi di acquisto di suoli con limite del 10% della spesa complessiva e di acquisto di immobile esistente nel limite del 50% della spesa complessiva. Nel caso in esame le porzioni immobiliari da acquistare fanno parte di un fabbricato in corso di costruzione, quindi di fatto non ancora esistente. Si richiede se il caso vada trattato come acquisto di immobile, anche se non esistente, con le previste limitazioni del 50% della spesa complessiva, ovvero come costruzione di un immobile da agevolare senza limitazioni, con acquisto di una quota ideale di suolo da agevolare nei limiti del 10% della spesa complessiva. (34 – 02/10/01) (spese ammissibili, acquisto di immobili, immobili in costruzione) TUR R. Per quanto concerne la prima parte del quesito, si ritiene che l’impresa goda della piena disponibilità dell’immobile interessato dal programma di investimenti. Per quanto concerne la seconda parte del quesito, si ritiene che il fabbricato in questione debba essere trattato come un nuovo immobile e non come un immobile esistente e, pertanto, non soggetto al limite del 50%; dalla relativa spesa, tuttavia, occorrerà enucleare il valore del terreno di pertinenza al fine di verificare il rispetto del limite del 10%. 10.151 - D. (Europrogetti & Finanza) Si presenta il caso di una ditta che intende realizzare uno stabilimento industriale con la formula “chiavi in mano”. Il contratto “chiavi in mano” verrebbe stipulato con una società fornitrice che detiene il controllo della stessa richiedente per oltre il 90% del capitale sociale. La fornitura riguarderebbe la progettazione, la direzione lavori, la realizzazione delle opere murarie, la realizzazione di alcune linee produttive concepite “ad hoc” per le specifiche esigenze della richiedente e l’installazione di tutti i macchinari del ciclo produttivo. La fornitura di questi ultimi verrebbe fatturata alla richiedente direttamente dalle case produttrici. Dal momento che: - ai sensi della normativa sono dichiarate non ammissibili solo le spese riguardanti l’acquisto del suolo, degli immobili, dei programmi informatici e dei brevetti tra aziende che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2359 del CC o siano entrambe partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto; - tra la richiedente e l’azienda fornitrice del “chiavi in mano” sussiste un rapporto evidentemente del tipo individuato dall’art. 2359 e succ. del C.C.; si chiede se può considerarsi ammissibile la spesa d’investimento relativa alla fornitura e alle prestazioni previste dal contratto “chiavi in mano” medesimo. (34 – 02/10/01) (spese ammissibili, contratto chiavi in mano, società controllate e collegate) 10.58
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI R. Occorre innanzi tutto verificare, da un punto di vista generale, che sussistano le condizioni fissate dalla normativa per l’ammissibilità alle agevolazioni di un programma di investimenti realizzato con le modalità del “contratto chiavi in mano”, di cui al punto 3.9 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (impianti di particolare complessità, informazione preventiva, comprovata e specifica esperienza progettuale e tecnica nello specifico settore dell’impresa fornitrice, ecc.). Qualora tale verifica dia esito positivo occorrerà quindi accertare se i beni oggetto della vendita nell’ambito di tale “contratto chiavi in mano” fossero già di proprietà dell’impresa fornitrice o lo siano divenuti di recente, in relazione al contratto stesso (appare verosimile in tal senso, ma é solo un’indicazione, che l’impresa venditrice li abbia acquisiti dopo la stipula del “contratto chiavi in mano”); nel primo caso, si ritiene che sussistano le condizioni richiamate nel quesito (compravendita tra imprese che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.) e che le relative spese non possano essere ammesse; nel secondo caso, invece, si ritiene che le condizioni di cui all’art. 2359 c.c. non siano rilevanti ai fini di cui si tratta. 10.152 - D. (San Paolo-Imi) Nel settore delle costruzioni è ricorrente l’utilizzo nei cantieri di mezzi mobili targati sui quali sono fissate gru, carrelli elevatori, ecc. a volte in modo solidale, nel senso che tali attrezzature non possono essere rimosse e quindi poter utilizzare il mezzo per altri usi. Per uniformità di comportamento nell’ammissione o meno di tali mezzi alle agevolazioni, chiediamo cortese parere sulle seguenti casistiche: a) attrezzatura facente unico corpo solidale con il mezzo; b) attrezzatura fissata al mezzo adibito al solo trasporto di tale attrezzatura (in genere gru, carrelli elevatori); c) attrezzatura non fissata al mezzo; d) attrezzatura fissata al mezzo, utilizzata per carico/scarico di merce nel cassone del mezzo stesso (in genere piccole gru): si potrebbe agevolare tale attrezzatura ma non il mezzo mobile. A nostro avviso il mezzo mobile di trasporto dovrebbe essere agevolato solo nei casi a) e b) non ritenendo che attrezzature così pesanti possano essere rimosse a piacimento per l'utilizzo del mezzo a fini diversi (si potrebbe acquisire dichiarazione che tale attrezzatura è fissata al mezzo in via continuativa). (34 – 02/10/01) (spese ammissibili, mezzi di trasporto, attrezzature annesse) R. I casi sub a) e b) si ritengono agevolabili, non trattandosi di mezzi di trasporto, bensì di mezzi d’opera autotrasportati. Il caso c) riguarda, invece, attrezzature e separati mezzi di trasporto e questi ultimi, quindi, non possono essere ammessi; il caso d) si ritiene anch’esso del tutto non ammissibile in quanto mezzo di trasporto dotato di piccola gru finalizzata all’attività di trasporto stesso. 10.153 - D. (B. di Sicilia) Per una nuova iniziativa commerciale, la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento viene comprovata attraverso l’esibizione di una lettera dell’Assessorato regionale alla Presidenza con la quale si dà atto che, essendo l’Amministrazione venuta nella determinazione di cedere alla ditta proponente, in affitto o in proprietà, un immobile industriale in disuso appartenente al demanio regionale, nelle more della definizione del procedimento la ditta viene immessa nella disponibilità del bene. La lettera, regolarmente protocollata, è seguita da un verbale di consegna in data anteriore alla presentazione della domanda. Ad avviso di questa Banca, la fattispecie può essere assimilata a quella prevista dalla Circolare con riguardo all’atto di assegnazione di un’area all’interno di un agglomerato industriale, a condizione che, analogamente a quanto previsto in questo caso, l’immobile venga individuato in maniera non equivoca e il documento dell’amministrazione 10.59
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R. Occorre innanzi tutto verificare, da un punto di vista generale, che sussistano le<br />
condizioni fissate dalla normativa per l’ammissibilità alle agevolazioni di un programma di<br />
investimenti realizzato con le modalità del “contratto chiavi in mano”, di cui al punto 3.9<br />
della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (impianti di particolare complessità, informazione<br />
preventiva, comprovata e specifica esperienza progettuale e tecnica nello specifico settore<br />
dell’impresa fornitrice, ecc.). Qualora tale verifica dia esito positivo occorrerà quindi<br />
accertare se i beni oggetto della vendita nell’ambito di tale “contratto chiavi in mano”<br />
fossero già di proprietà dell’impresa fornitrice o lo siano divenuti di recente, in relazione al<br />
contratto stesso (appare verosimile in tal senso, ma é solo un’indicazione, che l’impresa<br />
venditrice li abbia acquisiti dopo la stipula del “contratto chiavi in mano”); nel primo caso,<br />
si ritiene che sussistano le condizioni richiamate nel quesito (compravendita tra imprese che<br />
si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.) e che le relative spese non possano essere<br />
ammesse; nel secondo caso, invece, si ritiene che le condizioni di cui all’art. 2359 c.c. non<br />
siano rilevanti ai fini di cui si tratta.<br />
10.152 - D. (San Paolo-Imi) Nel settore delle costruzioni è ricorrente l’utilizzo nei cantieri di<br />
mezzi mobili targati sui quali sono fissate gru, carrelli elevatori, ecc. a volte in modo solidale,<br />
nel senso che tali attrezzature non possono essere rimosse e quindi poter utilizzare il mezzo<br />
per altri usi. Per uniformità di comportamento nell’ammissione o meno di tali mezzi alle<br />
agevolazioni, chiediamo cortese parere sulle seguenti casistiche:<br />
a) attrezzatura facente unico corpo solidale con il mezzo;<br />
b) attrezzatura fissata al mezzo adibito al solo trasporto di tale attrezzatura (in genere<br />
gru, carrelli elevatori);<br />
c) attrezzatura non fissata al mezzo;<br />
d) attrezzatura fissata al mezzo, utilizzata per carico/scarico di merce nel cassone del mezzo<br />
stesso (in genere piccole gru): si potrebbe agevolare tale attrezzatura ma non il mezzo mobile.<br />
A nostro avviso il mezzo mobile di trasporto dovrebbe essere agevolato solo nei casi a) e b)<br />
non ritenendo che attrezzature così pesanti possano essere rimosse a piacimento per l'utilizzo<br />
del mezzo a fini diversi (si potrebbe acquisire dichiarazione che tale attrezzatura è fissata al<br />
mezzo in via continuativa). (34 – 02/10/01) (spese ammissibili, mezzi di trasporto,<br />
attrezzature annesse)<br />
R. I casi sub a) e b) si ritengono agevolabili, non trattandosi di mezzi di trasporto, bensì di<br />
mezzi d’opera autotrasportati. Il caso c) riguarda, invece, attrezzature e separati mezzi di<br />
trasporto e questi ultimi, quindi, non possono essere ammessi; il caso d) si ritiene anch’esso<br />
del tutto non ammissibile in quanto mezzo di trasporto dotato di piccola gru finalizzata<br />
all’attività di trasporto stesso.<br />
10.153 - D. (B. di Sicilia) Per una nuova iniziativa commerciale, la disponibilità dell’immobile<br />
oggetto dell’investimento viene comprovata attraverso l’esibizione di una lettera<br />
dell’Assessorato regionale alla Presidenza con la quale si dà atto che, essendo<br />
l’Amministrazione venuta nella determinazione di cedere alla ditta proponente, in affitto o in<br />
proprietà, un immobile industriale in disuso appartenente al demanio regionale, nelle more<br />
della definizione del procedimento la ditta viene immessa nella disponibilità del bene. La<br />
lettera, regolarmente protocollata, è seguita da un verbale di consegna in data anteriore alla<br />
presentazione della domanda. Ad avviso di questa Banca, la fattispecie può essere assimilata a<br />
quella prevista dalla Circolare con riguardo all’atto di assegnazione di un’area all’interno di<br />
un agglomerato industriale, a condizione che, analogamente a quanto previsto in questo caso,<br />
l’immobile venga individuato in maniera non equivoca e il documento dell’amministrazione<br />
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