LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI circolare interpretativa/esplicativa, nelle more, si richiede al CTC di fornire alcuni chiarimenti sulla materia, in particolare sui seguenti punti. a) Cosa deve correttamente intendersi per “programma finalizzato alla tutela ambientale” in accordo con la disciplina comunitaria atteso, che i programmi di tutela ambientale e/o di adeguamento a norme sanitarie comunitarie, a ns giudizio, possono sostanzialmente ricondursi a tre tipologie: 1) quelli imposti da un provvedimento cogente della pubblica amministrazione; 2) quelli necessari per l’adeguamento graduale a specifiche norme di assenza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione; 3) quelli volontari finalizzati ad una maggiore tutela ambientale in assenza di norme vincolanti o per riduzione di emissioni a livelli significativamente inferiori a quelli previsti da normative specifiche (e ciò in accordo con quanto previsto dalla decisione C72 del 10/3/94; b) nel caso di programmi esclusivamente finalizzati alla tutela dell’ambiente, si richiede di conoscere se vi sia da applicare una qualche particolare limitazione nell’ammissibilità delle spese. (ad esempio non ammissibilità di spese per nuove O.M. se il precedente capannone risultava in affitto; non ammissibilità nel caso di sostituzione di macchinari perché obsoleti e non più adeguabili a norme specifiche ecc.). (22 – 27/04/98) (spese ammissibili, investimenti per la tutela ambientale) R. Fermo restando che la deroga riguarda solo “i programmi di investimento finalizzati esclusivamente alla tutela dell’ambiente…..” e che, pertanto, non possono concernere altre finalità, meno di tutte l’aumento della capacità produttiva, si ritiene scontato che, in casi del genere, debba essere condotto un esame particolarmente approfondito delle spese da ammettere alle agevolazioni al fine di escludere, con il massimo rigore, tutto ciò che non è pertinente con le richiamate finalità (sempre che, naturalmente, per lo specifico settore, non siano ammissibili altri investimenti). Per quanto concerne il significato di “programma finalizzato alla tutela ambientale” non può che rinviarsi agli esiti di un approfondito accertamento tecnico istruttorio che saprà certamente individuare i casi e le spese ammissibili anche se non necessariamente supportati da richieste o disposizioni della pubblica amministrazione. 10.77 - D. (M. Umbria) Un’impresa operante nel settore estrattivo intende realizzare degli uffici destinati a svolgere gli aspetti amministrativi e gestionali dell’attività. Tali uffici attualmente rappresentati da un prefabbricato presso la cava di estrazione non sono più adeguati in termini di spazi e sicurezza. A ciò si aggiunge l’impossibilità, connessa ai piani regolatori, di costruire l’immobile presso la cava. L’impresa proponente avrebbe individuato a circa 700/1000 metri di distanza una palazzina che risponderebbe ai canoni richiesti. Si chiede se siano agevolabili tali spese inserite in un più organico programma di ampliamento. (22 – 27/04/98) (spese ammissibili, realizzazione di immobile per uffici) R. Si ritiene che la spesa in oggetto, purché inserita in un programma organico e funzionale e valutata in termini di congruità e di ammissibilità dalla banca concessionaria, possa essere ritenuta ammissibile in quanto pertinenza dell’unità produttiva principale. 10.78 - D. (B. Napoli) Una società ha presentato domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della legge 488/92 per un programma di investimento riguardante la installazione di un centro di cottura. In questo programma sono inserite sia spese per opere murarie che spese per l’acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature. I prodotti che saranno realizzati da questa nuova impresa sono principalmente pasti caldi, ed in particolare si tratta di brodi, brodini e minestre. Tali prodotti saranno venduti ad altre imprese che provvederanno alla 10.26
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI fornitura di tali pasti caldi alle comunità (scuole, ospedali…) che rappresentano l’utenza finale della società richiedente. In considerazione di tutto ciò tale attività produttiva è stata classificata con il codice ISTAT 15.89.2: “fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc), di minestre e brodi”. L’impresa sostiene che è sufficiente la sola produzione di “minestre e brodi” per essere classificata in tale codice, non essendo necessaria, per l’appartenenza alle attività contemplate nel codice ISTAT precedentemente indicato, la fabbricazione di alimenti precotti, con l’installazione di processi refrigerativi e/o di inscatolamento, per l’inclusione. (22 – 27/04/98) (spese ammissibili, opere murarie e macchinari) R. Una lettura della Classificazione ISTAT ’91 limitata alla descrizione delle classi, sottoclassi o categorie non consente di risolvere univocamente la questione. La lettura dell’indice analitico della stessa Classificazione, invece, consente di distinguere tra“fornitura” di pasti preparati, corrispondente alla classe 55.52 (non ammissibile), e la “fabbricazione” di pasti preparati, corrispondente alla categoria 15.89.2 (non necessariamente precotti, surgelati, in scatola, ecc. e, quindi, anche di immediato consumo). L’attività prospettata, quindi, volta alla “fabbricazione” dei pasti preparati, è ammissibile alle agevolazioni. 10.79 - D.(M. Lombardo) (8.74) Siamo in presenza: - di un’azienda la cui attività consiste nel trattamento di materiali residuali (attività annessa alla nuova articolazione dei servizi) con lavorazioni effettuate presso stabilimenti ove vengono prodotti i suddetti residui, ubicati non necessariamente nelle aree agevolabili; - di un’azienda che svolge attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio e gas (perforazione) ISTAT 11.2 anch’essa presso i cantieri della clientela, ubicati non necessariamente nelle aree agevolabili. Si chiede se tali attività siano ammissibili alle agevolazioni in funzione della particolare natura delle loro attività che, se svolte in luogo fisso, rientrerebbero nell’agevolazione, considerando valida ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti l’ubicazione della sede nella quale le aziende depositano e gestiscono la movimentazione dei macchinari oggetto della richiesta di agevolazione. D. (Mediosud) Si chiede se sia ammissibile, nell’ambito dell’attività di “Produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi.....” di cui al punto 2, lettera e) dell’allegato n. 2 alla circolare n. 234363/97, una spesa relativa ad un mezzo mobile attrezzato per la regia, la registrazione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi. (20 – 19/2/98) (spese ammissibili, mezzi mobili) R. In linea generale, un programma di investimenti può ottenere le agevolazioni della legge 488 solo qualora sussistano le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla normativa (attività svolta, ubicazione dell’unità produttiva, dimensione dell’impresa, tipologia dell’iniziativa, ecc.); tali condizioni, pertanto, devono sempre essere univocamente individuabili. Per ammettere una iniziativa alle agevolazioni della legge 488 vi è quindi, tra l’altro, la necessità di individuare una unità produttiva, così come definita dal punto 2.6 della circolare n. 234363/97, e la sua stabile ubicazione, al fine di determinare, ad esempio, la misura dell’agevolazione concedibile ed il valore dell’indicatore regionale. Qualora ciò non dovesse essere univocamente determinabile, o qualora l’unità produttiva vi sia, ma con consistenza economica non decisamente rilevante rispetto a quella dei beni strumentali liberamente utilizzati al di fuori della stessa, l’iniziativa non potrebbe accedere alle agevolazioni di cui si tratta ; verrebbe altrimenti, tradito lo spirito della normativa, il cui fine è quello di sostenere le imprese che creano tessuto produttivo e nuova occupazione nelle aree depresse del paese. 10.27
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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />
fornitura di tali pasti caldi alle comunità (scuole, ospedali…) che rappresentano l’utenza<br />
finale della società richiedente. In considerazione di tutto ciò tale attività produttiva è stata<br />
classificata con il codice ISTAT 15.89.2: “fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in<br />
scatola, ecc), di minestre e brodi”. L’impresa sostiene che è sufficiente la sola produzione di<br />
“minestre e brodi” per essere classificata in tale codice, non essendo necessaria, per<br />
l’appartenenza alle attività contemplate nel codice ISTAT precedentemente indicato, la<br />
fabbricazione di alimenti precotti, con l’installazione di processi refrigerativi e/o di<br />
inscatolamento, per l’inclusione. (22 – 27/04/98) (spese ammissibili, opere murarie e<br />
macchinari)<br />
R. Una lettura della Classificazione ISTAT ’91 limitata alla descrizione delle classi,<br />
sottoclassi o categorie non consente di risolvere univocamente la questione. La lettura<br />
dell’indice analitico della stessa Classificazione, invece, consente di distinguere<br />
tra“fornitura” di pasti preparati, corrispondente alla classe 55.52 (non ammissibile), e la<br />
“fabbricazione” di pasti preparati, corrispondente alla categoria 15.89.2 (non<br />
necessariamente precotti, surgelati, in scatola, ecc. e, quindi, anche di immediato consumo).<br />
L’attività prospettata, quindi, volta alla “fabbricazione” dei pasti preparati, è ammissibile<br />
alle agevolazioni.<br />
10.79 - D.(M. Lombardo) (8.74) Siamo in presenza:<br />
- di un’azienda la cui attività consiste nel trattamento di materiali residuali (attività annessa<br />
alla nuova articolazione dei servizi) con lavorazioni effettuate presso stabilimenti ove<br />
vengono prodotti i suddetti residui, ubicati non necessariamente nelle aree agevolabili;<br />
- di un’azienda che svolge attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio e gas<br />
(perforazione) ISTAT 11.2 anch’essa presso i cantieri della clientela, ubicati non<br />
necessariamente nelle aree agevolabili.<br />
Si chiede se tali attività siano ammissibili alle agevolazioni in funzione della particolare<br />
natura delle loro attività che, se svolte in luogo fisso, rientrerebbero nell’agevolazione,<br />
considerando valida ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti l’ubicazione della sede<br />
nella quale le aziende depositano e gestiscono la movimentazione dei macchinari oggetto<br />
della richiesta di agevolazione.<br />
D. (Mediosud) Si chiede se sia ammissibile, nell’ambito dell’attività di “Produzione e<br />
trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi.....” di cui al punto 2, lettera e)<br />
dell’allegato n. 2 alla circolare n. 234363/97, una spesa relativa ad un mezzo mobile<br />
attrezzato per la regia, la registrazione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi. (20 –<br />
19/2/98) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />
R. In linea generale, un programma di investimenti può ottenere le agevolazioni della legge<br />
<strong>488</strong> solo qualora sussistano le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla normativa<br />
(attività svolta, ubicazione dell’unità produttiva, dimensione dell’impresa, tipologia<br />
dell’iniziativa, ecc.); tali condizioni, pertanto, devono sempre essere univocamente<br />
individuabili. Per ammettere una iniziativa alle agevolazioni della legge <strong>488</strong> vi è quindi, tra<br />
l’altro, la necessità di individuare una unità produttiva, così come definita dal punto 2.6 della<br />
circolare n. 234363/97, e la sua stabile ubicazione, al fine di determinare, ad esempio, la<br />
misura dell’agevolazione concedibile ed il valore dell’indicatore regionale. Qualora ciò non<br />
dovesse essere univocamente determinabile, o qualora l’unità produttiva vi sia, ma con<br />
consistenza economica non decisamente rilevante rispetto a quella dei beni strumentali<br />
liberamente utilizzati al di fuori della stessa, l’iniziativa non potrebbe accedere alle<br />
agevolazioni di cui si tratta ; verrebbe altrimenti, tradito lo spirito della normativa, il cui fine<br />
è quello di sostenere le imprese che creano tessuto produttivo e nuova occupazione nelle aree<br />
depresse del paese.<br />
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