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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dati e delle informazioni richiesti è restituita all'imprenditore, unitamente alla<br />

documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima del termine<br />

iniziale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, con specifica nota concernente le<br />

motivazioni della restituzione". (Direttiva 38102 - 16/04/96) (domanda, incompleta,<br />

restituzione)<br />

R. Per dare riscontro a quesiti posti dalle banche concessionarie in merito alla puntuale<br />

applicazione della predetta disposizione si forniscono i seguenti elementi.<br />

A) Incompletezza dei dati richiesti nel modulo di domanda.<br />

L'incompletezza della domanda di agevolazione, con riferimento ai dati contenuti nel relativo<br />

modulo, presuppone di norma, ai sensi della disposizione citata, la restituzione della<br />

domanda stessa.<br />

Qualora, peraltro, l'incompletezza del modulo di domanda sia riferita a dati o informazioni<br />

che risultino desumibili dall'ulteriore documentazione prodotta in allegato dall'impresa, la<br />

domanda di agevolazione può non essere restituita. Le medesime considerazioni possono<br />

essere svolte nel caso in cui l'incompletezza sia riferita a dati o informazioni non ritenuti<br />

essenziali, con riferimento alla singola domanda, per l'espletamento delle attività istruttorie.<br />

Si rammenta, inoltre, che nel caso in cui la domanda venga restituita, l'eventuale<br />

ripresentazione della stessa, consentita dall'art. 5 comma 4 del d.m. citato, non può dar luogo<br />

ad una modifica dei dati e delle informazioni prodotti in sede di presentazione della prima<br />

domanda di agevolazione, fatta salva l'integrazione dei dati incompleti e l'eventuale<br />

aggiornamento di quelli concernenti la dimensione dell'impresa (vd. circolare 15.12.95 n.<br />

38522, punto 5.9).<br />

Il divieto di apportare modifiche, in sede di ripresentazione della domanda incompleta, ai<br />

dati ed alle informazioni già indicati nel modulo di domanda restituito ha particolare<br />

rilevanza con riferimento alla percentuale richiesta dell'agevolazione che, come è noto,<br />

costituisce uno degli elementi posti a base per la formazione delle graduatorie: per garantire<br />

la necessaria trasparenza e la par condicio per tutte le domande presentate, tale percentuale,<br />

decorso il termine di presentazione delle domande stesse, non può essere modificata<br />

dall'impresa in nessun caso. Ciò determina che la mancata indicazione nel modulo di<br />

domanda di tale percentuale non consente una successiva integrazione della stessa,<br />

dovendosi in tal caso assumere - anche al fine di considerare la domanda, pur<br />

nell'indeterminatezza della relativa richiesta, efficacemente presentata - che l'impresa non<br />

intende rinunciare ad una quota parte dell'agevolazione massima concedibile.<br />

Per tali motivi la sola mancata indicazione della predetta percentuale non necessita la<br />

restituzione della domanda all'operatore; qualora la domanda debba, peraltro, essere<br />

restituita per ulteriori incompletezze dei dati, l'eventuale sua ripresentazione potrà avvenire<br />

solo a condizione che sia indicata, per quanto riguarda l'agevolazione richiesta, la<br />

percentuale massima (100%). Eventuali diverse indicazioni saranno considerate come non<br />

apposte.<br />

B) Incompletezza della documentazione allegata al modulo di domanda (vedi punto 7.10).<br />

1.1.3 - (Direttiva) - Rigetto della domanda. Si ritiene opportuno che, al verificarsi di uno o più dei<br />

casi seguenti, la banca concessionaria proceda, di norma, al rigetto della domanda senza<br />

svolgere alcuna attività istruttoria:<br />

• domanda di agevolazioni presentata ad una società di leasing non convenzionata con una<br />

delle banche concessionaria;<br />

• impresa, non di servizi, operante in un settore diverso da quelli estrattivo o manifatturiero di<br />

cui alle sezioni C o D della Classificazione ISTAT '91;<br />

• impresa fornitrice di servizi non costituita sotto forma di società;<br />

• impresa fornitrice di servizi diversi da quelli di cui all'allegato al regolamento;<br />

1.1.3

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