LEGGE 488/92

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16.08.2012 Views

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI R. In considerazione del segnalato differente comportamento dei comuni in una materia complessa come quella in argomento, si ritiene che le attestazioni comunali che rassicurino sull’utilizzo dell’immobile in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile stesso o dell’area o le perizie giurate possano essere positivamente valutate al fine di verificare il rispetto delle condizioni di accettabilità della domanda di agevolazioni. 9.1.153 - D. (Banco di Napoli) Si rilevano casi in cui gli immobili, nell'ambito dei quali vengono realizzati programmi di investimento agevolati, siano dichiarati urbanisticamente regolari in quanto costruiti anteriormente al 1942, ovvero in altri casi - limitatamente ad ubicazioni esterne alla perimetrazione urbana - prima del 1968. E’ ns. opinione che, in suddetti casi, la perizia giurata debba anche dichiarare gli estremi dell'accatastamento, con particolare riferimento alla data di denuncia ed alla tipologia, nonché la data di entrata in vigore del primo strumento urbanistico. (29 – 27/07/00) (istruttoria, unità produttiva, destinazione d’uso) R. Si ritiene di concordare con l’opinione della banca concessionaria. 9.1.154 - D. (Mediocredito dell’Umbria) (8.121) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il vino e l’alcol. Sulla base della specifica scheda predisposta dall’IPI, sembrerebbe possibile individuare due fattispecie ben distinte: quella delle aziende che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) e quella delle aziende che producono vino partendo da uve. Per le aziende che rientrano nella prima fattispecie, non si pongono limiti, in quanto si dice che sono ammissibili tutti gli investimenti, quindi anche i nuovi impianti e gli ampliamenti. Per le aziende che rientrano nella seconda fattispecie, che sicuramente rappresentano la stragrande maggioranza dei casi, sarebbero ammissibili solo gli investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva e quindi solo gli ammodernamenti o le ristrutturazioni. Non si fa alcun riferimento alla possibilità di acquisire dalla regione un’attestazione relativa alla dismissione di una corrispondente capacità produttiva. Perché allora al punto 1 della colonna b si fa riferimento a materie prime e prodotti trasformati, lasciando spazio ad un’interpretazione più estensiva nella quale anche per la trasformazione da uva a vino non vi sarebbero limiti? Quale tipo di documentazione deve essere richiesta in istruttoria per verificare, nel caso di aziende già operanti, la provenienza comunitaria delle materie prime? (30 – 11/10/00) (istruttoria, documentazione, provenienza comunitaria materie prime) R. In merito alla prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione che per le imprese che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) non vi sono limiti di investimento, ferma restando che non deve farsi confusione tra la definizione degli investimenti consentiti in base ai regolamenti ed agli orientamenti comunitari e quella degli investimenti ammessi dalla legge 488/92. Per quanto concerne, invece, le imprese che producono vino partendo da uve (appartenenti alle varietà previste dall’art. 19 del Reg. (CE) n. 1493/99) o dai prodotti che dall’uva derivano (mosto di uve e/o mosto di uve parzialmente fermentato), occorre precisare che la capacità produttiva da mantenere invariata è da rilevare con riferimento all’intera impresa interessata e nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva interessata dal programma di investimenti; il programma da agevolare, pertanto, potrà riguardare tutte le tipologie previste dalla legge 488 (ivi compreso il nuovo impianto o l’ampliamento) a condizione che non vari la capacità produttiva complessiva dell’impresa nella regione. Pertanto, qualora l’impresa intenda realizzare la costruzione di un nuovo impianto o l’ampliamento di un impianto esistente, dovrà chiudere un altro proprio impianto o, quanto meno ridurne la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata. Tale operazione combinata dovrà essere opportunamente comprovata dall’impresa 9.1.58

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI interessata e, soprattutto, giustificata dal punto di vista tecnico ed economico. Sull’argomento, tuttavia, occorre evidenziare che, secondo quanto precisato dal MIPAF con nota del 10 ottobre 2000, la possibilità di intervenire a favore di impianti che aumentano la capacità produttiva utilizzando un ciclo che parte dall’uva è consentita solo ed esclusivamente nel caso di produzione di vini di qualità DOC/DOCG/IGT/Vqprd. Ai fini delle verifiche istruttorie, è opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione attestante lo stato della procedura di iscrizione dell’impresa istante al competente consorzio di produzione e, all’atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l’iscrizione medesima. Qualora l’impresa sia già operante e produca già tali prodotti, l’acquisizione di tale documentazione di iscrizione al consorzio rientra nella normale attività istruttoria. In merito all’ultimo argomento del quesito, e cioè quale documentazione acquisire in merito alla provenienza comunitaria delle materie prime, si ritiene sufficiente una dichiarazione di impegno dell’impresa, che esprima chiaramente la consapevolezza della revoca delle agevolazioni in caso di comportamento difforme, ad utilizzare materie prime e prodotti di esclusiva origine comunitaria (punto 1 della colonna b) o materie prime di esclusiva origina comunitaria (punto 2 della colonna b). 9.1.155 - D. (Banco di Sicilia) (7.40) Si fa riferimento ai punti 13 e 14 dell’allegato 11 della circolare 900315 del 14.7.2000 relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici. Considerata la difficoltà da parte delle imprese ad ottenere dalle pubbliche amministrazioni le suddette autorizzazioni in tempi brevi (entro la scadenza del bando tale documentazione deve essere presentata a prescindere dall’importo dell’investimento proposto – punto 5.3 della circolare), si chiede di sapere se in luogo della documentazione suddetta le imprese possano presentare – entro la predetta scadenza - la richiesta effettuata agli uffici competenti con la riserva di completare la documentazione entro la definizione del progetto ed una perizia giurata che attesti lo stato della pratica di richiesta di autorizzazione e che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione suddetta. Tutto ciò non è necessario per i programmi classificati come “nuovo impianto” che, come noto, sono esenti dalla presentazione di dette autorizzazioni e per tutti gli impianti non assoggettati alle stesse. Questa Banca concessionaria, in considerazione del fatto che dipende solo in parte dall’impresa il possesso nei tempi previsti della suddetta documentazione, ed in analogia con quanto previsto per il certificato di destinazione d’uso, riterrebbe valida questa soluzione. (30 – 11/10/00) (istruttoria, documentazione, autorizzazione ambiente) R. Chiarito, preliminarmente, che le autorizzazioni di cui ai punti 13 e 14 citati sono richiesti solo per i “grandi progetti”, si ritiene che si possa procedere all’attività istruttoria anche in presenza di una richiesta di rinnovo delle autorizzazioni in questione e della copia delle autorizzazioni precedenti. 9.1.156 - D. (Banco di Sicilia) Si fa riferimento al punto 7 dell’allegato 11 della circolare 900315 del 14.7.2000 relativo alla piena disponibilità dell’immobile rilevabile da uno dei titoli indicati al punto 2.1 della predetta circolare. Il regolamento all’art. 2 comma 1 recita, tra l’altro, che la piena disponibilità dell’immobile deve garantire l’uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all’art. 8, comma 1, lettera b che a sua volta dice che le agevolazioni sono revocate “qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto”. Ciò posto, mentre nei titoli di disponibilità previsti senza alcuna data di scadenza si intende rispettata la condizione suesposta, per i contratti di locazione o altro questa Banca concessionaria ritiene che la scadenza debba necessariamente coprire l’intero arco temporale di cui all’art. 8 comma 1 lettera b come sopra specificato; se la scadenza è anteriore può ritenersi valida una dichiarazione di impegno da parte del conduttore 9.1.59

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R. In considerazione del segnalato differente comportamento dei comuni in una materia<br />

complessa come quella in argomento, si ritiene che le attestazioni comunali che rassicurino<br />

sull’utilizzo dell’immobile in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile stesso o<br />

dell’area o le perizie giurate possano essere positivamente valutate al fine di verificare il<br />

rispetto delle condizioni di accettabilità della domanda di agevolazioni.<br />

9.1.153 - D. (Banco di Napoli) Si rilevano casi in cui gli immobili, nell'ambito dei quali vengono<br />

realizzati programmi di investimento agevolati, siano dichiarati urbanisticamente regolari in<br />

quanto costruiti anteriormente al 1942, ovvero in altri casi - limitatamente ad ubicazioni<br />

esterne alla perimetrazione urbana - prima del 1968. E’ ns. opinione che, in suddetti casi, la<br />

perizia giurata debba anche dichiarare gli estremi dell'accatastamento, con particolare<br />

riferimento alla data di denuncia ed alla tipologia, nonché la data di entrata in vigore del<br />

primo strumento urbanistico. (29 – 27/07/00) (istruttoria, unità produttiva, destinazione<br />

d’uso)<br />

R. Si ritiene di concordare con l’opinione della banca concessionaria.<br />

9.1.154 - D. (Mediocredito dell’Umbria) (8.121) Si fa riferimento al settore delle industrie<br />

alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4,<br />

lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il vino e l’alcol. Sulla base della specifica<br />

scheda predisposta dall’IPI, sembrerebbe possibile individuare due fattispecie ben distinte:<br />

quella delle aziende che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) e<br />

quella delle aziende che producono vino partendo da uve.<br />

Per le aziende che rientrano nella prima fattispecie, non si pongono limiti, in quanto si dice<br />

che sono ammissibili tutti gli investimenti, quindi anche i nuovi impianti e gli ampliamenti.<br />

Per le aziende che rientrano nella seconda fattispecie, che sicuramente rappresentano la<br />

stragrande maggioranza dei casi, sarebbero ammissibili solo gli investimenti che non<br />

comportano un aumento della capacità produttiva e quindi solo gli ammodernamenti o le<br />

ristrutturazioni. Non si fa alcun riferimento alla possibilità di acquisire dalla regione<br />

un’attestazione relativa alla dismissione di una corrispondente capacità produttiva. Perché<br />

allora al punto 1 della colonna b si fa riferimento a materie prime e prodotti trasformati,<br />

lasciando spazio ad un’interpretazione più estensiva nella quale anche per la trasformazione<br />

da uva a vino non vi sarebbero limiti? Quale tipo di documentazione deve essere richiesta in<br />

istruttoria per verificare, nel caso di aziende già operanti, la provenienza comunitaria delle<br />

materie prime? (30 – 11/10/00) (istruttoria, documentazione, provenienza comunitaria<br />

materie prime)<br />

R. In merito alla prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione che per le imprese<br />

che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) non vi sono limiti di<br />

investimento, ferma restando che non deve farsi confusione tra la definizione degli<br />

investimenti consentiti in base ai regolamenti ed agli orientamenti comunitari e quella degli<br />

investimenti ammessi dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Per quanto concerne, invece, le imprese che<br />

producono vino partendo da uve (appartenenti alle varietà previste dall’art. 19 del Reg. (CE)<br />

n. 1493/99) o dai prodotti che dall’uva derivano (mosto di uve e/o mosto di uve parzialmente<br />

fermentato), occorre precisare che la capacità produttiva da mantenere invariata è da<br />

rilevare con riferimento all’intera impresa interessata e nella regione in cui è ubicata l’unità<br />

produttiva interessata dal programma di investimenti; il programma da agevolare, pertanto,<br />

potrà riguardare tutte le tipologie previste dalla legge <strong>488</strong> (ivi compreso il nuovo impianto o<br />

l’ampliamento) a condizione che non vari la capacità produttiva complessiva dell’impresa<br />

nella regione. Pertanto, qualora l’impresa intenda realizzare la costruzione di un nuovo<br />

impianto o l’ampliamento di un impianto esistente, dovrà chiudere un altro proprio impianto<br />

o, quanto meno ridurne la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata.<br />

Tale operazione combinata dovrà essere opportunamente comprovata dall’impresa<br />

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