LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI conferimento possa costituire elemento di esclusione o, comunque, di penalizzazione per l’eventuale ammissione alle agevolazioni. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria, beneficiari, variazione) R. Sull’argomento il Comitato propone al Sig. Direttore Generale della Direzione Produzione Industriale di emanare una specifica circolare esplicativa del seguente tenore: “Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, nella titolarità dell’iniziativa agevolata o da agevolare subentri un soggetto diverso dal richiedente a seguito di fusione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, tale nuovo soggetto può richiedere di subentrare anche nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine: 1) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; esso aggiorna, altresì, attraverso una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni del modulo di domanda variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui all’allegato n. 5 della circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; 2) 2) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed all’iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime. Ai fini di cui sopra: a) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri vigenti, con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare dell’iniziativa e, quindi, a quella in cui ha effetto l’operazione societaria di cui si tratta; b) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nel modulo di domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell’agevolazione non può, comunque, superare l’importo indicato nel decreto relativo a detta concessione; qualora l’operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d’obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante; c) l’indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva l’eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al punto 6.2, terzultimo capoverso, della circolare n. 38522/95; del relativo capitale proprio, la “parte preesistente” viene rilevata alla data dell’operazione societaria, tenendo conto degli effetti patrimoniali dell’operazione stessa, e viene attualizzata all’anno solare di avvio a realizzazione del programma, mentre l’eventuale “parte nuova” prevista, qualora non ancora deliberata, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante; d) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui al modulo di domanda, e cioè, l’ammontare e la distribuzione temporale degli investimenti dell’iniziativa, la percentuale 9.1.32

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI dell’agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita ed il numero di occupati attivati dall’iniziativa sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.” 9.1.102 - D. (Irfis) (10.53) Una Srl costituita con atto del 20.12.96 in corso di omologazione e avente per oggetto sociale la produzione e l'imbottigliamento dell'olio di oliva, ha presentato richiesta di agevolazioni contributive ai sensi della L. 488/92 a fronte di un progetto di spesa comprendente, tra l'altro, l'acquisto di un capannone industriale di proprietà di una Snc operante nello stesso settore della richiedente. Quest'ultima società, i cui componenti sono legati da stretti vincoli di parentela coi soci promotori della neo costituita Srl, risulta in atto fortemente esposta nei confronti del sistema bancario dove è appostata a sofferenza per importi di rilevante entità. Nei confronti della stessa l'Irfis ha recentemente avviato azioni esecutive per il recupero dei crediti nascenti da precedenti operazioni di finanziamento (tanto il predetto immobile che altri offerti in garanzia, nonché quelli rinvenuti di proprietà dei fidejussori, sono stati recentemente sottoposti a pignoramento). Con riguardo al complesso industriale, rientrante nel citato progetto di investimenti, è il caso infine di rilevare che il preliminare di vendita stipulato tra le parti che disciplina i termini del suo trasferimento prevede tra l'altro che l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte del promittente acquirente, delle agevolazioni sulla L. 488 entro il 31.12.97. Sulla base di quanto precede e al di là di ogni valutazione tecnico-economica che potrà emergere in sede di esame istruttorio, non sembra che sussistano i requisiti per l'ammissione dell'iniziativa proposta ai benefici di cui alla L. 488/92, in ragione sia dei vincoli in atto esistenti sull'immobile industriale incluso nel progetto di spesa, sia anche in relazione all'opportunità di intervento per la spesa di acquisto del cespite, stante gli stretti vincoli di parentela (figli/genitori) tra i soci promotori della nuova società ed i componenti della società venditrice. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria, spese ammissibili, beni pignorati) R. Secondo quanto desumibile dalle indicazioni fornite dalla banca concessionaria, l'iniziativa dovrebbe svilupparsi all'interno di un capannone industriale da acquistare, sottoposto a pignoramento a seguito delle azioni esecutive per il recupero di crediti. Ciò dovrebbe condurre ad escludere la relativa spesa dalle agevolazioni e, di conseguenza, ad istruire l'iniziativa proposta con esito negativo, venendo a mancare l'immobile ove sviluppare l'attività produttiva. Quest'ultima, oltretutto, è sottoposta a precise limitazioni di ammissibilità ai sensi del punto 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96. Gli altri elementi evidenziati dalla banca concessionaria non costituiscono motivi di non ammissibilità dell'iniziativa. 9.1.103 - D. (S. Paolo) (17.19) Alcune ditte, nel temporizzare le spese, si sono riferite erroneamente alla data di pagamento anziché alla data fattura; il caso assume rilevanza se le due date sono a cavallo di fine anno e il programma attiene il leasing: 12/96 - anno di spesa (stipula contratto) (indicato dalla Soc. di Leasing) 01/97 - anno di spesa (indicato dalla Ditta). La Ditta ha quindi indicato data avvio 01/01/97, spesa dell’anno 1997, apporto mezzi propri nel 1997, ultimazione programma 01/07 (consegna beni). Si può acquisire dichiarazione della Ditta che rettifichi data avvio in 12/96 ma la procedura si blocca perché l’apporto di mezzi permane nel 1997 (ultimazione programma), anno in cui la Ditta ha previsto la consegna dei beni. (16 - 22/04/97) (istruttoria, leasing, rettifica) R. Per il caso prospettato, dal quale si evince un chiaro errore di interpretazione della norma, in sede di istruttoria, la banca concessionaria può rettificare, sulla base degli elementi oggettivi in proprio possesso, la data di avvio del programma sulla base di quella 9.1.33

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dell’agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita ed il numero di occupati<br />

attivati dall’iniziativa sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni<br />

sussistenti in capo al primo soggetto.”<br />

9.1.102 - D. (Irfis) (10.53) Una Srl costituita con atto del 20.12.96 in corso di omologazione e<br />

avente per oggetto sociale la produzione e l'imbottigliamento dell'olio di oliva, ha presentato<br />

richiesta di agevolazioni contributive ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a fronte di un progetto di spesa<br />

comprendente, tra l'altro, l'acquisto di un capannone industriale di proprietà di una Snc<br />

operante nello stesso settore della richiedente. Quest'ultima società, i cui componenti sono<br />

legati da stretti vincoli di parentela coi soci promotori della neo costituita Srl, risulta in atto<br />

fortemente esposta nei confronti del sistema bancario dove è appostata a sofferenza per<br />

importi di rilevante entità. Nei confronti della stessa l'Irfis ha recentemente avviato azioni<br />

esecutive per il recupero dei crediti nascenti da precedenti operazioni di finanziamento (tanto<br />

il predetto immobile che altri offerti in garanzia, nonché quelli rinvenuti di proprietà dei<br />

fidejussori, sono stati recentemente sottoposti a pignoramento). Con riguardo al complesso<br />

industriale, rientrante nel citato progetto di investimenti, è il caso infine di rilevare che il<br />

preliminare di vendita stipulato tra le parti che disciplina i termini del suo trasferimento<br />

prevede tra l'altro che l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata all'ottenimento,<br />

da parte del promittente acquirente, delle agevolazioni sulla L. <strong>488</strong> entro il 31.12.97. Sulla<br />

base di quanto precede e al di là di ogni valutazione tecnico-economica che potrà emergere in<br />

sede di esame istruttorio, non sembra che sussistano i requisiti per l'ammissione dell'iniziativa<br />

proposta ai benefici di cui alla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, in ragione sia dei vincoli in atto esistenti<br />

sull'immobile industriale incluso nel progetto di spesa, sia anche in relazione all'opportunità<br />

di intervento per la spesa di acquisto del cespite, stante gli stretti vincoli di parentela<br />

(figli/genitori) tra i soci promotori della nuova società ed i componenti della società<br />

venditrice. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria, spese ammissibili, beni pignorati)<br />

R. Secondo quanto desumibile dalle indicazioni fornite dalla banca concessionaria,<br />

l'iniziativa dovrebbe svilupparsi all'interno di un capannone industriale da acquistare,<br />

sottoposto a pignoramento a seguito delle azioni esecutive per il recupero di crediti. Ciò<br />

dovrebbe condurre ad escludere la relativa spesa dalle agevolazioni e, di conseguenza, ad<br />

istruire l'iniziativa proposta con esito negativo, venendo a mancare l'immobile ove sviluppare<br />

l'attività produttiva. Quest'ultima, oltretutto, è sottoposta a precise limitazioni di<br />

ammissibilità ai sensi del punto 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96. Gli altri elementi<br />

evidenziati dalla banca concessionaria non costituiscono motivi di non ammissibilità<br />

dell'iniziativa.<br />

9.1.103 - D. (S. Paolo) (17.19) Alcune ditte, nel temporizzare le spese, si sono riferite erroneamente<br />

alla data di pagamento anziché alla data fattura; il caso assume rilevanza se le due date sono a<br />

cavallo di fine anno e il programma attiene il leasing:<br />

12/96 - anno di spesa (stipula contratto) (indicato dalla Soc. di Leasing)<br />

01/97 - anno di spesa (indicato dalla Ditta).<br />

La Ditta ha quindi indicato data avvio 01/01/97, spesa dell’anno 1997, apporto mezzi propri<br />

nel 1997, ultimazione programma 01/07 (consegna beni).<br />

Si può acquisire dichiarazione della Ditta che rettifichi data avvio in 12/96 ma la procedura si<br />

blocca perché l’apporto di mezzi permane nel 1997 (ultimazione programma), anno in cui la<br />

Ditta ha previsto la consegna dei beni. (16 - 22/04/97) (istruttoria, leasing, rettifica)<br />

R. Per il caso prospettato, dal quale si evince un chiaro errore di interpretazione della<br />

norma, in sede di istruttoria, la banca concessionaria può rettificare, sulla base degli<br />

elementi oggettivi in proprio possesso, la data di avvio del programma sulla base di quella<br />

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