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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa<br />

dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma.<br />

9.1.35 - D. (B. Carige) (13.8) Un’azienda ha presentato domanda di agevolazione classificando<br />

l’iniziativa come trasferimento/nuova iniziativa. L’investimento prospettato risulta così<br />

composto:<br />

- progettazioni e studi £M. 295,7<br />

- suolo aziendale £M. 862,4<br />

- opere murarie ed assimilate £M. 6.313,2<br />

- macchinari, impianti ed attrezzature £M. 2.015,1<br />

---------------------------<br />

Totale £M. 9.486,4<br />

Dalla domanda si evince, inoltre, che:<br />

• il vecchio stabilimento di proprietà ha una superficie complessiva di mq. 8.000 e verrà<br />

adibito a magazzino prodotti e ricovero attrezzature obsolete;<br />

• il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione, avrà una superficie complessiva di<br />

mq.12.000 c.a.;<br />

• il trasferimento non è stato imposto da alcuna Pubblica Amministrazione.<br />

Si richiede se deve essere applicato nella fattispecie l’art.3 comma 2 del regolamento che<br />

prevede la concessione dell’agevolazione sul costo del progetto diminuito del valore dei<br />

cespiti già utilizzati e non più reimpiegati come individuato da perizia giurata. (5 - 18/06/96)<br />

(istruttoria, trasferimento, scomputo cespiti non reimpiegati)<br />

R. La diminuzione di cui all’art.3, comma 2 del regolamento si applica, come indicato nello<br />

stesso quesito, nel caso di cespiti non più reimpiegati. La diminuzione non va applicata,<br />

pertanto, solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa<br />

con l’attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare. In tal caso, determinando ciò<br />

un aumento dell’ammontare delle agevolazioni, si configura, di fatto, l’estensione dei benefici<br />

anche ai beni reimpiegati, i quali, pertanto, sono anch’essi sottoposti ai vincoli temporali di<br />

cui all’art.8, comma 1, lettera b del regolamento.<br />

9.1.36 - D. (S. Paolo) (1.3.8) Gli errori riscontrati sulla domanda: trascrizione valori, dati, ecc.,<br />

possono essere sanati con dichiarazione rettificativa autenticata presentata dalla Società. Se<br />

dalla documentazione allegata sono desumibili i dati esatti è possibile evitare eventuali<br />

dichiarazioni rettificative?<br />

D. (S. Paolo) Se nella prima pagina del modulo di domanda non è segnalato l’intervento in<br />

leasing o l’unitarietà con altre domande presentate, si considera “NO”? E se nel quadro D5 è<br />

invece presente l’intervento della società di leasing? Oppure è indicato successivamente il<br />

numero al punto C5? (2 - 23/05/96) (istruttoria, domanda, errore)<br />

R. Fermo restando che i dati e le informazioni mancanti possono non dare luogo alla<br />

restituzione della domanda qualora gli stessi siano desumibili dalla documentazione allegata<br />

alla stessa, si ritiene opportuno che, qualora detti dati ed informazioni, a giudizio della<br />

banca concessionaria, siano determinanti, vengano comunque acquisiti sotto forma di<br />

dichiarazione sostitutiva di notorietà.<br />

9.1.37 - D. (S. Paolo) (1.3.9) Se viene indicato un codice Istat non rispondente all’attività<br />

esplicitata, si rettifica tale codice? Potrebbe darsi che come codice Istat indicato in domanda<br />

non risulti ammissibile mentre con il nuovo codice ricavato dalla banca rientra<br />

nell’ammissibilità. (2 - 23/05/96) (istruttoria, errore, codice Istat)<br />

9.1.9

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