LEGGE 488/92

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16.08.2012 Views

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI 9.1.18 - D. (Direttiva) - Punto D4 del modulo - Quale bilancio considerare se un'azienda ha un programma in corso di realizzazione alla data di avvio del programma oggetto della presente istanza? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, bilancio) R. Il bilancio da considerare è sempre, comunque, quello più prossimo. precedente o successivo che sia, alla data di avvio a realizzazione del programma da valutare. Non è previsto che tra le rettifiche siano indicati gli investimenti ancora da realizzare nel programma precedente in corso né, tanto meno, le agevolazioni attese riferibili a tali investimenti stessi. 9.1.19 - D. (Direttiva) - Nel caso in cui il bilancio fosse quello del 1990 per iniziative che si avviano nel gennaio 1991, tra le variazioni significative bisogna inserire i dati relativi ad immobilizzazioni acquisite successivamente al 1990 oggetto di programmi che entrano a regime nel 1993 e di conseguenza contabilizzare i contributi concessi relativi a tali immobilizzazioni? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, bilancio, mezzi propri) R. Gli utili accantonati negli esercizi 1991, 1992,1993,1994 e 1995 (quelli relativi a quest'ultimo anno solo se già deliberati) vanno indicati, anno per anno, nel prospetto D4.2.1 in aggiunta agli eventuali aumenti del capitale sociale. La stessa cosa vale per gli ammortamenti anticipati e, se si fa riferimento a utili e/o ammortamenti, anche per le perdite che, ovviamente, vanno riportate in detrazione. 9.1.20 - D. (Direttiva) - Punto D4 del modulo - Se gli investimenti iniziati nell'88 e già soggetti a domanda legge 64, non rientrati in graduatoria, per la nuova domanda come 488 il bilancio relativo al punto D4.1 a quale esercizio va riferito? All'87 e le rettifiche al 94? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, bilancio, rettifiche) R. La prima colonna del punto D4.1 deve riferirsi al bilancio più prossimo alla data di avvio del programma. le rettifiche servono a tenere conto delle variazioni significative intervenute tra la data bilancio e quella di avvio. 9.1.21 - D. (Direttiva) - Punto D5 del modulo - Piano finanziario Si direbbe che il piano è da riferire esclusivamente al programma in oggetto: è vero? A che data bisogna riferire il PIANO FINANZIARIO in special modo ai fini del capitale di esercizio? Il capitale proprio è il D4.1.11 + D4.2.2? Se è così vuol dire che si considera il preesistente utilizzabile per la copertura dei nuovi immobilizzi? Cosa si intende per capitale di esercizio? Il capitale d'esercizio è da intendersi come incremento indotto dal programma? In caso di imprese funzionanti ed articolate, come è possibile scindere tale incremento dal complessivo? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, piano finanziario, capitale di esercizio) R. Il piano finanziario si riferisce al programma da realizzare. Esso non è riferito ad alcun anno, ma al periodo compreso tra l'esercizio precedente l'avvio a realizzazione degli investimenti e quello di regime. Il capitale d'esercizio è pari alla somma dei fabbisogni incrementali di scorte e di capitale circolante che si manifestano nell'unità produttiva in conseguenza dell'iniziativa da agevolare. 9.1.22 - D. (Direttiva) (2.9) - Imprese con due autonome entità produttive (una in ambito applicazione legge) - l'indicazione del capitale proprio è riferita alla società nella sua globalità? In caso contrario quale criterio per identificare la quota di capitale riferibile 9.1.4

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI all'iniziativa agevolabile? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, mezzi propri, pluralità di programmi) R. Se la banca concessionaria è a conoscenza di altri eventuali programmi aziendali agevolabili, ancorché relativi a differenti unità produttive deve tenere debito conto del fatto che lo stesso ammontare di capitale proprio non può essere invocato a copertura di due o più programmi di investimento. E' opportuno, allora, una volta determinato il valore del capitale proprio preesistente attribuirlo pro-quota agli investimenti di ciascun programma. Per quanto concerne la parte nuova, invece, le relative delibere di aumento di capitale o di conferimento dei soci devono espressamente indicarne la totale o parziale destinazione. Se il programma è in corso o è ultimato e le delibere sono state già assunte senza che sia stata indicata tale destinazione, è opportuno, anche in questo caso, attribuirne il relativo valore a ciascun programma agevolabile, in proporzione agli investimenti ammissibili. Lo stesso discorso vale, naturalmente, per gli eventuali utili accantonati, gli ammortamenti anticipate le perdite. 9.1.23 - D. (BNL) Nel caso in cui, durante la fase istruttoria di un progetto, emergano elementi d’incompletezza tali da determinare un esito negativo, la società può ripresentare lo stesso progetto completo della necessaria documentazione sull’applicazione di legge successiva? D. (BNL) Nel caso in cui la cliente ritiri la richiesta di agevolazioni durante la fase istruttoria e prima dell’esito della stessa ha possibilità di riproporre lo stesso progetto sull’applicazione successiva? (4 - 06/06/96) (istruttoria, domanda, ripresentazione) R. A meno che per “elementi d’incompletezza” non si intendano elementi di inammissibilità, la risposta è positiva in entrambi i casi prospettati, fermo restando, comunque, che la domanda presentata “sull’applicazione di legge successiva” si considera, a tutti gli effetti, come presentata per la prima volta. 9.1.24 - D. (Carisbo) Congruità delle spese: all’art.4 punto 3 del regolamento (decreto MICA 20/10/95 n.527) si dice: “Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell’IVA in misura congrua in rapporto alla tipologia dell’iniziativa e alle condizioni di mercato...” e poi ancora all’art.6 punto e) dello stesso regolamento, tra gli adempimenti istruttori, si prevede l’ammissibilità e la congruità delle spese esposte nella domanda. Al fine di fornire ai tecnici incaricati le giuste indicazioni la domanda che poniamo è: cosa si deve correttamente intendere in questo caso per congruità delle spese; è sufficiente verificarne l’esistenza e la rispondenza delle stesse alle ipotesi previste come agevolabili o è invece richiesto che si entri nel merito del “quantum” delle varie fatture (ipotesi che si rivelerebbe - ovviamente - di difficilissima praticabilità e potrebbe trovare soluzione solo con l’intervento di tecnici specializzati per ogni singolo settore produttivo). Tale richiesta è da intendersi riferita anche al quadro C3, cioè alla valutazione di quanto indicato dalle aziende in merito alla capacità produttiva come conseguenza degli investimenti oggetto delle richieste di intervento agevolativo. (4 - 06/06/96) (istruttoria, spese ammissibili, congruità) R. Per quanto concerne la congruità, si rimanda al testo del verbale che propone al Direttore Generale della Produzione Industriale l’emanazione di una specifica circolare in tema di esame di ammissibilità delle spese e, in particolare, di pertinenza e congruità delle stesse. A tale proposito, comunque, si ricorda che le risultanze dell’esame di ammissibilità delle spese esposte dall’impresa, finalizzato alla concessione provvisoria delle agevolazioni, deve essere riassunto ai punti C16 e C17 della relazione istruttoria; nel primo vanno indicate le spese ritenute ammissibili, suddivise per capitolo di spesa; nel secondo, invece, occorre fornire, per ciascun capitolo, una sintetica indicazione delle variazioni operate rispetto alla richiesta 9.1.5

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

all'iniziativa agevolabile? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, mezzi propri, pluralità<br />

di programmi)<br />

R. Se la banca concessionaria è a conoscenza di altri eventuali programmi aziendali<br />

agevolabili, ancorché relativi a differenti unità produttive deve tenere debito conto del fatto<br />

che lo stesso ammontare di capitale proprio non può essere invocato a copertura di due o più<br />

programmi di investimento. E' opportuno, allora, una volta determinato il valore del capitale<br />

proprio preesistente attribuirlo pro-quota agli investimenti di ciascun programma. Per<br />

quanto concerne la parte nuova, invece, le relative delibere di aumento di capitale o di<br />

conferimento dei soci devono espressamente indicarne la totale o parziale destinazione. Se il<br />

programma è in corso o è ultimato e le delibere sono state già assunte senza che sia stata<br />

indicata tale destinazione, è opportuno, anche in questo caso, attribuirne il relativo valore a<br />

ciascun programma agevolabile, in proporzione agli investimenti ammissibili. Lo stesso<br />

discorso vale, naturalmente, per gli eventuali utili accantonati, gli ammortamenti anticipate<br />

le perdite.<br />

9.1.23 - D. (BNL) Nel caso in cui, durante la fase istruttoria di un progetto, emergano elementi<br />

d’incompletezza tali da determinare un esito negativo, la società può ripresentare lo stesso<br />

progetto completo della necessaria documentazione sull’applicazione di legge successiva?<br />

D. (BNL) Nel caso in cui la cliente ritiri la richiesta di agevolazioni durante la fase istruttoria<br />

e prima dell’esito della stessa ha possibilità di riproporre lo stesso progetto sull’applicazione<br />

successiva? (4 - 06/06/96) (istruttoria, domanda, ripresentazione)<br />

R. A meno che per “elementi d’incompletezza” non si intendano elementi di inammissibilità,<br />

la risposta è positiva in entrambi i casi prospettati, fermo restando, comunque, che la<br />

domanda presentata “sull’applicazione di legge successiva” si considera, a tutti gli effetti,<br />

come presentata per la prima volta.<br />

9.1.24 - D. (Carisbo) Congruità delle spese: all’art.4 punto 3 del regolamento (decreto MICA<br />

20/10/95 n.527) si dice: “Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell’IVA in misura<br />

congrua in rapporto alla tipologia dell’iniziativa e alle condizioni di mercato...” e poi ancora<br />

all’art.6 punto e) dello stesso regolamento, tra gli adempimenti istruttori, si prevede<br />

l’ammissibilità e la congruità delle spese esposte nella domanda. Al fine di fornire ai tecnici<br />

incaricati le giuste indicazioni la domanda che poniamo è: cosa si deve correttamente<br />

intendere in questo caso per congruità delle spese; è sufficiente verificarne l’esistenza e la<br />

rispondenza delle stesse alle ipotesi previste come agevolabili o è invece richiesto che si entri<br />

nel merito del “quantum” delle varie fatture (ipotesi che si rivelerebbe - ovviamente - di<br />

difficilissima praticabilità e potrebbe trovare soluzione solo con l’intervento di tecnici<br />

specializzati per ogni singolo settore produttivo).<br />

Tale richiesta è da intendersi riferita anche al quadro C3, cioè alla valutazione di quanto<br />

indicato dalle aziende in merito alla capacità produttiva come conseguenza degli investimenti<br />

oggetto delle richieste di intervento agevolativo. (4 - 06/06/96) (istruttoria, spese<br />

ammissibili, congruità)<br />

R. Per quanto concerne la congruità, si rimanda al testo del verbale che propone al Direttore<br />

Generale della Produzione Industriale l’emanazione di una specifica circolare in tema di<br />

esame di ammissibilità delle spese e, in particolare, di pertinenza e congruità delle stesse. A<br />

tale proposito, comunque, si ricorda che le risultanze dell’esame di ammissibilità delle spese<br />

esposte dall’impresa, finalizzato alla concessione provvisoria delle agevolazioni, deve essere<br />

riassunto ai punti C16 e C17 della relazione istruttoria; nel primo vanno indicate le spese<br />

ritenute ammissibili, suddivise per capitolo di spesa; nel secondo, invece, occorre fornire, per<br />

ciascun capitolo, una sintetica indicazione delle variazioni operate rispetto alla richiesta<br />

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