LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI R. Si conferma che nel piano finanziario di cui al punto D5 del modulo di domanda l’impresa deve indicare, tra le fonti di copertura, il capitale proprio preesistente più quello nuovo (punti D.4.1.11, D.4.2.1 e D.4.2.2 del modulo stesso). Qualora il piano finanziario redatto dall’impresa dovesse apparire per altro verso “non congruo” per la Banca concessionaria, quest’ultima può apportarvi, di concerto con l’impresa, le modifiche che ritiene più opportune, motivandole adeguatamente e compiutamente nelle note a corredo del punto E9 della relazione istruttoria. 2.12 - (Direttiva) (12.1) - Indicatori. 1) La delibera dei competenti organi sociali delle imprese, limitatamente a quelle da assumere successivamente alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, relative agli aumenti del capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale, da valutare quale parte nuova del capitale ai fini del calcolo dell'indicatore n.1 di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento, deve espressamente indicarne le motivazioni, con esplicito riferimento al programma di investimenti cui l'aumento e/o il conferimento stesso si riferisce. 2) Con riferimento a quanto indicato al punto 6.2 della circolare n.38522/96 in merito alla determinazione della parte preesistente del capitale proprio, si forniscono le seguenti precisazioni. Il bilancio approvato dall'impresa al quale sono relativi i dati da indicare nella prima colonna del punto D4.1 del modulo di domanda, è quello a data quanto più prossima possibile a quella di avvio a realizzazione del programma da agevolare. Esso, quindi, può essere quello a data immediatamente precedente o successiva a detto avvio. Le rettifiche da indicare nella seconda colonna dello stesso punto D4.1 sono relative alle eventuali variazioni significative intervenute tra la data di chiusura del suddetto bilancio e quella di avvio del programma (o, per i programmi ancora da avviare, quella di sottoscrizione del modulo). Tali rettifiche, da apportare, a seconda dei casi, in aumento o in detrazione dalle corrispondenti voci della prima colonna, sono, naturalmente, riferite anche alle quote maturate alla data di avvio a realizzazione (nel caso di bilancio precedente) o successivamente alla data stessa (nel caso di bilancio successivo) delle poste riconducibili all'intero esercizio (ammortamenti, utili accantonati, TFR, ecc.). Le rettifiche relative a dette quote maturate sono da apportare, naturalmente, solo nel caso in cui sia stato già approvato il bilancio relativo all'esercizio di avvio a realizzazione. 3) L'indicazione, nel prospetto D4.2.1 del modulo di domanda, per ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma, oltre che degli eventuali aumenti del capitale sociale, anche degli utili accantonati a bilancio e/o degli ammortamenti anticipati eventualmente effettuati nel periodo - come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modulo stesso - deve intendersi riferita sia ai programmi già ultimati sia, per gli anni solari trascorsi, a quelli in corso di realizzazione alla data di sottoscrizione del modulo di domanda. Si ricorda che, il ricorso agli utili accantonati per tutta la durata del programma e/o agli ammortamenti anticipati, in sostituzione o in aggiunta agli aumenti del capitale sociale, e/o ai conferimenti in c/aumento del capitale sociale, comporta, necessariamente, la detrazione, anno per anno, delle perdite eventualmente prodotte nel periodo di realizzazione del programma. Per le imprese il cui esercizio di bilancio non coincide con l'anno solare, gli utili, gli ammortamenti anticipati e le perdite, ai fini dell'attualizzazione della parte nuova del capitale proprio, vengono attribuiti pro-quota agli anni solari nei quali sono maturati. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (mezzi propri, calcolo, indicatori) 2.13 - D. (M. Umbria) Una società di persone si è impegnata a conferire in c/aumento capitale sociale per l’anno 1996 Lit. 200 milioni, per l’anno 1997 Lit. 259,9 milioni. Trattandosi di 2.4

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI società che civilisticamente non sono obbligate alla tenuta del libro delle assemblee né al deposito dei bilanci si chiede in quale modo possono essere dimostrati sia l’accantonamento che il mantenimento (necessario per la verifica degli indicatori) di detti conferimenti per l’intero periodo di realizzazione dell’investimento. D. (M. Umbria) La stessa impresa ha indicato un capitale preesistente di Lit. 2708 comprensivo di utili per 151 milioni che nell’esercizio successivo sono stati prelevati, come risulta dai bilanci prodotti. Può essere comunque considerato l’intero importo del capitale preesistente o quest’ultimo deve essere diminuito dei prelevamenti avvenuti a programma avviato? (6 - 25/06/96) (mezzi propri, documentazione, società di persone) R. Nel caso prospettato dovrà essere prodotta una dichiarazione di impegno autenticata, sottoscritta da tutti i componenti la compagine sociale, da considerare equivalente alla delibera assembleare delle società di capitali. Dal momento che le società di persone, come previsto dal Codice Civile, sono obbligate alla tenuta del “libro degli inventari”, dal quale è possibile desumere gli incrementi del patrimonio netto, la verifica a consuntivo concernente il nuovo capitale proprio può essere condotta, in analogia a quanto previsto al punto 6.2 della circolare n. 38522/95 per quanto concerne le ditte individuali, attraverso copia autenticata del libro degli inventari, che la ditta deve produrre anno per anno alla banca concessionaria. Per quanto concerne il capitale proprio preesistente si conferma quanto espressamente indicato nella su menzionata circolare e, pertanto, nel caso in questione, il capitale preesistente rimane quello indicato dalla ditta (“bilancio approvato a data quanto più prossima possibile a quello di avvio a realizzazione del programma da agevolare, opportunamente rettificato per tener conto di eventuali variazioni significative intervenute tra la data di detto bilancio e quella di avvio del programma”). Eventuali variazioni frattanto intervenute, come quella prospettata, pur non avendo riflesso sul calcolo dell’indicatore n. 1, devono essere opportunamente valutate dalla banca concessionaria ai fini del giudizio complessivo circa il piano di copertura finanziaria dell’iniziativa. 2.14 - D. (B. Mediocredito) Il richiedente ha compilato il punto D4.2.2 “Conferimento dei soci in c/o aumento del capitale sociale ...” relativamente ad esercizi futuri rispetto alla data di presentazione del modulo. Si domanda se sia possibile (per il richiedente) presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente: a)l’eliminazione degli importi indicati nel D.4.2.2; b)l’indicazione dei medesimi importi nei medesimi esercizi nel D.4.2.1 “Aumenti del capitale sociale, già versati o da versare”. (6 - 25/06/96) (mezzi propri, parte nuova, variazione) R. La sostituzione, da parte dell’impresa, dei previsti conferimenti in c/aumento del capitale sociale con aumenti del capitale stesso o viceversa, è consentita purché ciò non comporti modifiche rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. 2.15 - D. (B. Napoli) (9.1.50) Se a seguito dell’esame di congruità degli investimenti a preventivo dovesse risultare una notevole riduzione del fabbisogno finanziario, può essere consentito all’imprenditore di ridimensionare il capitale proprio dichiarato inizialmente fino a rendere invariato il primo indicatore? (7- 10/07/96) (mezzi propri, parte eccedente, istruttoria) R. Solamente la banca concessionaria può, in fase istruttoria, apportare modifiche ai dati inseriti in domanda, rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni (vedi punti 1.2 e 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96). In ogni caso, qualora, a seguito dell’esame di ammissibilità delle spese, vi sia un esubero di capitale proprio rispetto ai limiti massimi consentiti (vedi circolare n. 38522/95, punto 6.2, terzultimo capoverso), l’impresa non è soggetta ad alcun vincolo o obbligo in relazione alla parte eccedente. 2.5

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R. Si conferma che nel piano finanziario di cui al punto D5 del modulo di domanda l’impresa<br />

deve indicare, tra le fonti di copertura, il capitale proprio preesistente più quello nuovo<br />

(punti D.4.1.11, D.4.2.1 e D.4.2.2 del modulo stesso). Qualora il piano finanziario redatto<br />

dall’impresa dovesse apparire per altro verso “non congruo” per la Banca concessionaria,<br />

quest’ultima può apportarvi, di concerto con l’impresa, le modifiche che ritiene più<br />

opportune, motivandole adeguatamente e compiutamente nelle note a corredo del punto E9<br />

della relazione istruttoria.<br />

2.12 - (Direttiva) (12.1) - Indicatori.<br />

1) La delibera dei competenti organi sociali delle imprese, limitatamente a quelle da assumere<br />

successivamente alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, relative agli aumenti del<br />

capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale, da valutare<br />

quale parte nuova del capitale ai fini del calcolo dell'indicatore n.1 di cui all'art. 6, comma 4<br />

del regolamento, deve espressamente indicarne le motivazioni, con esplicito riferimento al<br />

programma di investimenti cui l'aumento e/o il conferimento stesso si riferisce.<br />

2) Con riferimento a quanto indicato al punto 6.2 della circolare n.38522/96 in merito alla<br />

determinazione della parte preesistente del capitale proprio, si forniscono le seguenti<br />

precisazioni.<br />

Il bilancio approvato dall'impresa al quale sono relativi i dati da indicare nella prima colonna<br />

del punto D4.1 del modulo di domanda, è quello a data quanto più prossima possibile a quella<br />

di avvio a realizzazione del programma da agevolare. Esso, quindi, può essere quello a data<br />

immediatamente precedente o successiva a detto avvio.<br />

Le rettifiche da indicare nella seconda colonna dello stesso punto D4.1 sono relative alle<br />

eventuali variazioni significative intervenute tra la data di chiusura del suddetto bilancio e<br />

quella di avvio del programma (o, per i programmi ancora da avviare, quella di sottoscrizione<br />

del modulo). Tali rettifiche, da apportare, a seconda dei casi, in aumento o in detrazione dalle<br />

corrispondenti voci della prima colonna, sono, naturalmente, riferite anche alle quote<br />

maturate alla data di avvio a realizzazione (nel caso di bilancio precedente) o<br />

successivamente alla data stessa (nel caso di bilancio successivo) delle poste riconducibili<br />

all'intero esercizio (ammortamenti, utili accantonati, TFR, ecc.). Le rettifiche relative a dette<br />

quote maturate sono da apportare, naturalmente, solo nel caso in cui sia stato già approvato il<br />

bilancio relativo all'esercizio di avvio a realizzazione.<br />

3) L'indicazione, nel prospetto D4.2.1 del modulo di domanda, per ciascuno degli anni solari<br />

di realizzazione del programma, oltre che degli eventuali aumenti del capitale sociale, anche<br />

degli utili accantonati a bilancio e/o degli ammortamenti anticipati eventualmente effettuati<br />

nel periodo - come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modulo stesso - deve<br />

intendersi riferita sia ai programmi già ultimati sia, per gli anni solari trascorsi, a quelli in<br />

corso di realizzazione alla data di sottoscrizione del modulo di domanda. Si ricorda che, il<br />

ricorso agli utili accantonati per tutta la durata del programma e/o agli ammortamenti<br />

anticipati, in sostituzione o in aggiunta agli aumenti del capitale sociale, e/o ai conferimenti in<br />

c/aumento del capitale sociale, comporta, necessariamente, la detrazione, anno per anno, delle<br />

perdite eventualmente prodotte nel periodo di realizzazione del programma.<br />

Per le imprese il cui esercizio di bilancio non coincide con l'anno solare, gli utili, gli<br />

ammortamenti anticipati e le perdite, ai fini dell'attualizzazione della parte nuova del capitale<br />

proprio, vengono attribuiti pro-quota agli anni solari nei quali sono maturati. (Direttiva<br />

38129 - 18/04/96) (mezzi propri, calcolo, indicatori)<br />

2.13 - D. (M. Umbria) Una società di persone si è impegnata a conferire in c/aumento capitale<br />

sociale per l’anno 1996 Lit. 200 milioni, per l’anno 1997 Lit. 259,9 milioni. Trattandosi di<br />

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