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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. La data entro la quale devono concludersi le attività formative agevolate è indicata ai<br />

punti 3.3 e 12.4 della circolare n. 1167510 del 28.11.2001 con riferimento, rispettivamente,<br />

all’attuazione ordinaria ed alla prima applicazione del PIA Formazione. In entrambi i casi si<br />

fa riferimento alla data di ultimazione del programma di investimenti cui è correlata l’attività<br />

di formazione e, pertanto, tale scadenza viene disciplinata allo stesso modo.<br />

L’interpretazione da dare, nel caso esposto, alla data di ultimazione del programma (da<br />

porre come termine ultimo per lo svolgimento dell’attività formativa) non può, pertanto, che<br />

essere la medesima. Ciò premesso, l’adozione di un’interpretazione restrittiva (la data è<br />

quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile del programma di investimenti), soprattutto per<br />

la prima applicazione, potrebbe determinare, di fatto, la inammissibilità di tutti quei<br />

programmi di formazione, agevolati con decreti del 4.7.2002, correlati a programmi di<br />

investimenti agevolati con decreti del 9.4.2001 (8° bando) o del 12.2.2002 (11° bando) che,<br />

alla predetta data del 4.7.2002 potevano essere già conclusi o di imminente chiusura. Appare<br />

pertanto più plausibile che l’intendimento espresso nella circolare sia quello di far<br />

coincidere la data in questione con il termine massimo consentito per la conclusione del<br />

programma di investimenti agevolato, e cioè, a seconda dei casi, 24 o 48 mesi dal decreto di<br />

concessione provvisoria relativo a tale programma stesso.<br />

Per quanto concerne la seconda questione sollevata con il quesito, riguardante i divieti di cui<br />

al punto 5.1 lettera d) della circolare n. 900315 del 14/07/2000, si ritiene che ai fini della<br />

presentazione, per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda riguardante un<br />

ulteriore programma successivo ad un “nuovo impianto” agevolato nell’ambito di un PIA<br />

Formazione, è necessario che entro la scadenza dei termini per la presentazione della nuova<br />

domanda l’impresa abbia presentato la dichiarazione di ultimazione prevista dall’art. 6<br />

comma 10 del regolamento per il solo programma di industrializzazione.<br />

1.3.26 - D. (Prominvestment) (19.58) Variazione date del programma e del numero di quote in<br />

caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Regolamento - La vigente<br />

normativa prevede per le domande riformulate che l’impresa richiedente possa apportare<br />

modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle<br />

agevolazioni, purché non vengano apportate variazioni sostanziali al programma. In<br />

particolare, le modifiche ammesse possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in<br />

modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura<br />

dell’agevolazione richiesta, i dati “a regime” relativi alle prestazioni ambientali e le spese<br />

complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in<br />

diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del<br />

programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa. Si pone il caso di una<br />

società che, non essendo stata agevolata sul 14° bando per carenza di fondi, intenda avvalersi<br />

della facoltà di riformulare la domanda a valere sul 17° ed abbia nel frattempo ultimato il<br />

programma d’investimenti. Le date effettive di avvio ed ultimazione del programma<br />

d’investimenti risultano modificate rispetto alle previsioni formulate nella domanda<br />

originaria. Posto che il programma dovrà rimanere sostanzialmente invariato e comunque nel<br />

suo insieme organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si chiede:<br />

a) se nella nuova Scheda Tecnica ai punti B7.3 e B7.4 le date del programma possano essere<br />

aggiornate dalla richiedente inserendo quelle effettive;<br />

b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto a), se possa essere<br />

ammesso il passaggio dalle 3 quote di erogazione del contributo indicate nella domanda<br />

originaria a sole 2 quote, naturalmente nel caso in cui la durata del programma non risultasse<br />

superiore a 24 mesi. (42 – 07/06/04) (domanda, riformulazione, variazioni)<br />

R. Nel caso di domande riformulate ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del Regolamento la<br />

banca concessionaria deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, che l’impresa non abbia<br />

1.3.8

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