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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di una quota per stato di avanzamento prima della presentazione del modulo di domanda per il<br />

progetto a valere sull’attuale bando; si ritiene che tale domanda possa considerarsi<br />

ammissibile, laddove la competente banca concessionaria abbia inserito il programma già<br />

agevolato nell’elenco di cui al punto 7.1 della circolare 900315 del 14. 7.2001(come<br />

prescritto al punto 5.1 della stessa circolare) entro il termine consentito alla scrivente banca<br />

per la trasmissione delle risultanze istruttorie al MICA. Sembra infatti salvaguardato lo spirito<br />

della legge, (mirante a consentire ulteriori ampliamenti solo dopo che sia stata realizzata una<br />

significativa parte di un precedente ampliamento) al di là della tempistica di formalizzazione<br />

amministrativa della banca concessionaria che cura l’erogazione. (32 – 20/02/01) (domanda,<br />

programmi temporalmente sovrapposti)<br />

R. Il punto 5.1, lettera d) della circolare n. 900315 del 14.7.2000 vieta la presentazione, per<br />

la medesima unità produttiva, di una nuova domanda quando non siano ancora trascorsi sei<br />

mesi dall’eventuale precedente domanda agevolata e, comunque, qualora per quest’ultima la<br />

banca non abbia ancora provveduto, dopo aver verificato con esito positivo la sussistenza<br />

delle condizioni per l’erogazione per stato d’avanzamento, ad inserire la relativa richiesta<br />

nello specifico elenco da trasmettere al Ministero per il successivo accreditamento delle<br />

somme. A tale riguardo occorre intanto sottolineare che lo stesso punto 5.1, nell’ultimo<br />

periodo, chiarisce che le condizioni richiamate (il decorso dei sei mesi o l’inserimento<br />

nell’elenco) devono essere verificate alla data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />

domande e non alla data di presentazione della singola domanda. Inoltre, la condizione<br />

dell’inserimento della richiesta di erogazione dell’impresa nell’elenco da trasmettere al<br />

Ministero deve essere intesa - in analogia a quanto chiarito dallo stesso Ministero al punto<br />

9.1 della citata circolare a proposito della condizione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c1)<br />

del regolamento - come sussistenza, con riferimento alla data della verifica, (chiusura dei<br />

termini di presentazione delle domande) dello stato d’avanzamento utile per l’erogazione, in<br />

modo da non far gravare sull’impresa i tempi tecnico-amministrativi necessari<br />

all’espletamento dei compiti propri della banca.<br />

1.3.25 D. (Centrobanca SF) (18.35) Si presenta il caso di un’azienda operante nel settore<br />

costruzioni (Istat F.45.31), agevolata sull’8° bando industria, che in data 23/04/2002 ha<br />

presentato domanda a valere sul bando Pia Formazione, misura 2.1.b Pacchetto integrato di<br />

agevolazioni – 1^ applicazione, agevolata con decreto del 08/07/2002 e in data 11/11/2002 ha<br />

ultimato il programma di industrializzazione ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Poiché l’art.3 comma 1<br />

lettera i) del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni Pia Formazione prevede di<br />

“ultimare le attività formative entro la data di ultimazione del correlato programma<br />

d’investimento agevolato ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, …, fatti salvi comunque eventuali diversi<br />

termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo dei fondi della Unione Europea”, si<br />

chiede, ai fini della chiusura del programma formativo, se per “data di ultimazione del<br />

correlato programma d’investimento” sia da intendersi la data effettiva di ultimazione del<br />

programma L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> rappresentata dall’ultimo titolo di spesa utile, come puntualizzato nel<br />

decreto di concessione provvisoria, ovvero, secondo un’interpretazione estensiva, il termine<br />

massimo di 24/48 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione provvisoria delle<br />

agevolazioni di cui alla L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, come sembrerebbe emergere dai decreti Pia Formazione –<br />

Applicazione ordinaria. Ai fini dei divieti previsti dal punto 5.1 lettera d) della circolare<br />

n.900315 del 14/07/2000, la società in data 11/11/2002 ha ultimato il programma di<br />

industrializzazione agevolato sull’8° bando industria della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> ed ha presentato, a valere<br />

sul 14° bando industria, una domanda di ampliamento sulla medesima unità produttiva. (40 –<br />

31/10/03) (domanda, programmi temporalmente sovrapposti) PIA FORM<br />

1.3.7

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