LEGGE 488/92

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16.08.2012 Views

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, degli altri cantieri interessati da un programma di ristrutturazione ubicati nel territorio dello stesso Stato membro. Ai fini dell’ammissibilità dell’iniziativa in questione, la sussistenza delle suddette condizioni deve emergere da una specifica documentazione, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa. In ogni caso, gli elementi acquisiti verranno sottoposti alla valutazione della U.E. in occasione della prevista notifica. 8.52 - D. (CIS) (10.39) Un’azienda operante nel settore della produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale, ha fatto riferimento nell’inquadrare la propria attività, alla classificazione ISTAT ‘91 23.20.4 relativa alla “fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti stradali”. In considerazione della specificità dell’attività in oggetto che ha una spiccata caratterizzazione manifatturiera di trasformazione (....) e del fatto che la stessa non è ricompresa specificamente all’interno di alcuna categoria, si ritiene, in analogia con l’applicazione delle L. 183/76 e 64/86, (....) che l’iniziativa in argomento possa essere estensivamente ricompresa nella classe ISTAT ‘91 23.20.4. Si precisa inoltre che l’azienda richiedente prevede che il 90% ca. della produzione venga direttamente messa in opera dalla stessa con adeguati mezzi aziendali, ed il restante 10% venga destinato a terzi. (11 - 12/09/96) (settori, conglomerati bituminosi) R. Dal momento che l’attività di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale non è esplicitamente indicata tra le attività manifatturiere di cui alla sezione “D” della Classificazione ISTAT ‘91, ma nemmeno tra le attività non ammissibili, alla stessa può essere attribuito, per affinità, il citato codice 23.20.4, ovvero il 26.63 - “produzione di conglomerato cementizio (calcestruzzo) pronto per l’uso”. Naturalmente le spese da proporre per le agevolazioni possono essere esclusivamente quelle destinate all’attività ammissibile e per l’iniziativa devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il calcolo degli indicatori. 8.53 - D. (B. Sicilia) (9.1.74 – 10.43) L’azienda richiedente, oltre che operare nel settore della costruzione di linee di comunicazione per grandi distanze, non ammissibile alle agevolazioni ex legge 488/92, ha recentemente iniziato ad operare nel settore dei lavori di impianto tecnico (codice ISTAT 31.62.2), ammissibile alle agevolazioni. Ciò posto, tenuto conto che il piano di investimenti riguarda principalmente l’acquisizione di macchinari ed attrezzature mobili, quali martelli demolitori, pale compattatrici, autoveicoli per il trasporto promiscuo di uomini e materiali, da destinare alla realizzazione dell’attività sociale, e considerato, quindi, che non è possibile discriminare ed eventualmente escludere gli investimenti relativi all’attività non incentivabile ed individuare, di conseguenza, univocamente, i parametri tecnici, economici, finanziari ed occupazionali da attribuire all’iniziativa ammissibile (vedasi parere 8.26), si chiede di conoscere se sia ritenuto applicabile per la determinazione delle spese agevolabili, nonché dei suddetti parametri, un criterio meramente proporzionale in relazione al fatturato attribuibile a regime a ciascuno dei due comparti di che trattasi. (12 - 24/09/96) (settori, lavori di impianto tecnico) R. Si conferma la risposta già data al quesito del B. Napoli del 10.7.96 (punto 8.26 della raccolta); dal momento che l’impresa svolge nella stessa unità produttiva due differenti attività, delle quali una ammissibile e l’altra no, e considerato che l’iniziativa riguarda l’acquisto di beni finalizzati a svolgere, indifferentemente, entrambe dette attività, che non è possibile individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari ed occupazionali riferiti all’iniziativa concernente l’attività ammissibile e, infine, che l’ammissibilità parziale delle spese, in proporzione a fatturati passati o futuri, non trova 8.20

MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI alcun riferimento nella normativa, la domanda proposta dall’impresa deve essere istruita con esito negativo. 8.54 - D. (Bav) Società di servizi. Dalla visura camerale si evince che l’attività svolta dalla società è la seguente: Pulizie idrodinamiche, spurghi di pozzi neri. La società richiede le agevolazioni per l’acquisto di un autospurgo. E’ agevolabile la predetta attività di servizi? E, in subordine, è agevolabile l’automezzo destinato alla specifica attività? (12 - 24/09/96) (settori, servizi, pulizie idrodinamiche) R. Dagli elementi forniti, l’attività indicata non sembra inquadrabile tra quelle di cui all’allegato al regolamento. 8.55 - D. (Bav) (9.1.75 – 10.45) Nella classificazione ISTAT ‘91 35.11.1 (cantieristica navale) gli investimenti sono agevolabili solo se non comportano aumento della capacità produttiva. Per un’azienda richiedente la produttività massima a regime non aumenterà a seguito dell’investimento mentre aumenterà la produzione effettiva e conseguentemente i ricavi (rispetto alla situazione precedente l’investimento). Al fine di verificare la condizione di cui al primo comma si deve far riferimento alla produzione massima o alla produzione effettiva (a “regime” rispetto a quelle “precedenti” l’investimento)? La stessa azienda ha richiesto le agevolazioni solo per una parte del programma di spesa in quanto per l’altra parte (indicata comunque in D5 tra gli “immobilizzi non agevolabili” e descritta nel business plan) intendeva ricorrere ad altre agevolazioni. Essendo venuta meno la possibilità di ricorrere ad altre agevolazioni, ci ha ora richiesto l’estensione delle agevolazioni anche su tale parte del programma con conseguente integrazione dei punti C6, C7 e D5. E’ fattibile? (12 - 24/09/96) (settori, cantieristica navale) R. La condizione posta dalla normativa riguarda la produzione massima conseguibile attraverso gli impianti e non quella effettiva. Per quanto concerne la possibilità di aumentare la spesa a fronte della quale si richiedono le agevolazioni, la risposta al quesito non può che essere negativa, alla luce del punto 2 della circolare n.36157 del 19.6.96. 8.56 - D. (B. Napoli) Per un'azienda che avrà come oggetto sociale la produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione di fiori freschi ed essiccati per un investimento complessivo di Lm.7000, ci è stato posto il quesito dell’eventuale ammissibilità dell’attività di cui sopra ai fini della L. 488/92 e, in caso positivo, dell’identificazione del corrispondente codice ISTAT. Posto che le attività di produzione di natura agricola non rientrano tra quelle finanziabili per la legge in oggetto, si ritiene che sarebbe eventualmente ammessa a finanziamento solo l’attività inerente alla lavorazione, conservazione e trasformazione di fiori freschi ed essiccati facendola rientrare nella categoria residuale delle attività non altrimenti classificabili, codice ISTAT 36.63.6. In tal caso i prodotti finiti sarebbero identificabili come “complementi di arredo” alla luce del servizio scaturente dal prodotto finale e non considerando la materialità dello stesso. (14 - 06/02/97) (settori, produzione e lavorazione fiori) R. L'individuazione della corretta classificazione dell'attività rientra tra i compiti della Banca Concessionaria. 8.57 - D. (Assireme) Numerosi quesiti afferiscono il caso di impresa che esercita attività solo in parte ammissibile alle agevolazioni (o perché in parte effettuata attività che, ancorché industriale, non ricade nei settori ammissibili, o perché svolge in parte attività meramente commerciale). Ci appare indispensabile fissare criteri generali per computare la quota di investimento ammissibile (es. : in caso di acquisto di immobile, la superficie utilizzata ai fini industriali, la proporzione diretta col fatturato, ecc.) nonché il delta di personale soprattutto 8.21

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, degli altri cantieri interessati da<br />

un programma di ristrutturazione ubicati nel territorio dello stesso Stato membro. Ai fini<br />

dell’ammissibilità dell’iniziativa in questione, la sussistenza delle suddette condizioni deve<br />

emergere da una specifica documentazione, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio del legale rappresentante dell’impresa. In ogni caso, gli elementi acquisiti verranno<br />

sottoposti alla valutazione della U.E. in occasione della prevista notifica.<br />

8.52 - D. (CIS) (10.39) Un’azienda operante nel settore della produzione di conglomerati<br />

bituminosi per uso stradale, ha fatto riferimento nell’inquadrare la propria attività, alla<br />

classificazione ISTAT ‘91 23.20.4 relativa alla “fabbricazione di emulsioni di bitume, di<br />

catrame e di leganti stradali”. In considerazione della specificità dell’attività in oggetto che ha<br />

una spiccata caratterizzazione manifatturiera di trasformazione (....) e del fatto che la stessa<br />

non è ricompresa specificamente all’interno di alcuna categoria, si ritiene, in analogia con<br />

l’applicazione delle L. 183/76 e 64/86, (....) che l’iniziativa in argomento possa essere<br />

estensivamente ricompresa nella classe ISTAT ‘91 23.20.4. Si precisa inoltre che l’azienda<br />

richiedente prevede che il 90% ca. della produzione venga direttamente messa in opera dalla<br />

stessa con adeguati mezzi aziendali, ed il restante 10% venga destinato a terzi. (11 - 12/09/96)<br />

(settori, conglomerati bituminosi)<br />

R. Dal momento che l’attività di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale non<br />

è esplicitamente indicata tra le attività manifatturiere di cui alla sezione “D” della<br />

Classificazione ISTAT ‘91, ma nemmeno tra le attività non ammissibili, alla stessa può essere<br />

attribuito, per affinità, il citato codice 23.20.4, ovvero il 26.63 - “produzione di conglomerato<br />

cementizio (calcestruzzo) pronto per l’uso”. Naturalmente le spese da proporre per le<br />

agevolazioni possono essere esclusivamente quelle destinate all’attività ammissibile e per<br />

l’iniziativa devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il<br />

calcolo degli indicatori.<br />

8.53 - D. (B. Sicilia) (9.1.74 – 10.43) L’azienda richiedente, oltre che operare nel settore della<br />

costruzione di linee di comunicazione per grandi distanze, non ammissibile alle agevolazioni<br />

ex legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ha recentemente iniziato ad operare nel settore dei lavori di impianto tecnico<br />

(codice ISTAT 31.62.2), ammissibile alle agevolazioni. Ciò posto, tenuto conto che il piano<br />

di investimenti riguarda principalmente l’acquisizione di macchinari ed attrezzature mobili,<br />

quali martelli demolitori, pale compattatrici, autoveicoli per il trasporto promiscuo di uomini<br />

e materiali, da destinare alla realizzazione dell’attività sociale, e considerato, quindi, che non<br />

è possibile discriminare ed eventualmente escludere gli investimenti relativi all’attività non<br />

incentivabile ed individuare, di conseguenza, univocamente, i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari ed occupazionali da attribuire all’iniziativa ammissibile (vedasi parere 8.26), si<br />

chiede di conoscere se sia ritenuto applicabile per la determinazione delle spese agevolabili,<br />

nonché dei suddetti parametri, un criterio meramente proporzionale in relazione al fatturato<br />

attribuibile a regime a ciascuno dei due comparti di che trattasi. (12 - 24/09/96) (settori,<br />

lavori di impianto tecnico)<br />

R. Si conferma la risposta già data al quesito del B. Napoli del 10.7.96 (punto 8.26 della<br />

raccolta); dal momento che l’impresa svolge nella stessa unità produttiva due differenti<br />

attività, delle quali una ammissibile e l’altra no, e considerato che l’iniziativa riguarda<br />

l’acquisto di beni finalizzati a svolgere, indifferentemente, entrambe dette attività, che non è<br />

possibile individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari ed<br />

occupazionali riferiti all’iniziativa concernente l’attività ammissibile e, infine, che<br />

l’ammissibilità parziale delle spese, in proporzione a fatturati passati o futuri, non trova<br />

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