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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

domande vanno entrambe respinte o una sola (ed eventualmente quale). (8 - 16/07/96)<br />

(domanda, istruttoria)<br />

R. Come precisato al punto 10 della circolare n. 37835 dell’8.3.96, entrambe le domande<br />

devono essere respinte.<br />

1.3.18 - D. (M. Umbria) (9.1.73) Un’impresa, volendo richiedere il 90% della massima<br />

agevolazione richiedibile, riporta sul modulo di domanda la percentuale richiesta di<br />

agevolazione nella misura del 18%, ritenendo di dover interpretare la percentuale massima<br />

richiedibile con riferimento alla somma ESN+ESL spettante (in totale il 20%) per dimensione<br />

e localizzazione. Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che l’impresa indica nel piano di<br />

copertura (quadro D5) un ammontare dell’agevolazione richiesta in linea con il 90% della<br />

massima richiedibile, inteso in maniera formalmente corretta (cioè come si desume dalle<br />

istruzioni per la compilazione del modulo). Si chiede di poter interpretare opportunamente le<br />

percentuali indicate, riconoscendo la volontà e le intenzioni dell’impresa, senza peraltro dover<br />

apportare modifiche al modulo di domanda presentato. (11 - 12/09/96) (domanda, errore,<br />

agevolazione richiesta)<br />

R. No. Vedasi la risposta al quesito Carige allegata al verbale del Comitato del 10.7.96 -<br />

punto 9.1.49 della raccolta.<br />

1.3.19 - D. (Mediosud) (5.18) Un’azienda ha erroneamente omesso di barrare il riquadro destinato<br />

ad individuare l’istanza ripresentata ai sensi art.12, c.1 della vigente normativa. Che si tratti di<br />

mera omissione si evince dal complesso di elaborati e di indicazioni contenute nel modulo<br />

che coerentemente ed univocamente portano alla conclusione che la ditta intendeva avvalersi<br />

della richiamata previsione di legge. E’ possibile alla luce di quanto sopra considerare,<br />

ovviamente dopo aver acquisito idonea dichiarazione di volontà in tal senso da parte del<br />

legale rappresentante della società in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la<br />

domanda come ripresentata ai sensi dell’art.12, c.1? (11 - 12/09/96) (domanda, errore,<br />

ripresentazione)<br />

R. Poiché la fattispecie esposta si può inquadrare nel più ampio contesto degli errori<br />

materiali comprovabili, si ritiene di poter condividere la soluzione proposta dalla banca<br />

concessionaria.<br />

1.3.20 - D. (Irfis) Si rappresenta la fattispecie relativa ad una società per azioni ammessa alla<br />

procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 L.F. comma 2 con decreto del<br />

Tribunale del 17/11/1995, omologata con sentenza dello stesso Tribunale del 26/09 –<br />

28/10/1996 e già passata in giudicato per mancata impugnazione. La suddetta impresa alla<br />

data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni (10/3/1998), risultava avere eseguito<br />

solo parzialmente i pagamenti previsti nella sentenza di omologazione, essendo l’ultimo di<br />

questi previsto entro due anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza omologativa.<br />

Considerati che tra i requisiti di ammissibilità del richiedente è tra l’altro previsto il pieno e<br />

libero esercizio dei propri diritti e l’assenza di stato anche di concordato preventivo,<br />

dichiarazione questa resa dall’imprenditore nell’apposito modulo di richiesta, si chiede di<br />

conoscere se in presenza della esposta fattispecie la richiesta dell’agevolazione può ritenersi<br />

legittimamente proposta ricorrendone i presupposti. (23 – 17/6/98) (domanda, beneficiari,<br />

concordato preventivo)<br />

R. Nel caso prospettato, l’impresa non è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e<br />

pertanto potrà essere ammessa alle agevolazioni solamente dopo che sia stato acquisito il<br />

certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA.<br />

1.3.5

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